Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21855 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. II, 09/10/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORECCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10669/2016 proposto da:

C.S., e T.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FILIPPO DE GRENET n. 145, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE DE CILLIS, rappresentati e difesi dall’avvocato PEPPINO

MARIANO;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di CATANZARO, in persona del presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA n. 2,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO ANNIBALE LAROCCA,

rappresentata e difesa dagli avvocati PIETRO OLIVERIO, e FEDERICA

PALLONE;

– controricorrente –

e contro

FONDAZIONE ONLUS S. E D., e REGIONE CALABRIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 421/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

01/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 14.7.2001 C.S. e T.E. convenivano in giudizio innanzi il Tribunale di Catanzaro l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, invocando la declaratoria di intervenuta usucapione, in loro favore, del diritto di piena proprietà di un terreno, allegando di averli posseduti pacificamente e senza interruzione dal 1960. Nella narrativa della citazione gli attori davano atto che l’Amministrazione Provinciale aveva recintato e delimitato con picchetti il terreno solo nel 2001, in base ad un acquisto risalente al 1962.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Catanzaro resistendo alla domanda e invocando, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva perchè il terreno oggetto della domanda era stato espropriato dalla Regione Calabria, nonchè la sua inusucapibilità perchè comunque esso rientrava nel patrimonio indisponibile dell’ente locale, essendo stato destinato prima ad edilizia scolastica, e poi alla realizzazione di un centro polifunzionale per le persone affette dalla sindrome di down.

Nelle more del giudizio i ricorrenti proponevano ricorso per la reintegrazione nel possesso, che veniva respinto.

Con sentenza non definitiva n. 454/2005 il Tribunale riteneva la propria giurisdizione, respingendo l’eccezione proposta da parte convenuta, e con sentenza n. 724/2013, resa all’esito dell’istruttoria, accoglieva la domanda attorea.

Interponevano distinti appelli la Provincia di Catanzaro, da un lato, e la Fondazione S. e D. Onlus ed i suoi soci fondatori G.M.N. e P.A., dall’altro lato. In ambedue i giudizi di seconde cure si costituivano gli originari attori resistendo ai gravami, i quali venivano riuniti perchè aventi ad oggetto la medesima sentenza di primo grado.

Con la sentenza impugnata, n. 421/2015, la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’appello interposto dalla Fondazione S. e D. Onlus e dai soci fondatori di quest’ultima, poichè detti soggetti non avevano preso parte al giudizio di prime cure; riteneva invece ammissibile l’intervento degli stessi in appello e, in accoglimento del gravame proposto dalla Provincia, riformava la decisione del Tribunale respingendo la domanda degli odierni ricorrenti.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione C.S. e T.E. affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

La Fondazione S. e D. Onlus, i suoi soci fondatori G.M.N. e P.A., nonchè la Regione Calabria, sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di esaminare i motivi di ricorso occorre delibare l’eccezione di improcedibilità o inammissibilità dello stesso per carenza della procura speciale di cui all’art. 365 c.p.c., che viene proposta nel controricorso notificato dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

Detta eccezione è infondata, poichè la procura risulta apposta a margine del ricorso ed è espressamente conferita con riferimento al “presente giudizio”, ancorchè con l’ulteriore specificazione di “ogni stato e grado”. La prima espressione, che va considerata unitamente al luogo in cui la procura materialmente si trova, è sufficiente ad assicurare la riferibilità del negozio di conferimento del mandato al ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità. L’esigenza di specialità prevista dall’art. 365 c.p.c., deve quindi ritenersi soddisfatta.

Il richiamo, contenuto nel controricorso, al precedente di questa Corte n. 6000 del 2015 (per la precisione, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6000 del 23/05/2015, non massimata) non è conferente, posto che in quell’occasione il collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso in Cassazione proposto dal difensore in virtù della procura speciale che gli era stata conferita per il giudizio di appello, ancorchè espressamente estesa a quello di Cassazione. Il collegio ha ritenuto, in perfetta aderenza al costante insegnamento di questa Corte, che “… nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; pertanto, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 12.6.2006, n. 13537; cfr. Cass. 20.9.2004, n. 18853, secondo cui la procura per il ricorso per cassazione ha, ex art. 365 c.p.c., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare ex professo il giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare; pertanto è inammissibile il ricorso incidentale, sottoscritto da un avvocato in forza di una procura generale alle liti, peraltro rilasciata in data anteriore alla pronuncia impugnata; cfr. Cass. sez. lav. 13.9.2006, 19560, secondo cui, ai fini dell’ammissibilità del ricorso (o del ricorso incidentale) per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale in capo al difensore iscritto nell’apposito albo, è essenziale, da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso (o del controricorso contenente il ricorso incidentale) e dall’altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell’impugnazione; in ipotesi di procura rilasciata a margine del ricorso (o del controricorso) tali requisiti debbono reputarsi rispettivamente dimostrati, quanto al primo, dall’essere stata la procura trascritta nella copia notificata del ricorso (o del controricorso) e, quanto agli altri due, dalla menzione che, nell’atto a margine del quale la procura figura apposta, si fa della sentenza gravata)” (cfr. in motivazione, pagg. 5 e s.).

Poichè nel caso di specie la procura è apposta a margine del ricorso notificato, nella prima pagina del quale la decisione impugnata è espressamente indicata, i requisiti di specialità sono tutti assicurati.

Passando ai motivi del ricorso, con il primo di essi i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per motivazione perplessa e affetta da contrasto logico irriducibile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe prima dichiarato inammissibile l’appello della Fondazione D. e S. Onlus e dei soci fondatori G.M.N. e P.A., poichè gli stessi non avevano partecipato al giudizio in prime cure, e poi affermato che ambedue gli appelli – e quindi sia quello della Provincia che quello della Fondazione e dei suoi soci – erano fondati.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, subito dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza di prime cure dalla Fondazione D. e S. Onlus e da G.M.N. e P.A., poichè essi non avevano preso parte al giudizio di prima istanza, ha ritenuto che detti soggetti rientrassero “… a pieno titolo nella nozione di terzi i quali potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404 c.p.c., avverso la sentenza oggetto del presente gravame e siano conseguentemente legittimati, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., ad intervenire nel giudizio di appello” (cfr. pag. 6). La Corte calabrese, dunque, ha riqualificato l’atto di impugnazione sub specie di atto di intervento in appello e lo ha, in tale veste, ritenuto ammissibile. Il successivo passaggio in cui la Corte stessa afferma che “Nel merito, sia l’appello proposto dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro sia quello spiegato dalla Fondazione Onlus S. e D. si reputano fondati…” (cfr. pag. 7) va letta in conseguenza logica con la precedente statuizione, con la quale non si pone affatto in contrasto logico: la Corte di appello infatti ha solamente affermato la fondatezza del contenuto dei due atti – quello di impugnazione della Provincia e quello di intervento della Fondazione – chiamandoli indifferentemente con il nome “appello” non già per sconfessare la sua precedente statuizione sulla natura e sulla qualificazione degli atti stessi, ma solo perchè essi erano stati effettivamente stati proposti sub specie di appello. Si tratta dunque, al massimo, di una mera svista terminologica, dalla quale non può farsi derivare alcun contrasto irriducibile tra parti diverse della motivazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1140,1146,1158 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe dapprima affermato che la coltivazione del terreno vale a fondare la domanda di usucapione, purchè non si tratti di attività tollerata dal titolare del bene, e poi avrebbe erroneamente escluso la rilevanza del fatto che l’utilizzazione del fondo per allevamento di bestiame era stata dimostrata. Ad avviso dei ricorrenti, una volta raggiunta la prova dell’effettivo utilizzo del bene per coltivazione o allevamento – attività tra loro equivalenti – sarebbe stato onere della Provincia dare la prova del fatto che dette attività si erano svolte per mera tolleranza dell’ente locale.

Con il terzo motivo, suscettibile di trattazione unitaria con il secondo, i ricorrenti lamentano la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente valutato le prove, omettendo di dare rilievo al fatto che in atti vi era la dimostrazione che il terreno era stato usato dai ricorrenti per allevare galline.

Le due censure sono inammissibili.

La Corte territoriale, invero, dopo l’iniziale affermazione secondo cui “… l’attività di coltivazione configura un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà… purchè non sia svolta grazie a tolleranza del proprietario” (cfr. pag. 8), esamina – nelle pagine immediatamente successive – le risultanze delle prove orali acquisite nel giudizio di merito, indicando quali sarebbero credibili e quali no, e concludendo che la coltivazione del fondo e la sua utilizzazione per allevare animali non era stata dimostrata dagli attori (cfr. pag. 11).

Dunque è mancata, secondo il giudice di merito, la prova del possesso utile ad usucapionem. Poichè tale conclusione si fonda su un articolato apprezzamento delle prove, e quindi su un giudizio di fatto, essa non è sindacabile in questa sede (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l’apparenza della motivazione e la sussistenza di un contrasto logico irriducibile, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto superfluo esaminare le eccezioni relative alla natura, demaniale o meno, del bene oggetto della domanda e quindi alla sua usucapibilità.

La censura è infondata. La Corte di Appello ha infatti ritenuto superfluo l’esame della questione, una volta esclusa in radice la sussistenza della prova del possesso utile ad usucapire; si tratta di una corretta applicazione del principio della cd. “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui “… deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490; conf. Cass. Sez. 6 – L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11458 del 11/05/2018, Rv. 648510; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei soli confronti della parte controricorrente. Nulla per le altre parti, rimaste intimate.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati, accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA