Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21854 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 20/10/2011), n.21854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.U., in qualità di liquidatore pro tempore della SAVIM

SRL in Liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D’ONOFRIO

43, presso lo studio dell’avvocato CASSANO UMBERTO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE TRIBUTI PER LA PROVINCIA DI ROMA GERIT SPA –

GRUPPO EQUITALIA, MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 12/12/08, depositata il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili;

Sezione Tributaria;

RELAZIONE AI SENSI DELL’ART. 380-bis c.p.c..

sulla causa n. 17238/2009;

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, Osserva:

La CTR di Roma ha respinto l’appello della “Savim srl”, in liquidazione – appello proposto contro la sentenza n. 193/24/2007 della CTP di Roma che ha rigettato il ricorso del contribuente – ed ha così confermato la cartella di pagamento per IRPEG – IVA – IRAP relativa all’anno d’imposta 1999 per le somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis. La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che la omessa previa comunicazione al contribuente dell’esito dei controlli – come previsto dal comma 3 della predetta norma – non può costituire ragione di nullità dell’avviso di liquidazione quando – come nel caso di specie – si tratti omesso versamento e non di errori o “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”. La Savim srl ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’agenzia si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c.. Infatti, con i due motivi di impugnazione, tra loro connessi (rubricati come Violazione del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e della L. n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5; “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 467 del 1997, art. 2″, assistiti da idonei quesiti) la ricorrente si duole in sostanza dell’omessa comunicazione – prima dell’iscrizione a ruolo – dell’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione, attribuendo a tale comunicazione il carattere di condizione di procedibilità e comunque condizione materiale per l’effettuazione di quanto consentito dal D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2 (e cioè il pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, con conseguente riduzione ad un terzo dell’ammontare delle sanzioni ed interessi). L’assunto appare manifestamente infondato, alla luce della pregressa giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la quale:”L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, (in materia di tributi diretti) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3, (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis non seguita dal versamento di quanto dovuto)”. Nella specie di causa, come si è detto, emerge dalla sentenza impugnata che l’adozione del provvedimento di liquidazione è dipeso da omesso pagamento di quanto dichiarato e non dalla esistenza di errori, sicchè la doglianza di violazione dell’art. 36-bis si appalesa manifestamente infondata, non meno di quella concernente il D.P.R. n. 462 del 1997, art. 2 alla luce del fatto che non risulta che la parte qui ricorrente si sia specificamente doluta davanti al giudice d’appello della mancata riduzione delle sanzioni nella percentuale prevista da detta norma, in conseguenza della mancata comunicazione di cui è precetto nell’art. 36 bis.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza.

Roma, 8 febbraio 201.

Il relatore.

(Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato. che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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