Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21853 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 25/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22664-2017 proposto da:

M.C., P.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO

CASTELLANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ETTORE GHELARDI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI SPA in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.

G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 22,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PICONE, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato VITTORIO FERRERI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 914/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/01/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 197/2011 del 20-25/2/2011 il Tribunale di Savona rigettò la domanda proposta dai coniugi P.F. e M.C. nei confronti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione SpA (BIM) e D.G. (rimasto contumace), diretta ad ottenere la restituzione delle somme investite, e/o il risarcimento dei danni subiti, in relazione alla negoziazione di bond Fimek International SA (per un controvalore di Euro 20.065,61) e di bond argentini (per un controvalore di Euro 20.031,40); in particolare, inoltre, rigettò la domanda proposta nei confronti del D., direttore della filiale BIM di (OMISSIS) e soggetto proponente l’investimento, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti derivanti dal reato di truffa perpetrato a loro danno.

Con sentenza 914/2016 del 23-8-2016 la Corte d’Appello di Genova, nella contumacia di D.G., ha rigettato il gravame proposto dai coniugi P.F. e M.C..

Nello specifico la Corte, confermando sul punto quanto già statuito dal Tribunale, ha ribadito che, in base all’inequivocabile significato delle espressioni utilizzate, con scrittura privata 21/6-3-7-2006 le parti, attraverso la corresponsione – da parte della Banca in favore dei coniugi – della somma di Euro 7.500,00, avevano transattivamente definito non solo la controversia insorta in ordine alle obbligazioni Cirio ma anche tutte le altre eventuali controversie nascenti dal contratto quadro di negoziazione stipulato in data 112-2000 (e, tra queste, quindi anche quelle relative alle su indicate negoziazioni di bond FimeK International SA e bond argentini); al riguardo ha infatti rilevato che, pur se nelle premesse della detta scrittura era stato fatto riferimento solo ai bond Cirio, nella parte finale la scrittura medesima (da ritenersi “transazione generale” e non “transazione speciale”) conteneva una clausola di amplissima portata, relativa in generale al pregresso intero rapporto con la BIM; clausola che non poteva che integrare una completa rinuncia, da parte degli attori, a far valere qualsiasi preteso diritto derivante dal contratto di negoziazione titoli stipulato il 1-12-2000 (contratto anch’esso indicato nelle premesse); la Corte ha poi soggiunto che, al momento della transazione (21/6-3/7/2006), sussisteva la res litigiosa, atteso che i bond argentini ed i titoli Finmek erano già stati acquistati rispettivamente l’8-11-2001 ed il 16-12001 e si erano già verificate le vicende connesse al default dello Stato Argentino (dicembre 2001) ed al dissesto del gruppo Finmek (maggio 2004), sicchè gli attori erano a conoscenza dell’andamento negativo degli investimenti in questione ed avevano interesse ad una definizione relativa anche ai detti bond.

La Corte, inoltre, ha ritenuto inammissibile, in quanto sollevata solo in grado di appello, la questione concernente la presunta vessatorietà della clausola di transazione generale.

La Corte, infine, con riferimento alla posizione del D., ha evidenziato che la dedotta violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario non poteva ritenersi sufficiente (come, invece, sostenuto dagli attori) a considerare provata anche la sussistenza di artifici e raggiri, costituenti l’elemento oggettivo dell’ipotizzato reato di truffa.

Avverso detta sentenza P.F. e M.C. propongono ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi ed illustrato anche da successiva memoria.

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione SpA resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, commi 1 e 2, artt. 1363, 1364, 1366, 1369 e 1370, nonchè – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – arbitrarietà logica e giuridica della motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, si dolgono che la Corte, nell’interpretare detta scrittura privata nel senso su riportato (e cioè come transazione generale, e non invece limitata solo ai bond Cirio), non abbia fatto ricorso nella ricerca della comune intenzione delle parti, nè al chiaro significato letterale delle espressioni utilizzate, in uno con il comportamento complessivo tenuto dalle parti dopo la transazione (art. 1362 c.c.), nè all’interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), ed abbia inoltre violato il criterio ermeneutico di cui all’art. 1364 c.c. (secondo cui le espressioni generali utilizzate nel contratto non possono che comprendere gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare) nonchè i criteri di cui all’art. 1366 c.c.(interpretazione di buona fede), art. 1369 c.c. (priorità, nell’interpretazione delle espressioni con possibili più sensi, di quello più conveniente alla natura ed all’oggetto del contratto) e 1370 c.c. (interpretazione contro l’autore della clausola).

Il motivo è fondato.

Nella scrittura privata in questione, intercorsa tra Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione SpA (BIM), da un lato, ed i clienti P.F. e M.C., dall’altro, le parti, dopo aver dato atto che (punto a) tra le stesse intercorreva – in virtù di contratto n. 18503 del 1-12-2000 – un rapporto di negoziazione, hanno premesso che (punto b) in forza di detto rapporto BIM aveva acquistato, in nome e per conto del cliente, in data 19-3-2002 nominali Euro 25.000,00 obbligazioni Cirio Del Monte 7,75% scadenza 14/3/2005 e che (punto c) erano sorte contestazioni da parte dei clienti per una asserita responsabilità di BIM in ordine allo svolgimento dell’attività di negoziazione ed alle modalità dell’acquisto di cui al precedente punto b); tanto premesso, la BIM, pur ritenendo infondate le contestazioni mosse dai clienti, ha proposto a titolo transattivo ed onnicomprensivo, al solo fine di conservare e proseguire il rapporto, la corresponsione dell’importo di Euro 7.500,00, ed i clienti hanno accettato detta proposta “rinunciando espressamente ad ogni ulteriore e futura richiesta, pretesa e/o azione promossa e/o promovenda… nei confronti di BIM, dichiarando di essere integralmente soddisfatti e di non avere nulla ad eccepire per qualsiasi titolo e/o ragione in ordine alle circostanze di cui in premessa ed in generale per il suo pregresso rapporto con BIM.

La Corte territoriale, dando rilievo solo all’espressione da ultimo utilizzata dalle parti (nel punto in cui le stesse hanno dichiarato di non avere nulla ad eccepire in generale per il pregresso rapporto con BIM), ha erroneamente attribuito alla scrittura in questione valore di transazione concernente l’intero rapporto di negoziazione, violando i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., e in particolare le regole di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.; nello specifico, invero, la Corte ha considerato unicamente il tenore letterale della su riportata espressione, non procedendo ad una interpretazione complessiva delle clausole, anche in base al tenore letterale delle stesse, al fine di indagare e ricercare la comune intenzione delle parti, e non tenendo conto del comportamento successivo delle parti medesime (v. richiesta della Banca di restituzione solo dei bond Cirio).

La valutazione complessiva delle clausole avrebbe consentito di evidenziare che la premessa concernente il generale rapporto di negoziazione (punto a) era chiaramente finalizzata ad inquadrare il punto b) della stessa premessa, punto concernente esclusivamente l’acquisto di bond Cirio (v. l’espressione “in forza di detto rapporto”), e che il punto c) individuava le insorte contestazioni (per le quali le parti intendevano giungere ad una definizione transattiva) in quelle concernenti l’acquisto di bond Cirio (v. espresso riferimento al punto b); siffatte premesse facevano parte integrante della scrittura (come espressamente precisato al punto 1) della scrittura medesima), sicchè la proposta (da parte della BIM) di corresponsione a titolo transattiva della somma di Euro 7.500,00 andava letta in collegamento con le contestazioni di cui in premessa (e cioè all’acquisto di bond Cirio); anche la rinuncia ad ogni ulteriore e futura promessa andava letta in collegamento con la vicenda sulla quale le parti si erano accordate per la definizione transattiva (e cioè l’acquisto di bond Cirio).

L’accoglimento di detto motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo, concernenti rispettivamente l’inammissibilità dell’eccezione di vessatorietà della clausola di transazione generale (così ritenuta dalla Corte d’Appello, con statuizione tuttavia sul punto, come visto sopra, cassata), e l’implicito rigetto della domanda di restituzione e di risarcimento del danno.

Con il quarto motivo i ricorrenti, denunziando – ex art. 360, nn. 3 e 5 – la violazione dell’art. 2043 c.c., in connessione con l’art. 112 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, si dolgono che la Corte territoriale, alla quale non era stata richiesta la condanna penale del D. per truffa, non abbia dichiarato le responsabilità restitutorie e risarcitorie extracontrattuali di quest’ultimo anche per difetto di prova, quando invece la dimostrazione della circonvenzione derivava in automatico dall’acquisto dei titoli Finmek, Cirio e bond argentini, la cuì nocività era nota a tutti gli operatori specializzati (e, tra questi, la B.I.M. SpA ed i suoi dipendenti); in tal modo la Corte d’Appello aveva omesso di esaminare il fatto decisivo che l’acquisizione, da parte del D./B.I.M. SpA, degli insani prodotti Finmek, Cirio e bond argentini concretizzava di per sè gli estremi dell’ipotesi di reato di cui all’art. 640 c.p.(l’acquisto di detti titoli in un momento era certa la loro incommerciabilità comportava la sussistenza degli artifici o raggiri, elementi della truffa).

Il motivo è inammissibile.

La Corte, invero, con accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, espressamente pronunciandosi sul punto, ha ritenuto (concordando con quanto al riguardo evidenziato anche dal Tribunale) che non vi fosse alcuna prova di artifici e raggiri costituenti l’elemento oggettivo dell’ipotizzato reato di truffa, correttamente precisando che la supposta mera violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario (e, quindi, il comportamento colposo di quest’ultimo) non potesse di per sè implicare la sussistenza di artifici o raggiri, necessari per la configurabilità del reato di truffa, il quale richiede la dolosità del comportamento

In conclusione, pertanto, va accolto il primo motivo, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo; va, invece, rigettato il quarto motivo; per l’effetto va quindi cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo; assorbiti il secondo ed il terzo; rigetta il quarto; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello d Genova, diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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