Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21856 del 15/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21856 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: PICARONI ELISA

a

SENTENZA

sul ricorso 7715-2009 proposto da:
ROMANI

MARISA

RMNMRS59E45E058Z,

CARDELLI

MARCO

CRDMRC67P16L103G, GUIDOBALDI PIERANGELO
GDBPNG63L06H769R, CARDELLI MARIANO CRDMRN62A14L103E,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TEVERE 46,
presso lo studio dell’avvocato FEDERICO BIANCA, che li
2014
1787

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO
BIOCCA;
– ricorrenti nonchè contro

FCN FIDUCIARIA CENTRO NORD SRL, SOGEPA SOCIETA’

Data pubblicazione: 15/10/2014

GESTIONI PARTECIPAZIONI SRL ;
– intimati –

Nonché da:
SOGEPA

SOCIETA’

GESTIONI

oogtfOG9- 1
SRL,
PARTECIPAZIONI

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 7,

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MICHELANGIOLO PANEBARCO;
-controricorrente ricorrente incidentale nonehè contro

GUIDOBALDI PIERANGELO GDBPNG63L06H769R, ROMANI MARISA
RMNMRS59E45E058Z, CARDELLI MARCO CRDMRC67P16L103G, FCN
FIDUCIARIA CENTRO NORD SRL CARDELLI MARIANO
CRDMRN62A14L103E;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1170/2008 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 30/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/07/2014 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato BIANCA Federico, difensore dei
ricorrenti ce ha cheesto l’accoglimento del ricorso
pricipale e c.? lAgetto del ricorso incidentale
condizionato;
udito l’Avvocato MARETTO Massimo, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MARETTO, che lo

udito

il

Generale
rigetto

P.M.
Dott.
del

in

persona

del

Sostituto

LUCIO CAPASSO che ha
ricorso

Procuratore

concluso per

principale,

il

assorbito

l’incidentale.

Ritenuto in fatto
l. –

impugnata la sentenza della Corte d’appello di Fi-

renze, notificata il 2 febbraio 2009, che ha confermato la
sentenza del Tribunale di Firenze, di rigetto delle domande

dobaldi e Marisa Romani.
1.1. – Nel 1997 i sigg.ri Cardelli, Guidobaldi e Romani
nel 1997 avevano agito nei confronti della SOGEPA – Società
Gestioni Partecipazioni s.r.l. e della F.C.N. – Fiduciaria
Centro Nord Italia s.r.l. per ottenere sentenza costitutiva
del trasferimento a SOGEPA di azioni pari al 45% del capitale
della ELI GRAN SASSO s.p.a., in esecuzione dei due contratti
preliminari stipulati rispettivamente il 21 maggio 1992, tra
gli stessi attori e la FCN srl, e il 19 agosto 1992 tra FCN
srl e SOGEPA srl.
Con il primo dei suddetti contratti, gli attori avevano
promesso di vendere alla FCN srl il 45% del capitale sociale
della ELI GRAN SASSO spa; con il secondo contratto, la FCN
srl, società autorizzata a svolgere attività fiduciaria, aveva
promesso di far cedere dai propri fiducianti alla SOGEPA srl,
che prometteva di acquistare, la medesima quota societaria. Il
prezzo della cessione indicato nel contratto preliminare del
19 agosto 1992 era pari a lire 1.438.200.000.
Gli attori, che avevano interesse al trasferimento della
quota e a ricevere da SOGEPA il saldo del prezzo, pari a lire

proposte da Marco Cardelli, Mariano Cardelli, Pierangelo Gui-

168.200.000, con l’atto di citazione avevano invitato formalmente le controparti alla stipula davanti al notaio, entro la
data del 7 novembre 1997. In caso di inadempimento, avevano
chiesto, surrogandosi a FCN srl, che fosse pronunciata senten-

PA srl, dietro pagamento del residuo prezzo, con gli interessi
legali, e, in subordina, sentenza costitutiva del trasferimento della medesima quota nei confronti di FCN srl, con risarcimento del danno da ritardo, da liquidarsi in separata sede.
1.2. – La società FCN si era costituita ed aveva contestato di essere parte solo formale dei contratti preliminari, in
quanto società fiduciaria, chiedendo di essere tenuta indenne
dalla SOGEPA srl in caso di accoglimento delle domande;
quest’ultima era rimasta contumace.
Riassunto il giudizio, dopo l’interruzione causata dalla
sottoposizione della SOGEPA srl alla procedura di amministrazione straordinaria, si era costituita la procedura ed aveva
eccepito l’improcedibilità nei suoi confronti sia della domanda ex art. 2932 cod. civ., sia della domanda di condanna, richiamando le norme della legge fallimentare e le regole della
concorsualità, applicabili anche all’amministrazione straordinaria. Nel merito, la procedura aveva eccepito la nullità del
contratto preliminare in data 19 agosto 1992 per contrasto con
l’art. 1, coma 1-quater,

del decreto-legge n. 786 del 1985,

convertito dalla legge n. 44 del 1986; l’inopponibilità dello

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za costitutiva di trasferimento della quota societaria a SOGE-

stesso, per mancanza di data certa, nonché l’illiceità del motivo comune ad entrambe le parti contrattuali, essendo
l’operazione finalizzata ad eludere il divieto posto dalla
norma citata, consentendo al soggetto acquirente della quota

GRAN SASSO spa.
La procedura aveva inoltre contestato la legittimazione
degli attori ad agire verso la SOGEPA, in carenza di rapporto
contrattuale diretto, e concluso per il rigetto di tutte le
domande proposte nei confronti di questa.
1.3. – Gli attori, con memoria autorizzata, avevano dichiarato di non insistere nella domanda di condanna al pagamento di somme nei confronti di SOGEPA, contestando per il resto le eccezioni formulate da quest’ultima.
La FCN srl, a sua volta, aveva eccepito la tardività, oltre che l’infondatezza, delle eccezioni formulate da SOGEPA.
1.4. – Il Tribunale aveva rigettato le domande e dichiarato la nullità dei contratti preliminari per contrasto con il
disposto di cui all’art. 1, comma 1-quater, del d.l. n. 786
del 1985, come convertito dalla legge n. 44 del 1986, e successivamente modificato dalla legge n. 275 del 1991.
Aveva osservato il Tribunale che, tra la stipula del secondo preliminare, avvenuta il 19 agosto 1992, e la data della
domanda di finanziamento presentata dalla ELI GRAN SASSO spa
il 17 maggio 1988, non era decorso né il termine di dieci anni
3

societaria di beneficiare delle agevolazioni concesse alla ELI

previsto dalla legge n. 275 del 1991, applicabile ratione ~porla, né quello di cinque anni previsto dal previgente testo
dell’art. l, coma 1-quater.
1.5. – Proponevano appello i sigg.ri Cardelli, Guidobaldi

cidentale la FCN srl per l’accertamento della sua veste di
parte solo formale dei contratti preliminari, associandosi alla domanda proposta dagli attori

ex art. 2932 cod. civ. nei

confronti di SOGEPA e chiedendo di essere manlevata da
quest’ultima.
La SOGEPA in amministrazione straordinaria eccepiva
l’inammissibilità dell’appello, nonché la nullità dello stesso, chiedendone il rigetto nel merito.
2. – La Corte d’appello confermava la statuizione di primo
grado, osservando che la natura obbligatoria e non traslativa
del contratto preliminare non è sufficiente ad evitare la nullità quando sia prevista, per la stipula del definitivo, una
data antecedente alla scadenza del periodo di inalienabilità.
Nella specie trovava applicazione il divieto decennale di \
alienàbilità, previsto dalla normativa vigente al momento della conclusione dei contratti preliminari, sicché il periodo di
inalienabilità scadeva il 17 maggio 1998. A fronte di ciò, i
due contratti prevedevano che, a partire dalla trasformazione
della ELI ALI GRAN SASSO spa in società a responsabilità limitata – avvenuta il 24 settembre 1992 -, ciascuna delle parti
4

e Romani per la riforma della sentenza; proponeva appello in-

contraenti poteva chiedere la stipula del contratto definitivo, e che il versamento dell’intero prezzo doveva avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1993. La predetta data, che costituiva il termine ultimo di perfezionamento dell’intera ne-

nabilità.
La nullità dei contratti non consentiva, dunque, di emanare sentenza sostitutiva del negozio non concluso, non essendo
sanata dalla successiva commerciabilità del bene.
Rimaneva assorbito l’appello incidentale proposto da FCN
srl.
3. – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Marco Cardelli, Mariano Cardelli, Pierangelo Guidobaldi
e Marisa Romani, sulla base di due motivi.
La SOGEPA – Società Gestione Partecipazioni – srl in amministrazione straordinaria resiste con controricorso e propone
ricorso incidentale condizionato, sulla base di due motivi.
La FCN Fiduciaria Centro Nord srl è rimasta intimata.
Considerato in diritto
l. – Il ricorso principale è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è dedotta genericamente violazione di legge, contestandosi che la Corte d’appello avrebbe
equiparato il contratto preliminare di compravendita alla compravendita tout court,

e statuito, su tale erroneo presuppo-

sto, la nullità dei contratti preliminari inter partes per vi5

goziazione, era anteriore alla scadenza del periodo di inalie-

olazione del divieto di inalienabilità temporanea delle quote
della ELI GRAN SASSO s.r.l.
In ossequio al disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc.
civ., applicabile

ratione temporís, è

formulato il seguente

plicemente di un obbligo convenzionale a contrarre e genera,
quindi, un diritto alla conclusione di un contratto definitivo
e non direttamente alla prestazione che ne forma oggetto, e se
l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al
particolare negozio voluto è costituita dal contratto definitivo».
1.2. – La doglianza è infondata.
1.2.1. – à vero che il divieto di alienabilità previsto
dall’art. l, comma 1-guater del decreto-legge n. 786 del 1985
(introdotto dalla legge di conversione n. 44 del 1986, e poi
modificato dalla legge n. 275 del 1991) riguarda il trasferimento delle azioni o quote di società che abbia beneficiato
dei finanziamenti speciali introdotti dal medesimo d.l. n. 786
del 1985, e non la promessa di trasferimento in quanto tale, e
che, pertanto, la verifica del rispetto del divieto di alienabilità va condotta in riferimento al momento della stipula del
contratto definitivo, ma questo è esattamente quanto ha fatto
la Corte d’appello nella sentenza impugnata.
La censura, specificata nel quesito, non coglie dunque la
ratio decidendi della sentenza impugnata, che non ha discono6

quesito di diritto: «se il contratto preliminare è fonte sem-

sciuto la natura meramente obbligatoria dei contratti preliminari, ma ne ha rilevato l’invalidità, per contrasto con l’art.
1, coma 1-quater del d.l. n. 786 del 1985.
1.2.2. – I contratti azionati prevedevano che la stipula

l’iscrizione della trasformazione della ELI ALI GRAN SASSO in
società a responsabilità limitata (avvenuta in data 24 settembre 1992) e fissavano il termine di definizione
dell’operazione al 30 giugno 1993. Era questa la data entro
cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento del saldo-prezzo e il
rimborso, da parte dei promittenti venditori, di eventuali sopravvenienze passive rispetto alla situazione patrimoniale
della società al 31 maggio 1992.
La Corte d’appello ha rilevato che il predetto termine era
antecedente al 17 maggio 1998, data di scadenza del periodo di
inalienabilità decennale, che a sua volta decorreva dalla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. La
stessa Corte ha precisato che anche la domanda giudiziale,
formulata dagli attori previa diffida ad adempiere, risultava
notificata nel periodo di inalienabilità della quota sociale.
1.2.3. – Si osserva, peraltro, che la censura formulata ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. non
investe la diversa questione dell’interpretazione resa dalla
Corte d’appello del termine entro il quale ciascuno dei con-

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del trasferimento della quota societaria avvenisse dopo

traenti poteva pretendere la stipula contratto definitivo, ovvero promuovere l’azione ex art. 2932 cod. civ.
2. – Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa
applicazione della normativa in tema di inalienabilità tempo-

Si contesta l’applicazione del divieto di alienazione decennale, introdotto dalla legge n. 275 del 1991, anziché del
divieto quinquennale, previsto dal testo originario dell’art.
l, comma 1-guater,

del d.l. n. 786 del 1985, come convertito

dalla legge n. 44 del 1986.
Al riguardo i ricorrenti sottolineano che, al momento della domanda di ammissione alle agevolazioni, era in vigore il
divieto di alienazione quinquennale.
In ossequio al disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc.
civ., è formulato il seguente quesito di diritto: «tenuto conto della circostanza che alla data del 2 agosto 1991 l’intera
procedura amministrativa ed il conseguente rapporto di ammissione alle agevolazioni di cui all’art. l, comma l, del d.l.
n. 786 del 1985 erano già definiti, se la normativa di riferimento, nel caso in esame è individuabile nella legge n. 44 del
1986, art. l, comma 1-guater ante riforma operata con la legge
n. 275 del 1991, con conseguente e relativa applicazione del
divieto di alienabilità nell’arco dei cinque anni dalla presentazione della domanda di agevolazioni e se l’eventuale nullità di cui alla legge n. 44 del 1986, art. l, comma 1 quater

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ranea della quota societaria.

ente riforma, colpisce i soli atti di effettivo trasferimento,
ovvero anche i contratti preliminari».
2.1. – La doglianza è infondata.
Per giurisprudenza consolidata e risalente, in caso di

disposizioni vigenti al momento della sua conclusione (ex plurimis, Cass., sez. 3^, sentenza n. 3340 del 2001; sez. 2^,
sentenza n. 9937 del 2006).
La Corte d’appello ha dunque correttamente ritenuto applicabile, nella specie, l’art. l, coma 1-quater, del d.l. n.
786 del 1985, nel testo modificato dalla legge n. 275 del 1991
in data antecedente alla stipula di contratti preliminari.
3.

– Il rigetto del ricorso principale determina

l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, proposto
da SOGEPA srl in amministrazione straordinaria.
4. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dei ricorrenti principali.
PER QUESTI

moTrvI

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito
l’incidentale condizionato, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 5.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

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successione di leggi nel tempo, il contratto è regolato dalle

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 luglio

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