Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21856 del 20/09/2017

Cassazione civile, sez. un., 20/09/2017, (ud. 07/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2950-2016 per regolamento di d’ufficio dal TRIBUNALE

AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI

SALERNO, con ordinanza depositata il 22/01/2016 nella causa tra:

W.F.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO;

– resistente non costituitosi in questa fase –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/02/2017 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha chiesto che le

Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione

del giudice ordinario.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Letta l’ordinanza pronunciata dal TAR Lazio il 22 gennaio 2016, con la quale è stato sollevato conflitto di giurisdizione con il giudice ordinario in relazione al ricorso proposto da W.F. nei confronti del Comune di Olevano sul Tusciano;

– Rilevato che il presente conflitto è stato sollevato dal G.A. a seguito di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice del lavoro del Tribunale di Salerno;

– Rilevato, in particolare, che il giudice ordinario venne adito dal W. con un primo ricorso, proposto ex art. 700 c.p.c., in data 3 aprile 2014, con il quale si chiedeva la reintegra nel posto di lavoro di funzionario direttivo, il pagamento delle retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento sino alla reintegra e il risarcimento dei danni, previo annullamento del provvedimento di assegnazione ad altro soggetto dell’incarico da lui espletato sino al licenziamento;

– Rilevato che, all’esito della reiezione del ricorso in prime e seconde cure, il W. propose nuova istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., chiedendo la immediata assegnazione del proprio posto di lavoro “inopinatamente messo a concorso e poi assegnato ad altri”;

– Rilevato che, con ordinanza pronunciata il 5 giugno 2015, il Tribunale di Salerno dichiarò inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione;

– Rilevato che, a seguito di riassunzione ex art. 11 C.p.A., il W. ha riproposto la medesima istanza dinanzi al giudice amministrativo;

– Rilevato che quest’ultimo ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione dinanzi a questa Corte;

– Ritenuto che, alla luce di un consolidato insegnamento di queste sezioni unite, non è ammissibile il regolamento di giurisdizione in relazione a procedimenti cautelari (per tutte, Cass. ss.uu. 19256 del 2010).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal T.a.r. Campania.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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