Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21855 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/09/2017, (ud. 07/02/2017, dep.20/09/2017),  n. 21855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Presidente di Sez. –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1999/2016 proposto da:

AL GHURAIR INVESTMENTS LLC, in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso

lo studio BIRD & BIRD, rappresentata e difesa dagli avvocati

MASSIMILIANO MOSTARDINI e STEFANO PRAVETTONI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., in persona del Curatore Fallimentare pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUCCICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO FUSCO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

7022/2015 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/02/2017 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO.

uditi gli avvocati Andrea GIUSSANI per delega dell’avvocato Stefano

Pravettoni e Roberto FUSCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che la

Suprema Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del proposto

regolamento preventivo di giurisdizione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Letti gli atti relativi al regolamento preventivo di giurisdizione proposto dalla AL GHURAIR INVESTMENT LLC (A.G.I.) nell’ambito del procedimento esecutivo di espropriazione presso terzi pendente dinanzi al Tribunale di Roma.

Osserva:

Creditore nel procedimento di espropriazione presso terzi risulta il fallimento (OMISSIS).

Debitore esecutato risulta l’odierna ricorrente, terzo debitor debitoris l’Agenzia delle Entrate.

Il debitore esecutato, affermando di non avare in Italia nè sede, nè domicilio, nè residenza, nè dimora, invoca l’applicazione della norma di cui all’art. 26 bis c.p.c., comma 2, per escludere la giurisdizione italiana in ordine al pignoramento presso terzi eseguito nei suoi confronti.

E consolidata ed uniforme la giurisprudenza di questa Corte nell’escludere l’ammissibilità del regolamento di giurisdizione nell’ambito del processo esecutivo – e, conseguentemente, delle opposizioni proposte in seno ad esso (per tutte, di recente, Cass. ss.uu. 10320/2016, e, prima delle modifiche introdotte dalla legge 228/2012, Cass. ss.uu. 13633/2008).

La diversa soluzione, pur predicata da questa Corte con riferimento al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (Cass. ss.uu. 3773/2014), consegue ipso facto alla diversa natura di tale procedimento rispetto a quello propriamente oppositivo, e non è applicabile al caso di specie.

Nè può dirsi preclusa tout court la contestazione della giurisdizione domestica nell’ambito dell’esecuzione forzata, volta che essa può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., mentre la sua eventuale carenza può costituire oggetto di rilevo officioso da parte del giudice dell’esecuzione (Cass. ss.uu. 1124/2000).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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