Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21856 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23491-2012 proposto da:

GENERAL MARKET SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 13, presso lo

studio dell’avvocato MAURO PASQUALE D’ANTONIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOACCHINO ROSSINI 18, presso

lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’atto d’iscrizione ipotecaria emessa dal concessionario della riscossione a tutela di un credito portato da diverse cartelle esattoriali. Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità di tale iscrizione per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e delle cartelle sottese alla stessa, perchè mai notificate.

La CTP accoglieva il ricorso, mentre la CTR, in accoglimento delle ragioni del concessionario, riformava la sentenza di primo grado in senso sfavorevole alla società contribuente.

Avverso quest’ultima pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di due motivi, mentre il concessionario della riscossione ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente denuncia il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto i giudici d’appello non avrebbero preso posizione sull’eccezione, sollevata dalla parte contribuente, dell’inesistenza storica del condono, quale asserita causa di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, per quanto, invece, sostenuto in giudizio dal concessionario delle riscossione sulla base degli estratti di ruolo prodotti in secondo grado, ed a questo proposito, la medesima società contribuente ha richiamato le visure della conservatoria dei RR.II. del 6.9.2010, che provavano tale iscrizione.

Va, in via preliminare, disatteso il primo motivo di controricorso, secondo il quale il ricorso sarebbe tardivo; infatti, per stessa ammissione del concessionario controricorrente, l’atto è stato consegnato per la notifica l’ultimo giorno utile (12 ottobre 2012), essendo irrilevante, che il ricorrente non abbia chiesto la notifica “ultimo giorno” e, pertanto, il ricorso per cassazione sia stato notificato il successivo 15 ottobre 2015, in quanto secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il momento perfezionativo della notifica, per il notificante, è il tempestivo avvio del procedimento notificatorio (tra le altre, v. Cass. sez. un. n. 13338/10).

Il primo motivo non merita adesione.

E’, infatti, insegnamento di questa corte, quello secondo cui “Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. Ne consegue che, ove la parte abbia dedotto un vizio di motivazione, la Corte di cassazione non può procedere ad un nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, nè porre a fondamento della sua decisione un fatto probatorio diverso od ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice di merito” (Cass. ord. n. 91/14); infatti, “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, , disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. sez. un. n. 8053/14).

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno preso posizione sul fatto storico della cancellazione dell’ipoteca, che era il fatto decisivo della controversia in quanto il vero oggetto del giudizio e la cui eventuale insussistenza avrebbe avuto certamente un’efficacia causale determinante sull’esito della controversia; e su tale questione, l’unica che ha giustificato la lite, gli stessi giudici hanno selezionato tra le fonti di prova documentale quelle ritenute più adeguate a supportare il proprio convincimento perchè idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova messi a disposizione dalle parti. Il convincimento si è basato sull’estratto del ruolo prodotto dal concessionario, che pur contestato dalla contribuente in quanto prova di formazione unilaterale, è stato ritenuto idoneo a provare la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria; il fatto che la contribuente abbia contestato l’esistenza storica del condono, non toglie che la CTR abbia motivato il proprio convincimento con ragionamento immune da vizi logici, neppure effettivamente denunciati, d’altra parte, infatti, la formazione e la produzione dell’estratto del ruolo successivo al condono del 2009, lascia presumere che l’iscrizione ipotecaria sia stata cancellata dopo il rilascio dei certificati della Conservatoria dei RR.II. depositati unitamente al ricorso introduttivo, ed attestanti la controversa iscrizione ipotecaria (la cui cancellazione la parte ricorrente non ha mai negato, quand’anche abbia negato l’esistenza del condono), di talchè è fondato il convincimento che la censura sia volta a una nuova richiesta di valutazione del merito della causa, finalità non consentita nel presente giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo, la società contribuente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione delle regole sul giudicato interno, ovvero dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto il concessionario nella sua costituzione in appello, non avrebbe espressamente censurato, l’affermazione della sentenza di primo grado, secondo la quale l’iscrizione ipotecaria sarebbe illegittima per la mancata notificazione al contribuente, prima di dare corso alla stessa, dell’intimazione ad adempiere, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.

Il motivo è, in via preliminare, inammissibile per difetto di autosufficienza, perchè la società contribuente non ha riportato e indicato, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, l’atto di appello del concessionario, nè ha allegato lo stesso, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per verificare la asserita mancata censura della superiore statuizione della CTP, ma è, altresì, infondato, in quanto dalla lettura della sentenza impugnata, emerge come sia stata dedotta dal concessionario, una causa estintiva del giudizio (e cioè, la cancellazione dell’ipoteca a seguito di condono), idonea ad elidere lo stesso interesse a proseguire nella lite se non per le spese di lite (ma per le stesse, non è stato articolato alcun motivo di censura) e tale causa estintiva è stata posta dai giudici d’appello a fondamento della loro decisione.

La particolarità della vicenda, induce il Collegio a compensare le spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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