Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21856 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 31/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6255-2017 proposto da:

AVIVA ITALIA SPA, in persona del proprio A.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DUILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO MARETTO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AVIVA ITALIA SPA, in persona del proprio A.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DUILIO, 7, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO MARETTO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

C.G., P.D., P.M., P.M.A.,

P.G., PI.GI.;

– intimati –

Nonchè da:

C.G.,in proprio e nella sua qualità di erede di

p.g., P.D. e P.M., in proprio e nella loro

qualità di eredi di p.g. E DI B.F.,

P.M.A., PI.GI., P.G., in proprio e nella loro

qualità di eredi di B.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ROBERTO SCOTT 62, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

CAMPAGNA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

D.G.I., AVIVA ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 522/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/01/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

I signori C.G., P.D. e P.M., rispettivamente moglie e figli di p.g., convennero davanti al Tribunale di Roma D.G.I., proprietario conducente di una Ford Fiesta e la Commercial Union Italia S.p.A. ora Aviva Italia S.p.A. (di seguito Aviva), per sentir pronunciare la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni conseguenti al decesso del loro congiunto in conseguenza di un incidente stradale, avvenuto in data 18/1/2005, nel quale il medesimo era rimasto coinvolto in (OMISSIS). La Aviva, costituendosi in giudizio, affermò che l’evento era attribuibile anche al comportamento negligente della vittima. Venne poi notificato un secondo ricorso dalla madre e dai fratelli del defunto p.g. con il quale i medesimi chiesero la condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni. Le cause vennero riunite; la Aviva propose un’offerta formale di Euro 123.410,00 per la madre ed Euro 51.660 per ciascuno dei fratelli, che fu accettata dai medesimi a titolo di acconto del dovuto.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16/12/2009, accertò la responsabilità del 75% a carico del convenuto e del 25% a carico del danneggiato; condannò D.G.I. e la Aviva al risarcimento del danno in favore di C.G., P.D. e P.M., nella misura rispettivamente di Euro 45.812,00 per la prima e di Euro 79.947 per gli altri due, detratto l’acconto ricevuto, ed in favore di B.F., P.M.A., P.G. e Pi.Gi., le somme di Euro 58.491,00 per la prima e di 27.947,00 per ciascuno degli altri tre, oltre lucro cessante ed interessi legali, e la condanna dei convenuti al pagamento delle spese del grado.

Aviva propose appello chiedendo, previa sospensione dell’impugnata sentenza, che il giudice, accertato l’intervenuto pagamento a titolo di acconto con offerta formale di somme in favore di B.F., P.M.A., P.G. e Pi.Gi., acclarasse che le stesse risultavano pagate in eccedenza e che conseguentemente gli appellati fossero condannati alla restituzione della suddetta eccedenza; che venisse disposta la compensazione tra il dato ed il dovuto.

Gli eredi del danneggiato defunto, costituendosi in giudizio, oltre a resistere alle domande, proposero appello incidentale per sentir riformare la sentenza di primo grado in relazione alla corresponsabilità del defunto nella produzione del danno.

La Corte d’Appello di Roma, adita in via principale da Aviva ed in via incidentale dai congiunti del defunto P., con sentenza n. 522 del 23/2/2016, ha accolto l’appello incidentale di questi ultimi riformando il capo di sentenza che aveva accertato la corresponsabilità del danneggiato nella produzione del sinistro, accertando la responsabilità esclusiva del convenuto danneggiante; sul punto ha ritenuto che le ragioni poste dal Tribunale a fondamento dell’accertamento del concorso di colpa del danneggiato non potevano essere accolte dovendosi dare la prova, non della mera inosservanza dell’obbligo del pedone di dare precedenza ai veicoli in transito, ma del fatto che il pedone, violando le regole del C.d.S., si era portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore (Cass., n. 24472 del 2014); affermata la responsabilità esclusiva dell’investitore ha rigettato la domanda di liquidazione del danno cd. “da agonia” in ragione del fatto che la morte era sopraggiunta a distanza di sole due ore dal sinistro, ha ridotto la cd. quota “sibi”; ha accolto il danno patrimoniale derivante dalla perdita di chance relativa all’opportunità lavorativa per un mancato guadagno di Euro 20.000, ha tenuto conto di alcune voci di spesa sostenute dalla C.; ha ridotto la quota sibi anche alla pensione di riversibilità ed ha, conclusivamente, in accoglimento dell’appello incidentale affermato l’esclusiva responsabilità del D.G. nella causazione del sinistro, e condannato l’appellante Aviva in solido con il D.G. a pagare un ulteriore 25% di quanto già liquidato con la sentenza gravata, nonchè a pagare ulteriori Euro 41.810,00 in favore di C.G., oltre rivalutazione monetaria ed interessi, mentre ha ritenuto che l’accoglimento dell’appello incidentale assorbisse il motivo di appello principale volto alla restituzione di importi indebitamente corrisposti dalla compagnia di assicurazioni.

Avverso la sentenza Aviva Italia S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resistono con controricorso C.G., Pi.Gi., D., M. e M.A. che presentano anche un motivo di ricorso incidentale al quale resiste Aviva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la ricorrente si duole che la Corte d’Appello non abbia pronunciato sulla domanda della compagnia volta ad ottenere la restituzione delle somme versate in eccedenza, stante che, con il primo motivo di appello, essa aveva chiesto di detrarre dal dovuto non solo le somme percepite da C.G. e da P.M. e D., rispettivamente moglie e figli del defunto, ma anche quelle versate in eccedenza a B.F., P.M.A., P.G. e Pi.Gi.. La Aviva aveva pertanto chiesto la restituzione dell’indebito, mentre la sentenza sul punto ha ritenuto che l’accoglimento dell’appello incidentale assorbisse l’appello principale volto alla restituzione di importi indebitamente corrisposti per un importo di circa Euro 65.283,57 su quanto versato a B.F., e di Euro 23.865,62 per ciascuno dei fratelli di p.g.. Sussistendo un indebito pagamento di somme è evidente, nella prospettazione della ricorrente, che la statuizione relativa al pagamento di una ulteriore quota di 25% avrebbe dovuto tenere nel debito conto la necessità della detrazione delle somme pagate in eccedenza e che l’omissione di tale fatto decisivo per il giudizio abbia inficiato la sentenza per violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.1 Il motivo è fondato. In realtà la Corte d’Appello ha effettivamente omesso di pronunciare, considerato che, lungi dal ritenere assorbita la domanda di restituzione, avrebbe dovuto calcolare le somme complessivamente spettanti a ciascuno dei prossimi congiunti della vittima, aumentando le poste risarcitorie del 25% (corrispondente alla quota di responsabilità originariamente ascritta all’investito e ora posta anch’essa a carico del danneggiante); e che avrebbe quindi dovuto detrarre gli importi così ottenuti da quelli, di più alto ammontare, versati dalla società assicuratrice. La sentenza deve, pertanto, essere in parte qua cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame.

2. Con il secondo motivo di ricorso – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1, art. 1227 c.c., comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992 e successive modificazioni, n. 285, art. 190 con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si duole che la sentenza abbia escluso la corresponsabilità del pedone mentre il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che il medesimo era responsabile per aver parcheggiato l’autovettura sullo spartitraffico e per aver intrapreso l’attraversamento della carreggiata senza avvalersi delle strisce pedonali poste a 34 metri dal luogo dell’evento. Ad avviso del ricorrente la lettura data dalla Corte d’Appello alla sentenza di questa Corte, in punto di responsabilità del pedone, non coglierebbe nel segno, in quanto in ogni caso il pedone aveva violato una regola di condotta e doveva, sulla base della stessa pronuncia Cass., n. 24472 del 18/11/2014, essere ritenuto responsabile del sinistro, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè di merito; la Corte d’Appello ha motivato in modo sufficiente sul punto ritenendo che, per affermare la responsabilità del pedone ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, si sarebbe dovuto raggiungere la prova che il pedone, violando le regole del C.d.S., si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.

Sul ricorso incidentale di C.G., P.D., P.M., P.M.A., P.G. e Pi.Gi..

1. Con un unico motivo di ricorso incidentale – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); violazione dell’art. 1226 c.c. e art. 2056 c.c., comma 1 – gli eredi del danneggiato defunto si dolgono che la Corte d’Appello abbia omesso di rispondere al loro motivo di appello incidentale con il quale avevano chiesto di accertare la congruità e, comunque, l’irripetibilità della somma volontariamente offerta a B.F., Pi.Gi., M.A. e G., eliminando la riduzione del 60% sancita dal Tribunale, erronea anche in relazione alla stessa Tabella del Tribunale che prevede, tutt’al più, la “possibilità di una decurtazione fino ad 1/3 del punteggio complessivo”. Lamentano, in particolare, che la Corte d’Appello non abbia dato risposta al motivo di appello incidentale volto a far valere la illegittima decurtazione delle somme spettanti, in base alle Tabelle di Roma, alla madre e ai fratelli, argomentando che, quanto meno a titolo equitativo, ai sensi dell’art. 1226 c.c., le Tabelle del Tribunale avrebbero dovuto costituire una garanzia di uniformità di trattamento tra danni identici.

1.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento. In effetti la sentenza omette ogni considerazione sul motivo di appello incidentale ed è censurabile per omessa pronunzia.

2. Conclusivamente il primo motivo del ricorso principale va accolto, dichiarato inammissibile il secondo, accolto anche l’unico motivo del ricorso incidentale, con cassazione della sentenza in relazione e rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo, accoglie l’unico motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 31 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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