Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21855 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23158-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

L.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2012 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 28/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto e in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’atto d’iscrizione ipotecaria emessa dal concessionario della riscossione a tutela di un credito portato da diverse cartelle esattoriali. Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità di tale iscrizione per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 oltre che, per la mancata notifica degli atti presupposti e ha eccepito la prescrizione relativamente alle cartelle di pagamento notificate nel (OMISSIS).

La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR, in accoglimento delle ragioni del contribuente, riformava la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, il concessionario della riscossione ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre il contribuente non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, Equitalia Sud SpA denuncia il vizio di violazione di legge, in particolare del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto, l’obbligo di notifica dell’avviso d’intimazione non sarebbe applicabile all’iscrizione d’ipoteca che non costituisce un atto dell’espropriazione forzata, come richiesto, invece, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 50, comma 2, ma che ha soltanto natura cautelare propedeutica all’espropriazione stessa.

Il motivo non merita adesione.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass. sez. un. n. 19667/14, 23875/15, 13115/16). Nel caso di specie, invece, il concessionario ha provveduto all’iscrizione dell’ipoteca, senza attivare un previo contraddittorio procedimentale con il contribuente (quale diritto fondamentale, a tutela del proprio patrimonio, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea), per consentirgli di presentare osservazioni ovvero per effettuare il pagamento, evitando, in tal modo l’iscrizione del gravame ipotecario, sul bene di sua proprietà. Il concessionario nella presente vicenda ha, pertanto, erroneamente provveduto direttamente all’iscrizione ipotecaria, non consentendo al contribuente di adempiere alla pretesa impositiva, senza ulteriori pregiudizi patrimoniali.

Il mancato svolgimento di difese scritte da parte del contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulla regolamentazione delle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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