Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21855 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO A. M. – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25374/2011 R.G. proposto da

SPORT IMMOBILIARE s.p.a., in persona del suo legale rappresentante

pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Prof. Gaspare Falsitta, dall’avv. Silvia Pansieri e domiciliata

presso lo studio dell’avv. Rita Gradara in Roma, Largo Somalia n.

67;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 110/19/10 depositata io 02/09/2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

7/6/2018 dal consigliere Dott. Roberto Succio;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure dichiarava inammissibile l’appello della società contribuente avverso la sentenza della CTP per difetto di specificità dei motivi di gravame, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato;

– avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazion ela contribuente affidato a unico motivo illustrato con memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che:

– con il solo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto il secondo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che i motivi di impugnazione difettassero di esplicita critica alla sentenza di primo grado e fossero quindi privi di specificità;

il motivo è fondato; deve premettersi che sul punto questa Corte ha generalmente ritenuto (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 20379 del 24/08/2017) che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benchè formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni;

– comunque, nella fattispecie che ci occupa, dall’esame complessivo dell’atto di appello, trascritto in ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, esso risulta evidentemente specifico, dal momento che (come richiesto anche da Cass. Sez. 5 Sentenza n. 4558 del 22/02/2017) le deduzioni dell’appellante sono in concreto svolte e articolare in contrapposizione alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, di cui la parte non può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di secondo grado le medesime testuali difese contenute nel ricorso introduttivo, e in ordine alle quali l’appellante ha diretto nel caso che ci occupa specifiche censure volte a contestare le conclusioni alle quali è addivenuto il primo giudice, e non mere generiche critiche;

– la sentenza della CTR ha pertanto fatto erronea applicazione delle disposizioni in esame, e dovrà quindi esser cassata con rinvio al secondo giudice.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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