Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21854 del 07/09/2018
Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21854
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paol – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO R. – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16474/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
FRO – Air Liquide Welding Italia s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Livia
Salvini, Elenio Bidoggia e Giovanna Oddo, con domicilio eletto
presso lo studio del primo, sito in Roma, via Mazzini, 9;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
Veneto, sez. dist. di Verona, n. 154/15/11, depositata il 27
dicembre 2011;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2018
dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, depositata il 27 dicembre 2011, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della FRO – Air Liquide Welding Italia s.p.a. per l’annullamento di una cartella di pagamento con cui si intimava il pagamento di imposte non assolte, così come accertato con sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto passata in giudicato;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudice di primo grado aveva annullato la cartella di pagamento per difetto di motivazione;
– il giudice di appello, pur riconoscendo l’insussistenza del vizio di motivazione dell’atto impugnato, ha respinto il gravame rilevando che la somma dovuta in virtù della sentenza passata in giudicato posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata era già stata richiesta con altra cartella di pagamento;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso la FRO – Air Liquide Welding Italia s.p.a..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– con il primo motivo del ricorso l’Agenzia denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’ammontare delle somme dovute dalla contribuente in forza della sentenza della Commissione tributaria regionale passata in giudicato posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata;
– con il secondo motivo deduce l’insufficiente motivazione in ordine alla quantificazione dell’importo dovuto dalla contribuente in virtù della sentenza passata in giudicato posta a fondamento della cartella di pagamento impugnata, non indicato in modo puntuale;
– con l’ultimo motivo si duole dell’omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento del credito erariale accertato dalla sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato fosse stato richiesto, nella sua interezza, con altra cartella di pagamento, non prendendo in considerazione le deduzioni dell’Ufficio in ordine al fatto che tale cartella prevedeva un importo inferiore che veniva richiesto con la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio;
– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono ammissibili, in relazione all’eccepito difetto di autosufficienza, atteso che il ricorso contiene gli elementi sufficienti per individuare il contenuto sia delle cartelle di pagamento emesse nei confronti della contribuente, sia della decisione emessa dalla Commissione tributaria regionale da cui tali cartelle hanno avuto origine;
– nel merito, i motivi sono fondati;
– la Corte territoriale ha dato atto che tale sentenza aveva parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio limitatamente alla “indeducibilità dei costi di cui alle due fatture contestate, per la quota parte relativa al compenso corrisposto alla società Fro Docks dell’importo di annue Lire 850 milioni” e ha ritenuto che con altra cartella di pagamento emesso l’Ufficio avesse già intimato il pagamento del credito erariale riconosciuto nella sentenza, pari ad una quota parte dell’importo complessivo delle due menzionate fatture, per cui la cartella di pagamento impugnata doveva considerarsi illegittima;
– la motivazione posta a fondamento della declaratoria di illegittimità dell’atto impositivo impugnato appare insufficiente, in quanto non indica quale sia l’effettivo importo dovuto in base alla sentenza passata in giudicato e quale sia l’importo richiesto con la diversa cartella di pagamento, non offrendo, dunque, elementi a sostegno della ritenuta insussistenza della (ulteriore) pretesa fiscale;
– inoltre, non prende in considerazioni le deduzioni dell’Ufficio in ordine alla inesattezza, per difetto, dell’importo oggetto della diversa (e prima) cartella di pagamento, idonee a giustificare l’esistenza di un credito residuo azionato con la cartella di pagamento oggetto della presente vertenza;
– sotto altro profilo, la motivazione appare illogica, nella parte in cui sembra alludere al fatto che l’accertamento della sentenza passata in giudicato debba interpretarsi non già nel senso – che appare emergere dal tenore letterale della riprodotta sentenza medesima che il credito dell’Amministrazione finanziaria sia pari alla deduzione indebitamente operata del costo ritenuto indeducibile di Lire 850 milioni, bensì che la deduzione vada riferita ad una non meglio individuata “quota parte” di tale costo;
– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, in diversa composizione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018