Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21856 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. II, 09/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8847/2016 proposto da:

V.A.M.V., rappresentata e difesa in proprio e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

R.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAGNI n.

116, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO GUERRIERO, rappresentato

e difeso dagli avvocati ANGELO GUERRIERO, e LUCIA BONAVITA;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il

02/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 28 e del D.Lgs. n. 251 del 2011, art. 14, secondo quanto precisato dalla stessa ricorrente a verbale dell’udienza del 2.2.2016, l’avv. V.A.M.V. evocava R.A.M. innanzi il Tribunale di Avellino invocandone la condanna al pagamento di alcuni compensi professionali.

Si costituiva il resistente contestando nel merito la domanda ed invocandone il rigetto.

Con l’ordinanza impugnata, depositata il 2.2.2016, il Tribunale di Avellino dichiarava inammissibile la domanda sul presupposto che la procedura di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28 e del D.Lgs. n. 251 del 2011, art. 14, sia esperibile soltanto nei casi in cui il resistente non contesti l’an della pretesa, ma soltanto il quantum del compenso invocato dal professionista.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione V.A.M.V. affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso R.A.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 702-bis c.p.c. e segg. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la domanda.

La censura è fondata.

Questa Corte ha affermato che “Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalla L. n. 794 del 1942, art. 28 – come risultante all’esito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34 e dell’abrogazione della medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30 – devono essere trattate con la procedura prevista dal suddetto D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda” (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016, Rv. 638895; conf. Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5843 del 08/03/2017, Rv. 643262).

Peraltro la possibilità di introdurre la domanda avente ad oggetto il pagamento di onorari di avvocato è stata espressamente esclusa dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il principio per cui “A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal D.Lgs. cit., può essere introdotta: a)con un ricorso ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario speciale disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e segg., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648,649,653 e 654 c.p.c.. E’ invece esclusa la possibilità di introdurre l’azione sia con il rito ordinario di cognizione sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico disciplinato esclusivamente dagli artt. 702 bis c.p.c. e segg.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018, Rv. 647316-01; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018, Rv. 651011).

La tesi seguita dall’ordinanza impugnata, secondo cui la procedura di liquidazione prevista della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e segg. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 non sarebbe ammissibile in presenza di contestazioni del cliente non limitate al solo quantum ma anche all’an della pretesa, è quindi erronea e definitivamente superata dall’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Avellino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

 

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