Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21857 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 07/02/2019, dep. 30/08/2019), n.21857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 426-2016 proposto da:

MA.LU., elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 88, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICA CORSINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO WOLLEB;

– ricorrente –

contro

GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3516/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/02/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. MA.LU. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3516/15, del 5 giugno 2015, della Corte di Appello di Roma, che – accogliendo il gravame principale esperito dalla società Gruppo editoriale l’Espresso S.p.a., da M.E. e da F.G., contro la sentenza n. 5395/10, del 10 marzo 2010, del Tribunale di Roma (e, per quanto qui ancora di interesse, respingendo quello incidentale dello stesso MA.) – ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente in relazione a due articoli, pubblicati sul settimanale “(OMISSIS)”, in data (OMISSIS).

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver adito il Tribunale di Roma per conseguire il risarcimento dei danni da violazione del diritto all’onore e alla reputazione, in relazione ai suddetti articoli apparsi sul settimanale “(OMISSIS)”. Negli stessi, infatti, si riferiva delle indagini preliminari, svolte dalla Procura della Repubblica di Palermo, nei confronti, tra gli altri, del MA., al quale era stata applicata il (OMISSIS) la misura cautelare degli arresti domiciliari, ipotizzandosi – sulla scorta delle dichiarazioni di un “pentito” – una sua responsabilità per il delitto di corruzione.

In particolare, l’allora attore lamentava il fatto che i due scritti nel riferire dell’indagine in corso su una organizzazione criminale (la cui “mente” era individuata proprio nel MA.), costituita allo scopo di dirottare verso una struttura privata, l'(OMISSIS), i pazienti in trattamento di dialisi che si rivolgevano alle strutture pubbliche – fossero state utilizzate espressioni ritenute dal MA. diffamatorie: “la tratta degli ammalati tra tangenti e fatture gonfiate”; “pazienti dializzati trattati come buoi, considerati merce di scambio, messi in vendita per gonfiare i guadagni e sollevare le sorti del centro di dialisi”; “una macchina perversa impietosa nella vita dei malati”.

Sul presupposto che, nel caso di specie, gli articoli non si fossero limitati ad una mera riproduzione del contenuto di un atto giudiziario, ovvero l’ordinanza applicativa della misura cautelare, operando, invece, un’interpretazione dello stesso, compiuta senza però osservare il requisito della continenza espressiva, il MA. chiedeva il risarcimento del danno nei confronti dell’autore degli articoli, del direttore della rivista e della società editrice.

Accolta dall’adito Tribunale la domanda attorea, la decisione veniva riformata dalla Corte capitolina, in accoglimento del gravame principale esperito dai convenuti soccombenti, mentre veniva rigettato quello incidentale del MA. in punto di decorrenza degli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione il MA., sulla base di quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – si ipotizza omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Si censura la sentenza impugnata laddove essa ha affermato che, in mancanza di firma del secondo dei due articoli da parte del F., sarebbe da escludere la responsabilità del medesimo.

Al riguardo si rileva come risulti, invece, dalla copia del giornale depositata agli atti, che l’impostazione grafica dello stesso, per quanto riguarda l’autore del servizio, è quella di riportare la firma in testa a tutto il servizio. Di conseguenza, l’articolista avrebbe per ciò solo assunto la responsabilità del contenuto di entrambi.

3.2. Con il secondo motivo si ipotizza nuovamente – sebbene, questa volta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

La sentenza della Corte capitolina è, in questo caso, censurata per avere accolto il motivo di gravame relativo ad una – a dire dell’odierno ricorrente, solo supposta – ultrapetizione in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere ritenuto violato, negli articoli di stampa in questione, il canone della verità dei fatti.

Evidenzia l’odierno ricorrente come nessuna ultrapetizione risulti configurabile nel caso di specie, avendo egli lamentato, sin dai suoi primi atti defensionali, come la narrazione dell’articolista fosse andata “ben oltre la realtà dei fatti”, dolendosi anche delle “argomentazioni illatorie” presenti negli scritti, ovvero della circostanza che negli stessi fossero riferiti “fatti e citazioni del tutto falsi”.

Conseguentemente, il ricorrente assume che la Corte territoriale, in modo assolutamente inspiegabile, avrebbe omesso di esaminare tale sua ripetuta contestazione circa la verità di quanto era stato prospettato nel servizio giornalistico.

3.3. Il terzo motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.

Si censura la sentenza impugnata laddove essa afferma che quanto riportato nel servizio giornalistico sarebbe complessivamente conforme al contenuto dell’ordinanza cautelare del G.I.P..

In particolare, la Corte romana, nel motivare in ordine alla conformità tra la fonte della notizia e il resoconto giornalistico, afferma che gli allora indagati avrebbero indirizzato al predetto (OMISSIS), piuttosto che ad altre strutture private cittadine, i pazienti emodializzati da loro seguiti presso la struttura pubblica.

Per contro, nei due articoli, il contegno dei medici indagati veniva identificato nell’avere indirizzato verso privati, e non presso strutture pubbliche, i malati che necessitavano di trattamenti di dialisi.

Più in generale si rileva, poi, che la presenza di commenti infamanti nel servizio giornalistico sarebbe confermata dal fatto che la medesima Corte di Appello romana, con riferimento a quegli stessi articoli a firma del F., ha ritenuto integrato l’illecito diffamatorio a carico di uno degli altri soggetti originariamente indagati dalla Procura di Palermo, ovvero tale C.G..

3.4. Infine, il quarto motivo deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – “violazione dell’art. 315 (“recte”: 115) c.p.c.”.

Si assume la nullità della sentenza per aver violato il precetto fondamentale che impone al giudice di basare la propria decisione sulle prove offerte dalle parti, nella specie la prova della diffamazione essendo costituita dalla copia del giornale allegato agli atti.

4. La società Gruppo editoriale (OMISSIS), il M. ed il F. hanno resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.

L’inammissibilità del ricorso è argomentata ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), essendosi la Corte di Appello conformata ai principi enunciati da questa Corte in materia di diffamazione a mezzo stampa, soprattutto con specifico riguardo ai casi di cronaca giudiziaria.

Nel merito, peraltro, si contesta la fondatezza di ciascun motivo di ricorso, richiamandosi innumerevoli arresti giurisprudenziali, anche delle Corti sovranazionali, in tema di libertà di stampa.

5. Sono intervenuti in giudizio, con patrocinio di un nuovo difensore, Ma.Gi., Ma.Lu., P.N.S. e P.N.A., nella loro qualità di eredi beneficiati di MA.LU., deceduto in data (OMISSIS).

Nella ribadire le argomentazioni oggetto del ricorso, soprattutto in relazione ai motivi primo, secondo e quarto, sottolineano – quanto al terzo motivo – come la mancanza di conformità, fra quanto risultante dal provvedimento cautelare adottato a carico del MA., e il contenuto di due articoli sarebbe confermato dal fatto che questi ultimi riferiscono di una contestazione relativa anche alla fattispecie di reato di falsità in bilancio e truffa ai danni del servizio sanitario nazionale, della quale non vi è, invece, traccia del provvedimento giurisdizionale. Ad ulteriore conferma, poi, del “vulnus” recato al principio della verità dei fatti, si sottolinea come il settimanale non ebbe a fornire alcuna notizia del provvedimento con cui il Tribunale del Riesame, circa venti giorni dopo la pubblicazione degli articoli, ebbe ad annullare l’ordinanza applicativa della misura cautelare a carico del MA..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso va rigettato.

6.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

6.1. In disparte il rilievo che il ricorrente neppure individua con esattezza la statuizione avverso la quale è rivolta la censura, dirimente è la constatazione che, quantunque la sentenza impugnata affermi di accogliere il motivo di gravame concernente il difetto di “legittimazione passiva” del F. (in realtà, più propriamente, di titolarità dal lato passivo del rapporto controverso), essa, in ogni caso, ha fondato il rigetto della domanda risarcitoria verso tutti i convenuti sull’esclusione del profilo attinente “all'”an debeatur”” (pag. 7), ovvero all’assenza del contenuto diffamatorio di entrambi gli scritti.

Siffatta circostanza rende inammissibile il motivo, atteso che esso non coglie l’effettiva “ratio decidendi” della sentenza impugnata, ovvero l’assenza del carattere diffamatorio degli scritti pubblicati sul settimanale.

Che nella specie, poi, debba escludersi che la Corte territoriale, nel negare la responsabilità del F., abbia consumato la propria “potestas iudicandi”, è conclusione che discende dal fatto che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata – secondo cui il medesimo non può “rispondere del contenuto di un articolo di cui non sia stato autore, nè dei titoli e degli occhielli, poichè notoriamente frutto di scelte redazionale” – integra il riconoscimento non di un difetto di “legittimazione passiva” (come pure sui legge in sentenza), bensì di titolarità, dal lato passivo, del rapporto controverso. Difatti, la legittimazione passiva va sempre e solo valutata alla stregua della mera “prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un. sent. 16 febbraio 2016, n. 2951), sicchè, ai fini della sua sussistenza, è sufficiente la coincidenza, nella domanda attorea, tra il soggetto nei cui confronti essa sia proposta e quello nei confronti del quale si pretende di riverberarne gli effetti. Per contro, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione” (Cass. Sez. Un., sent. 16 febbraio 2016, n. 2951, Rv. 638371-01), sicchè per tornare al caso che qui occupa – la Corte capitolina, dopo averne escluso la ricorrenza nei riguardi del F., non ha affatto consumato la propria potestà decisoria, e ciò alla stregua del principio secondo cui “il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima “ratio decidendi”, esamini ed accolga anche una seconda “ratio”, al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della “potestas iudicandi”, atteso che l’art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all’interno di quest’ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni” (Cass. Sez. 3, ord. 13 giugno 2018, n. 15399, Rv. 649408-01).

Il motivo è, dunque, inammissibile, giacchè il suo eventuale accoglimento rimarrebbe privo di effetti, a fronte – come detto – di una seconda “ratio decidendi” che ha escluso il carattere diffamatorio degli scritti, a chiunque sia da attribuire la “paternità” degli stessi.

6.2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile.

6.2.1. Attraverso di esso si lamenta l’omesso esame del “fatto” costituito dalla violazione del principio della “verità” delle circostanze oggetto di narrazione.

Al riguardo, dirimente è la constatazione che il vizio di “omesso esame” è ipotizzabile quando l’omissione investa un “fatto” vero e proprio (non una “questione” o un “punto” della sentenza) e, quindi, “un fatto principale, ex art. 2697 c.c.(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo” (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un, sent. 23 marzo 2015, 5745, non massimata), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e non “deduzioni difensive” (così Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 2017, n. 14802, Rv. 644485-01).

Il tutto non senza tacere che la Corte di appello non ha affatto “omesso l’esame della ripetuta contestazione della “verità” di quanto era stato sostenuto nel servizio giornalistico”.

Difatti, a pag. 7 si legge che, pur “a voler ritenere che nell’atto di citazione l’avvocato MA. avesse inteso dolersi anche di tale profilo, deve ritenersi come le due pubblicazioni appaiano nel loro complesso aderenti al contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare, che nel ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della applicazione della misura degli arresti domiciliari, aveva dato conto dell’esistenza di un’ipotesi corruttiva di indubbia gravità, confortata dalle dichiarazioni confessorie ed eteroaccusatorie di T.C., ritenute dal G.I.P., in quella fase, intrinsecamente attendibili, nonchè debitamente riscontrate”.

6.3. Il terzo motivo non è fondato.

6.3.1. Al riguardo va notato, innanzitutto, che restano estranei allo scrutinio di questa Corte i profili indicati dagli eredi del MA. nel loro atto di intervento, giacchè involgono temi di indagine che risultano nuovi.

Ciò premesso, in relazione al motivo qui in esame deve farsi applicazione del consolidato principio quello secondo cui, “in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 14 marzo 2018, n. 6133, Rv. 648418-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, ord. 30 maggio 2017, n. 13520, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 27 luglio 2015, n. 15759, non massimata, Cass. Sez. 3, sent. 10 gennaio 2012, n. 80, Rv. 621133-01).

Di conseguenza, il “controllo affidato al giudice di legittimità è dunque limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonchè al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), applicabile “ratione temporis””, mentre resta “del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento” (così, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. n. 6133 del 2018, cit.).

Nella specie, come detto, la disamina circa la sussistenza dei requisiti, in particolare, della verità dei fatti e della continenza formale nel riferirli, è stata compiuta dal giudice di merito, il quale, nell’effettuare la propria valutazione, si è oltretutto attenuto al principio secondo cui, in tema di “la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogniqualvolta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso; conseguentemente, è sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo, d’altra parte, il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo e non già a quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale” (Cass. Sez. 3, sent. 9 marzo 2010, n. 5657, Rv. 611819-01). Ciò che, tra l’altro, risulta vieppiù valido “quando la notizia abbia ad oggetto una dichiarazione resa in sede giudiziaria da un “pentito”, poichè le indagini sull’attendibilità del dichiarante e sulla veridicità di quanto dallo stesso dichiarato sono rimesse alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria”, sicchè “ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca, sotto il profilo della verità del fatto riferito, il giornalista deve soltanto accertare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa ed in quale contesto” (Cass. Sez. 3, sent. 27 agosto 2015, n. 17234, Rv. 636478-01).

Orbene, poichè la Corte capitolina ha, come si è visto, compiuto la verifica relativa alla “verità dei fatti” (secondo l’accezione appena chiarita) e alla “continenza formale”, ogni diverso scrutinio da parte di questa Corte deve ritenersi precluso, giacchè si risolverebbe in un apprezzamento di merito, non consento in questa sede.

6.4. Infine, anche il quarto motivo è inammissibile.

6.4.1. Esso, a tacer d’altro, ed in particolare alla pretesa di identificare il “mezzo di prova” (gli scritti acquisiti agli atti) con il “fatto” da provarsi (il loro carattere diffamatorio), deve essere deciso alla stregua del principio secondo cui la violazione dell’art. 115 c.p.c., e dunque l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01).

7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

8. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condannando MA.LU. a rifondere alla società Gruppo editoriale (OMISSIS) S.p.a., ad M.E. e a F.G., le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 1 5 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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