Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21854 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 589-2018 proposto da:

CLARIS FACTOR SPA, in persona del Dott. M.I. Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso

lo studio dell’avvocato STEFANO ALEANDRI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARINA CAVEDAL giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato MARCO FERRARO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO GIOVE

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4551/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha chiesto il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Claris Factor Spa, società di factoring appartenente al gruppo Veneto Banca, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi il notaio R.F.S. al fine di sentirlo condannare al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 781.886,27, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di negligente condotta del notaio nell’accertare l’identità del soggetto del quale doveva autenticare la firma.

A sostegno della domanda espose che aveva perfezionato un contratto di cessione “in massa” dei crediti vantati dalla A.R.T. Eco Medical srl (creditore cedente) nei confronti della Alfa Waswermann SpA (debitore ceduto) nonchè specificamente di alcuni crediti relativi a tre fatture, per un totale di Euro 2.135.650,00, relative ad un asserito rapporto di fornitura tra la A.R.T. e la Alfa Waswermann SpA; ricevuta l’accettazione da parte del debitore ceduto con sottoscrizione (autenticata dal notaio) del sedicente G.S., L.R. della Alfa Waswermann, aveva quindi provveduto al versamento della somma di Euro 864.000,00 su c/c della A.R.T. Eco Medical srl, quale anticipo (90%) sul prezzo di acquisto del credito indicato nella prima delle tre fatture di sopra; in seguito aveva appreso che nessun contratto di factoring era stato sottoscritto dalla A.R.T. e che nessun rapporto commerciale era stato mai intrattenuto tra la A.R.T. e la Alfa Waswermann SpA; sostenne, quindi, di avere subito una truffa, della quale era responsabile il notaio, che, prima di procedere all’autenticazione della sottoscrizione, non aveva acquisito tutti gli elementi necessari per appurare la reale identità del sedicente G.S.; chiese, quindi, la condanna del notaio al risarcimento del danno, pari ad Euro 781.886,27 (differenza tra la somma erogata -Euro 864.000,00 – e quella di Euro 82,113,73, successivamente recuperata), poi ridotta ad Euro 561.883,27, avendo in seguito recuperato anche la somma di Euro 220.003,00.

Con sentenza 757/2016 l’adito Tribunale rigettò la domanda; in particolare il Tribunale evidenziò che il pagamento del prezzo pattuito era stato eseguito in forza degli accordi di cessione dei crediti, mentre la firma del L.R. di Alfa Waswermann SpA (da autenticarsi da parte di un notaio) non costituiva nè parte integrante dei detti accordi nè condizione alla quale era subordinato il pagamento del prezzo di acquisto dei crediti ceduti.

Con sentenza 4551/2017 del 31-10-2017 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato il gravame proposto dalla Claris Factor Spa; in particolare la Corte, nel confermare quanto già rilevato dal Tribunale, ha ribadito che i contratti di cessione di crediti non contemplavano, quale parte integrante del contenuto negoziale, l’accettazione da parte del debitore ceduto; nello specifico: la documentazione sottoscritta dalle parti in data 20-27/2/2012 già vincolava le stesse; l’efficacia dell’accordo non era in alcun modo condizionata dall’autentica della sottoscrizione da parte del debitore ceduto, sicchè doveva escludersi l’incidenza causale dell’autentica del notaio sul denunziato pregiudizio; nei documenti contrattuali non era in alcun modo previsto che il pagamento del prezzo fosse subordinato alla detta autentica, sicchè doveva ritenersi che il pagamento del prezzo fosse avvenuto soltanto in forza degli accordi eseguiti in precedenza; la Claris Factor Spa, peraltro, in esecuzione degli impegni contrattuali assunti con le cessioni di credito, aveva eseguito il pagamento di parte del prezzo già prima dell’autentica della sottoscrizione.

La Corte, inoltre, ha comunque ritenuto che nessuna responsabilità potesse essere ascritta al notaio per i danni subiti dalla Claris Factor Spa in conseguenza del raggiro subito; il notaio, invero, si era limitato ad autenticare le firme apposte dal debitore ceduto su dichiarazioni di semplice accettazione di cessioni di credito già perfezionate (c.d. autentica breve); gli elementi a disposizione del notaio erano idonei ad ingenerare nello stesso la certezza dell’identità personale del sottoscrittore (solo successivamente il documento di identità era risultato falso); era stata la Claris Factor Spa a non prestare tutte le necessarie cautele e verifiche, tra le quali anche l’accertamento della vera identità di colui che si era presentato come il legale rappresentante della società cedente.

Avverso detta sentenza Claris Factor Spa propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Il notaio R.F.S. resiste con controricorso.

Il procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio” nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 52 del 1991, artt. 1, 3 e 4, artt. 1260,1264,1266,1267,1374,1375,1362,1366,1175 e 1467 c.c. “e del connesso istituto di matrice giurisprudenziale della presupposizione”, censura la “motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha correttamente interpretato il contratto attuativo di factoring come integrato da un fatto obiettivo… a cui le parti avevano sottoposto l’efficacia dello stesso”; fatto obiettivo consistente nell'”autentica notarile della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della cessione del credito da parte del L.R. della debitrice ceduta”; per accordo di tutte le parti (compreso il debitore ceduto) siffatta autentica costituiva condizione per il pagamento del prezzo di acquisto dei crediti; è vero che la detta autentica non era espressamente prevista nel contratto quadro di factoring e nei negozi attuativi, ma la stessa, come desumibile dalla cronologia dei fatti e dalla corrispondenza elettronica intercorsa tra tutte le parti, costituiva ugualmente “parte integrante del programma negoziale”, essendo palese che tra le parti fosse intervenuto un accordo in base al quale il prezzo di acquisto doveva essere corrisposto dal factor in via sì anticipata ma successivamente all’autentica; il criterio dell’interpretazione secondo buona fede doveva indurre la Corte territoriale a ritenere il contratto di factoring integrato da una ulteriore clausola inespressa avente ad oggetto un avvenimento futuro (l’autentica) al cui avverarsi le parti avevano subordinato l’efficacia del contratto di factoring, e quindi l’erogazione delle anticipazioni sul prezzo di acquisto dei crediti ceduti (evento futuro assunto come certo nella rappresentazione delle parti); nello specifico si duole che la Corte territoriale, non applicando correttamente i principi di diritto in tema di interpretazione dei contratti, si sia limitata a rilevare la mancanza (nel contratto quadro) della previsione dell’autentica, omettendo l’esame di fatti rilevanti e dando invece valore a fatti erronei, contrastanti con le risultanze documentali.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1227 e 2043 c.c. nonchè della L. n. 89 del 1913, artt. 49 e 72 si duole che la Corte non abbia considerato che l’accertamento della identità personale costituisce uno degli obblighi più significativi incombenti sul notaio e che, per raggiungere la necessaria certezza dell’identità personale delle parti, il professionista deve valutare tutti gli elementi all’uopo idonei, non potendosi limitare al solo esame della carta d’identità, ancorchè formalmente ineccepibile; nella specie la Corte non aveva individuato quali erano tali elementi idonei ad ingenerare nel notaio la certezza dell’identità personale del sottoscrittore; il comportamento negligente del notaio doveva ritenersi in nesso causale con il danno, atteso che, senza l’attività di identificazione operata dal notaio, il factor cessionario non avrebbe operato il bonifico per l’anticipazione del credito ceduto.

Il primo motivo è inammissibile, con conseguente assorbimento del secondo.

Con lo stesso il ricorrente, in sintesi, si duole che la Corte territoriale non abbia accertato che le parti avessero subordinato l’efficacia del contratto di factoring all’autentica, da parte del notaio, della sottoscrizione di accettazione del medesimo ad opera del debitore ceduto; siffatta condizione, a dire del ricorrente, faceva parte del “programma negoziale”, benchè non espressamente prevista nel contratto di factoring, e costituiva quindi una “presupposizione”.

Come più volte precisato da questa S.C. si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto, comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo – essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività – e certo, sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento – pur in mancanza di un espresso riferimento – dell’esistenza ed efficacia del contratto (v. da ultimo, Cass. S.U. 9909/2018); l’indagine diretta a stabilire se una determinata situazione di fatto o di diritto, esterna al contratto, sia stata dai contraenti, nella formulazione del consenso, tenuta presente secondo il delineato schema della “presupposizione” si esaurisce sul piano propriamente interpretativo del contratto, e costituisce, pertanto, un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di cui alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5 (in senso conforme v., tra le tante, Cass. 20245/2009 e Cass.3083/1998).

Nella specie, il denunciato vizio motivazionale, formulato anche sub specie di violazione di legge, non è in linea con detta nuova formulazione, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso in esame il ricorrente, al fine di contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito in ordine alla circostanza che la firma del L.R. di Alfa Waswermann SpA non costituiva “parte integrante degli accordi di cessione intervenuti tra le parti”, non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso dalla Corte territoriale, ma si è limitato a sostenere (inammissibilmente, per quanto su precisato) che la detta Corte, nel pervenire a detto accertamento, non aveva tenuto conto della “cronologia” dei fatti e della corrispondenza elettronica intercorsa tra tutte le parti.

Il vizio motivazionale in questione è inammissibile, inoltre, anche ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., atteso che con lo stesso si censura il conforme accertamento in fatto compiuto sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello in ordine all’estraneità della condizione al “programma negoziale”.

Le denunziate violazioni di legge si risolvono, come detto, in una inammissibile censura sull’iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale a base dell’impugnata decisione, insindacabile in sede di legittimità fuori dai su indicati limiti.

L’inammissibilità del detto motivo, e la conseguente conferma in ordine all’insussistenza nel programma negoziale di una condizione inespressa che subordinasse l’efficacia della cessione dei crediti alla autentica della sottoscrizione di accettazione del debitore ceduto (e, quindi, in ordine all’insussistenza di nesso causale tra condotta del notaio ed asserito danno), comporta l’assorbimento del secondo motivo, concernente la dedotta responsabilità del notaio in ordine alla detta autentica e la conseguente condanna risarcitoria.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA