Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21853 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/10/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 20/10/2011), n.21853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CEDACON DI TRILLO’ VITTORIO E C. SAS;

– Intimata –

avverso la sentenza n. 336/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 23/04/08,

depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI;

è presente il P.G. in persona Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Con sentenza n. 336/39/08, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla CE.DA.CON. di Trillò Vittorio e C. s.a.s. avverso l’avviso di accertamento in rettifica del reddito societario, per l’anno 1995. Il giudice di appello riteneva illegittimo l’accertamento induttivo effettuato dall’Ufficio, sulla base di elementi meramente indiziari, e non costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti.

Avverso la sentenza n. 336/39/08 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, con i quali deduce la violazione e falsa applicazione del disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e l’omessa motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia.

Osserva, tuttavia, d’ufficio la Corte che il presente giudizio – concernente l’accertamento unitario del reddito della società di persone de qua, dal quale scaturisce l’accertamento del reddito di partecipazione dei singoli soci – avrebbe richiesto l’integrazione del contraddittorio tra tutti i soggetti interessati, quali litisconsorti necessari, secondo il costante insegnamento di questa Corte (v., tra le tante, Cass. S.U. 14814/08, Cass. 11459/09).

Sicchè la CTR non avrebbe dovuto decidere la causa nel merito, essendosi il processo svolto a contraddittorio non integro, stante la mancata evocazione in giudizio dei soci della CE.DA.CON s.a.s.

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”;

– che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

-che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, pronunciando sul ricorso, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, la quale procederà a nuovo esame della controversia, nel contraddittorio di tutti i soggetti interessati.

Concorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE pronunciando sul ricorso, cassa l’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della CTP di Latina; dichiara compensate fra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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