Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21855 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26941-2016 proposto da:

M.E. n. q. di Direttore Responsabile del quotidiano, GRUPPO

EDITORIALE L’ESPRESSO SPA in persona dell’Amministratore Delegato e

legale rappresentante Dott.ssa M.M., V.F.,

elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo

studio dell’avvocato VIRGINIA RIPA DI MEANA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VALERIA VACCHINI;

– ricorrenti –

contro

CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI in persona del

presidente del consiglio di amministrazione Prof. R.R.,

FONDAZIONE CASA MUSICISTI in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione Prof. R.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE

RIDOLA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MASSIMILIANO MAGISTRETTI, FABIO MALCOVATI;

– controricorrenti –

e contro

MA.AN.LO.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3392/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/9/2016 la Corte d’Appello di Milano, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a. nonchè dai sigg. M.E. e V.F. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano 15/4/2015, ha rideterminato in diminuzione l’ammontare liquidato in favore della Casa di Riposo per Musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi e dalla Fondazione Casa dei Musicisti nonchè dal sig. Ma.An.Lo. e a carico in via solidale dei primi a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di 4 articoli apparsi sul quotidiano La Repubblica (il 3/3/2011, il 22/9/2011, il 23/9/2011, il 5/3/2012) “ai tempi dello scandalo noto alle cronache come “(OMISSIS)” milanese”, ritenuti diffamatori.

In particolare, la corte di merito ha ritenuto “eccessiva” la quantificazione nella specie operata dal giudice di prime cure, “a fronte di una liquidazione ordinariamente contenuta in casi analoghi dalla giurisprudenza milanese nei limiti di 15/20 mila Euro”, a tale stregua ritenendo di “riliquidare, in via equitativa, il danno non patrimoniale nell’importo di Euro 20.000,00 per ciascun convenuto”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a. nonchè il M. e il V. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso la Casa di Riposo per Musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi e la Fondazione Casa dei Musicisti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 595 c.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono essersi dalla corte di merito “erroneamente statuito allorchè ha… ritenuto che anche nell’ambito dell’inchiesta giornalistica non potesse mai venire meno, seppur attenuato, il canone della verità”.

Lamentano che la corte di merito ha “erroneamente” ravvisato l'”inidoneità delle prove fornite in punto di dimostrazione della verità delle tesi sostenute dal giornalista”.

Con il 2 motivo denunziano “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 2059,2056,1226 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente valutato gli elementi posti a base della presunzione del danno, che a tale stregua è stato sostanzialmente ritenuto in re ipsa.

Lamentano che “essendo i due enti percepiti dall’opinione pubblica come “unico”, unico avrebbe dovuto essere anche il risarcimento”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione, la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione (v. Cass., 14/3/2018, n. 6133; Cass., 27/7/2015, n. 15759; Cass., 30/5/2017, n. 13520; Cass., 21/05/2014, n. 11268; Cass., 10/1/2012, n. 80; Cass., 18/10/2005, n. 20138).

Ne consegue che il controllo affidato al giudice di legittimità è limitato alla verifica dell’avvenuto esame da parte del giudice del merito della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonchè al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, restando del tutto estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, non potendo la Corte di cassazione sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito in ordine a tale accertamento (v. Cass., 14/03/2018, n. 6133).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove, con riferimento a quattro articoli apparsi sul quotidiano La Repubblica a firma del giornalista V.F. ai tempi dello scandalo noto alle cronache come “(OMISSIS)” milanese (con i quali si era in particolare: a) stigmatizzata la declinatoria da parte del sig. Ma.An., Presidente della Casa di Riposo per Musicisti – Fondazione Giuseppe Verdi, dell’invito a presentarsi per fare chiarezza su nomi, canoni e criteri di assegnazione da parte della Casa Verdi; b) denunciata la “disastrosa condizione igienica nelle stanze, le tensioni tra dipendenti, e le polemiche sollevate da “destra e da sinistra” per non avere la Fondazione “consegnato” le liste degli immobili gestiti; c) denunciata la “poca trasparenza nella gestione del patrimonio immobiliare ed appalti” di “ente che si era “di fatto sottratto al controllo pubblico””) ha posto in rilievo come “di nessuna di tali notizie è stata provata idoneamente la verità da parte convenuta (su cui gravava il relativo onere): non quella della convocazione….; non quella del rifiuto opposto dalla dirigenza della fondazione…; anche la tesi (vera) che la fondazione, in quanto ente privato, non era tenuta ad alcuna rendicontazione (quantomeno nei confronti del Comune di Milano) è presentata nell’articolo del marzo 2011 come una mera opinione di parte, e comunque sparisce del tutto nei successivi articoli…;… le (pesanti) accuse rivolte alla Casa dei musicisti (nella qualità di R.S.A.), esse sono ben lungi dall’essere provate, quantomeno nella consistenza e nella portata riferita negli articoli apparsi su (OMISSIS) dal 22.9.2011 al 5.3.2012… al riguardo la parte convenuta, a comprova della verità delle notizie riferite, si è limitata a produrre… “diverse lettere sottoscritte da alcuni ospiti della struttura che, nell’ordine, si lamentavano: del turn over del personale, della necessaria autorizzazione dei familiari per consentire l’uscita dall’istituto con personale esterno di una delle degenti (evidentemente non autosufficiente), della mancata pulizia di una delle camere, delle ferie assegnate al responsabile del servizio, del mancato funzionamento del campanello di uno dei cancelli dell’istituto, delle incapacità del cuoco della sera (i cui servizi gastronomici non erano ritenuti all’altezza), del mancato preventivo interpello degli ospiti in ordine ad iniziative intraprese dalla Direzione, quali il mancato rimborso delle spese di taxi e di parte della diaria in caso di allontanamento dalla struttura per ferie, sino ad allora riconosciute…”; trattasi invero di lamentele che verosimilmente rientrano nella fisiologia di un istituto di ricovero per anziani) la corte di merito ha ritenuto che l’indagine giornalistica condotta dal V. non abbia sostanzialmente rispettato il canone di verità delle notizie riferite (o quantomeno i convenuti non hanno offerto idonea prova dei fatti addotti), poste alla base delle serie accuse mosse alla dirigenza dell’ente (e ai suoi ausiliari).

Argomenti in base ai quali la corte di merito è pervenuta a concludere che il giudice di prime cure ha “ben operato, laddove ha ritenuto la (complessiva) carenza di prova dei fatti riferiti nell’indagine giornalistica e quindi non operante la scriminante del legittimo esercizio del diritto di critica (art. 21 Cost.) per violazione del canone della verità (anche solo putativa)”.

Orbene, a fronte di tale accertamento, e di siffatta valutazione di merito, gli odierni ricorrenti si limitano invero a riproporre, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, la loro tesi difensiva non accolta nel doppio grado del giudizio di merito.

In particolare, mediante la pressochè integrale (e inutile nonchè violativi del requisito della sommaria esposizione del fatto ex art. 366 c.p.c., comma 1) riproduzione delle sentenze impugnate e in termini generici ed apodittici censurano (invero neanche ben comprensibilmente) “l’inammissibile operazione di selezione ed estrapolazione commessa prima dal Tribunale di Milano e poi dalla Corte di Appello di Milano” determinativa di “una errata lettura interpretativa dell’inchiesta giornalistica e dei messaggi veicolati dalla stessa”, nonchè la asseritamente non corretta applicazione “alle pubblicazioni in esame” dei “principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di giornalismo di inchiesta”.

Ancora, ribadendo la doglianza relativa alla mancata considerazione da parte dei giudici di merito della distinzione tra giornalismo d’inchiesta e giornalismo d’informazione.

Nè al riguardo gli odierni ricorrenti censurano invero in alcun modo la ratio decidendi secondo cui “la lesione dell’onore e della reputazione altrui restano scriminate quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: la verità sostanziale della notizia pubblicata (che però può essere anche putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca sulle fonti disponibili…, la pertinenza (interesse pubblico alla conoscenza del fatto), la continenza (correttezza formale dell’esposizione). Non vi è dubbio che tali canoni debbano essere rispettati anche nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica, anch’esso tutelato come libera manifestazione del pensiero dallàart. 21 Cost., ma di regola i limiti della continenza e verità risultano attenuati rispetto all’esercizio del mero diritto di cronaca, giacchè la critica costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione soggettiva di questi ultimi… L’attenuazione del canone di verità vale anche per il giornalismo d’inchiesta o di denuncia… che, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che il sospetto e la denuncia siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti; difatti, nel giornalismo d’inchiesta il sospetto che non sia meramente congetturale o peggio ancora calunniatorio, deve mantenere il proprio carattere propulsivo e induttivo di approfondimento, essendo autonomo e, di per sè, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero (in tal senso Cass. pen. 27.2.2013, n. 9337)

Inconferente con i principi dettati in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità è pertanto l’ambiguo concetto di “verosimiglianza” proposto dall’appellante, che poi, se inteso in senso “rigoroso”, è di fatto indistinguibile dal concetto di verità putativa… e se inteso in senso “lasco”, sembra voler esonerare il giornalista da una ricerca diretta delle fonti (che… è invece proprio il carattere che distingue il giornalismo d’inchiesta o di denuncia) con la loro sostituzione con congetture personali. Che poi è proprio quanto si è verificato nel caso di specie: congetture (che una ricerca connotata da ordinaria diligenza avrebbe smentito) sono per lo più quelle che riguardavano la denunciata mala gestio del patrimonio immobiliare da parte della fondazione. Verdi…, mentre per quanto riguarda la mala gestio della R.S.A. Casa dei musicisti… essa si fondava, è vero, su doglianze di alcuni ospiti o dei loro parenti… che però per loro natura e contenuto non giustificavano neppure il sospetto delle gravi carenze denunciate dagli articoli incriminati… Il Giudice nomofilattico ha tra l’altro precisato che anche nel giornalismo d’indagine sono vietate le espressioni dubitative (di cui l’autore degli articoli ha fatto abbondante uso…), come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionante, che possono essere idonee ad integrare il reato di diffamazione, quando, per il modo con cui sono poste all’attenzione del lettore, fanno sorgere in quest’ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati (Cass. pen. 9337/2013…). Va quindi confermato che nel caso di specie non può operare la scriminate del legittimo esercizio del diritto di critica, per violazione del canone della verità, sia pur attenuato nel senso già precisato”.

In particolare, risulta non (idoneamente) censurata la conclusione che nella specie l’iniziativa giornalistica intrapresa dall’odierno ricorrente è risultata basata su mere congetture personali, “che una ricerca connotata da ordinaria diligenza avrebbe smentito”, smentite dalla realtà dei fatti accertati, rimanendo a tale stregua in radice escluso che possa riconoscersi preminente rilievo al suo operato rispetto all’interesse dei soggetti sospettati (in ragione del diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale, sia operativo in concreto: cfr. Cass. pen., 27/2/2013, n. 9337).

Con particolare riferimento al secondo motivo, a parte il rilievo che al di là della sua formale intestazione, i ricorrenti in realtà prospettano doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e conformemente, da ultimo, Cass., Sez. Un., 31/07/2018, n. 20344 e Cass., Sez. Un., 29/11/2018, n. 30868), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziatesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà della motivazione e a fortiori l’erroneo esame di determinati elementi probatori (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312), va osservato che del pari non (quantomeno idoneamente) censurato (avuto particolare riguardo al 2 motivo) risulta quanto dalla corte di merito altresì affermato in tema di danno non patrimoniale (“Nel caso di specie il Tribunale, pur in effetti ritenendo implicitamente la risarcibilità di un danno non patrimoniale in re ipsa… ha poi in concreto liquidato detto danno (necessariamente in via equitativa) in base a presunzioni ed allegazioni accertate o incontestate (prendendo in considerazione: “1) la natura del fatto falsamente attribuito alle parti lese… 2) l’intensità dell’elemento psicologico dell’autore… 3) il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale; 4) il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all’interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato… 5) l’eco suscitata dalle notizie diffamatorie e le conseguenze sull’attività professionale e sulla vita degli enti, chiamati a fronteggiare, da un lato le prevedibili preoccupazioni dei pazienti e dei loro parenti e, dall’altro, la derivante necessità di dimostrare la correttezza della gestione operata, 6) nel caso in esame le accuse lanciate dal giornalista ai danni di parte attrice devono essere valutate alla luce dello spazio divulgativo garantito agli attori a difesa delle proprie ragioni a mezzo dell’intervista rilasciata dall’avv. Ma., legale rappresentante dell’ente, pubblicata sul medesimo quotidiano, (d)alla quale può desumersi in via logica un parziale effetto arginante sulla diffusività avuto da queste ultime””).

Nel riproporre la tesi difensiva già sottoposta al vaglio dei giudici di merito e da questi non accolta, i ricorrenti in ammissibilmente si limitano infatti a richiedere al riguardo una rivalutazione delle emergenze processuali, prospettando una soluzione alternativa sulla base di altri e diversi elementi probatori (che il giudice dell’appello ha – come detto – espressamente ritenuto superfluo esaminare: “senza necessità di assumere alcun altro mezzo istruttorio o di esaminare altre eccezioni”), laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

E’ d’altro canto al riguardo appena il caso di osservare che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi peri implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (v. Cass., 2/12/2014, n. 25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145).

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA