Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21853 del 27/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21853 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA

SENTENZA

sul ricorso 5887-2011 proposto da:
ALBERGHINA ROSARIO LBRRSR35R05B428T, rappresentato e
difeso da se medesimo ex art.86 cpc, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G FERRARI 4, presso lo studio
dell’avvocato MARCO FRAZZINI;
– ricorrente 2015
1814

contro

RONZILLO MICHELA RNZMHL51R66I029D, PILIERO FRANCESCO
PLRFNC42F22A017L, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GERMANICO 168, presso lo studio dell’avvocato LUCA
TANTALO, rappresentati e difesi dagli avvocati VITO

Data pubblicazione: 27/10/2015

4-

TUCCI, GIOVANNA TUCCI;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 2377/2010 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 24/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

NUZZO;
udito l’Avvocato ALBERGHINA Rosario, difensore ex
art.86 cpc, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato TUCCI Giovanna difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 10/09/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12.1.206 l’Avv. Rosario Alberghina proponeva appello avverso la sentenza

to dell’opposizione proposta dai coniugi Piliero Francesco e Ronzillo Michela avverso il decreto ingiuntivo
19.7.201 emesso dal Presidente del Tribunale di Milano
in favore dell’avv. Rosario Alberghina, aveva ridotto
l’importo degli onorari richiesto da quest’ultimo a titolo di prestazioni professionali rese per la costituzione
di parte civile nel giudizio penale, innanzi al Tribunale
di Crema, instaurato per la morte di Maria Pina Pilifero,
figlia degli opponenti, deceduta in un incidente stradale.
Con sentenza depositata il 24.8.2010 la Corte di Appello
di Milano confermava la sentenza di primo grado condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora rileva nel presente giudizio:
non vi era prova dei quattro incontri dei coniugi Piliero-Ronzillo con l’avv. Alberghina, posto che quello in
cui si era discusso dell’offerta della società assicuratrice
riguardo al risarcimento del danno conseguente alla morte di Maria Pina PiliXero e quello in cui le parti avevano
consegnato al difensore il codice fiscale, non rientravano nelle prestazioni di assistenza al giudizio penale; era

18.3.2005 con cui il Tribunale di Milano, in accoglimen-

condivisibile la decisione del primo giudice di liquidare
il compenso professionale per le attività di ” consultazione con il cliente” e ” corrispondenza informativa”

attività e conformemente alle indicazioni espresse dal
Consiglio Nazionale Forense ed alla giurisprudenza della
corte di legittimità; del pari era condivisibile il mancato
riconoscimento della duplicazione della voce “esame atti” e “disamina” in quanto la tariffa forense non prevedeva una distinzione fra atti di controparte ed atti di
parte sicché non poteva riconoscersi la pretesa duplicazione di pagamento per dette voci della parcella professionale;non poteva, inoltre, trovare spazio una diversa
ripartizione della statuizione sulla spese di lite rispetto a
quella operata dal primo giudice e proposta dagli appellati, posto che i comportamenti delle parti rimanevano
estranei al rapporto processuale oggetto di causa.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’avv.
Rosario Alberghina formulando due motivia,77t 5,7;
Resistono con controricorso i coniugi Pilitero- Ronzillo.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1)violazione e/o falsa applicazione della tariffa forense
di cui al D.M. 5.10.94 n. 584-tabella C n. 1,2,5; tabella
A n. 33, Tabella B n. 2 e dell’art. 5 norme generali tarif-

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una sola volta, in assenza di una prova certa di ulteriori

fa giudiziale penale in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.;
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un
punto decisivo della controversia; in particolare, la Corte

giudice: a) in relazione alla voce “corrispondenza e sessioni”, limitatamente ad una sessione, in contrasto con
l’accertamento dell’espletamento di almeno quattro sessioni, di cui due rilevanti ai fini del processo penale,
tenuto conto delle dichiarazioni delle parti appellate,
aventi carattere confessorio; b) in relazione alla esclusione, per difetto di prova, della liquidazione riguardante la voce “ispezione dei luoghi e ricerca documenti”,
non tenendo conto, che il difensore di parte civile “ha diritto agli onorari ed ai diritti della tariffa civile, per gli
atti effettivamente compiuti per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale”; c) in relazione
alla mancata liquidazione della voce “discussione davanti
al GIF'”, pur essendo pacifico che l’ Avv. Alberghina aveva partecipato alle due udienze innanzi al GIP di Crema, come confermato anche dagli appellati in sede di interrogatorio formale, dovendosi prescindere, peraltro,
dalla conclusione del giudizio penale, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., mediante patteggiamento e dovendosi distinguere l’attività di “disamina degli atti e documenti della parte assistita” ( n. 2 tabella civile) dall’attività di di-

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di Appello aveva confermato la liquidazione del primo

samina degli atti e documenti provenienti dalla controparte ( n. 11 e 12 della tabella civile”);
2)violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in

la sentenza di primo grado relativamente alla statuizione sulla compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado; il Giudice di Appello aveva erroneamente ritenuto che la contestazione di tale statuizione
fosse stata sollevata dagli appellati in difetto di una
specifica domanda al riguardo mentre solo parte appellante aveva censurato il capo inerente la disposta compensazione delle spese alla luce del comportamento processuale delle parti e dell’esito del giudizio, come dedotto a pag. 14 dell’atto introduttivo de giudizio.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è privo del requisito di autosufficienza,
laddove si affermano come svolte attività ( incontri, ricerche documentali ecc.) di cui non vi è alcun riscontro probatorio, a fronte della specifica analisi documentale fornita della Corte di merito sul numero delle “sessioni” e sul resto dell’attività professionale asserita come svolta ma di cui la sentenza impugnata ha evidenziato il difetto di prova, in aderenza alla giurisprudenza in
materia della S.C. circa la necessità di prova non equivoca dell’effettività della prestazione professionale, prova

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ordine alla domanda di parte appellante di riforma del-

che non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto professionale (Cass.n.13539/2003; n. 738/2002).
In particolare, la Corte di appello ha evidenziato la e-

to penale né è dato individuare quale sia l’attività sColta
sulla spettanza di diritti civili che non abbiano riscontro
nella tariffa penale. Vi è, peraltro, congrua motivazione
(come riportata nello “svolgimento del processo) sulle
pretese (per ricerca di documenti, discussione nella udienza di patteggiamento in sede penale).
Privo di fondamento è il secondo motivo, posto che si
prospetta un errore di percezione, ex art. 395 c.p.c. nella lettura degli atti, mentre il Giudice di Appello ha
correttamente affermato di non potersi pronunciare sul
“diverso assetto delle spese” in difetto di una domanda
sul punto, implicitamente confermando la statuizione di
primo grado.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
Consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Core rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in E
2.200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre accessori di

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straneità di almeno due sessioni al tema del procedimen-

legge.

Così deciso in Roma il 10.9.2015

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