Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21854 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4260-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVALIER D’ARPINO 8, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FABRIZIO SANCHIONI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

D.T.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA V. UGO TABY

19, presso lo studio dell’avvocato PIETRO PERNARELLA, rappresentata

e difesa dall’avvocato WALTER TAMMETTA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 597/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 01/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto e in subordine

accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’atto d’iscrizione ipotecaria emessa dal concessionario della riscossione a tutela di un credito portato da una cartella esattoriale. Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità di tale iscrizione per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2 e delle cartelle sottese alla stessa, per vizio nella notifica.

La CTP accoglieva il ricorso, e le ragioni dei contribuenti venivano confermate dalla CTR.

Avverso quest’ultima pronuncia, il concessionario della riscossione ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di cinque motivi, mentre la parte contribuente ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la società concessionaria denuncia il vizio sia di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, che di violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto la CTR avrebbe ritenuto irregolarmente notificate le cartelle, perchè consegnate a familiare non convivente, basandosi sulla produzione dello stato di famiglia e disattendendo le risultanze delle relate di notifica.

Il motivo è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 1 gode della stessa fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall’agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta, ivi compresa l’attestazione dell’identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell’atto (Cass. n. 2421714, Cass. ord. n. 16289/15, per la notifica alla suocera, con la considerazione che resta a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto, l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario, in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo, v. Cass. n. 10955/2009). Nel caso di specie, le relate prodotte da Equitalia Sud SpA attestano che i plichi con le cartelle sono stati tutti consegnati presso la residenza della contribuente, a familiare convivente, e non presso quella dei suoceri (pur residenti nel medesimo stabile) e non è posto a carico dell’ufficiale giudiziario alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza, indicato dalla persona che ha ricevuto l’atto, con dichiarazione nella quale viene dato atto nella relata di notifica, v. Cass. n. 8306/11, 322/2007).

Il primo motivo di censura sopra esposto, aggredisce l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata, mentre, con i restanti motivi di ricorso, la ricorrente ripropone censure ritenute assorbite dalla CTR, riferite sia al vizio di motivazione che a quello di violazione di legge e relative alla circostanza che le cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria, per essere state regolarmente notificate avevano assunto carattere definitivo e, pertanto, l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi valida perchè traeva origine da atti validi e efficaci, inoltre, relative alla censura di violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, al difetto di motivazione dell’iscrizione ipotecaria, alla violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 per le quali si rinvia nuovamente al giudice del merito, per il loro esame, alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

In accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbiti gli altri, la sentenza va, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè, esamini il merito della controversia, sulla base del motivo di ricorso accolto nella presente sede.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Lazio.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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