Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21852 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3547-2016 proposto da:

Pe.DA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANARO 11,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ELISABETTA RENDE, rappresentato

e difeso dall’avvocato FURIO STRADELLA;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI

LANTE 16, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO SCHIAVONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO PACOR;

– controricorrente –

e contro

P.P. G., COMUNE TRIESTE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 422/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2010, D.R. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trieste, Pe.Da. e P.P. (negli atti di causa indicato talvolta pure come P.G..), nelle qualità di editore, il primo, e di direttore responsabile nonchè di giornalista scrittore, il secondo, del settimanale locale “(OMISSIS)”, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali (all’immagine ed alla reputazione) patiti a causa di vari articoli giornalistici pubblicati sulla predetta rivista, dal numero 9 del 26 giugno 2010 a seguire, nel corso dell’anno 2010.

Espose l’attore che: 1) all’epoca era sindaco di Trieste; 2) nei predetti articoli, aventi contenuto diffamatorio, i convenuti gli avevano attribuito, tra l’altro, violazioni di legge – anche penale – ed irregolarità varie nell’acquisto di un terreno comunale a prezzo di favore e nella successiva rivendita, previa riqualificazione dello stesso, con realizzazione di una lucrosa speculazione urbanistica; 3) in particolare, non erano veritiere le seguenti affermazioni: a) che l’attore aveva fatto mettere in vendita il terreno in questione, b) che l’attore aveva realizzato una speculazione edilizia, c) che l’attore aveva causato un danno al Comune, d) che l’operazione era stata indicata come realizzata con complicità di funzionari, assessori e consiglieri; 4) infine, in vari articoli, compresi titoli e sottotitoli, erano state utilizzate parole non continenti (ad esempio “vergogna”) ed enfasi esagerate.

Si costituì Pe.Da., contestando la fondatezza della domanda dell’attore, sottolineando che il D., nonostante la funzione pubblica apicale ricoperta, aveva ritenuto di non rispondere alle richieste di chiarimenti inizialmente formulate dal giornalista de “(OMISSIS)” sul tema in questione. Il convenuto chiese, pertanto, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via subordinata, la suddivisione della responsabilità, in termini prevalenti a carico del convenuto P.. Il Pe. chiese, in ogni caso, in via riconvenzionale, di essere interamente manlevato dal P. nonchè di accertare la nullità della compravendita in questione per violazione dell’art. 1471 c.c., n. 1.

In relazione a tale ultima domanda venne autorizzata la chiamata in causa del Comune di Trieste, il quale si costituì chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal Pe..

Si costituì anche il P., il quale chiese il rigetto delle domande formulate nei sui confronti.

Con sentenza n. 905/13, pubblicata il 19 novembre 2013, il Tribunale di Trieste, accogliendo la domanda formulata dal D., condannò i convenuti P.P. e Pe.Da., in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall’attore, quantificati in Euro 25.000,00 all’attualità nonchè il solo P. a pagare, a titolo di riparazione pecuniaria L. n. 427 del 1948, ex art. 12 l’ulteriore somma di Euro 15.000,00, dispose, inoltre, la pubblicazione di quella sentenza sul quotidiano “(OMISSIS)” e sul periodico “(OMISSIS)”, per due volte non consecutive, in caratteri doppi rispetto al normale, a cura dell’attore ed a spese dei convenuti, in solido, condannando i predetti convenuti alla rifusione delle spese di lite; in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Pe., il Tribunale accertò e dichiarò la nullità del contratto di compravendita intercorso il 26 febbraio 2007 fra il Comune di Trieste e D.R., condannando il terzo chiamato Comune di Trieste a rifondere al Pe. le spese di lite, rigettò l’ulteriore domanda riconvenzionale proposta dal Pe. e compensò integralmente le spese di lite tra i convenuti Pe. e P..

Con riguardo, in particolare, alla domanda formulata dal D., il Tribunale di Trieste, dopo aver evidenziato che la campagna di stampa nei confronti del Sindaco era stata molto intensa, che la portata lesiva dell’onore e del decoro dell’attore era evidente e comunque pacifica tra le parti e che vi era l’esistenza di un interesse pubblico a conoscere della vicenda in questione, passò in rassegna ed analizzò gli articoli pubblicati, rilevando come fossero carenti i requisiti della verità dei fatti (o continenza sostanziale) e della continenza formale.

Avverso tale decisione proposero appello, con distinti atti, il P. e il Pe..

A tali impugnazioni si oppose, con distinti atti, il D. chiedendone la declaratoria di inammissibilità.

Riuniti i gravami, la Corte di appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 26 giugno 2015, dichiarò inammissibile l’appello proposto da P.P.; rigettò l’appello proposto da Pe.Da. e per l’effetto confermò integralmente la sentenza n. 905, pubblicata il 19 novembre 2013, del Tribunale di Trieste; condannò gli appellanti P.P. e Pe.Da., in solido, a rifondere all’appellato D.R. le spese di lite di quel grado di giudizio; dichiarò che non vi fosse da provvedere per le spese del contumace Comune di Trieste; diede atto della sussistenza, in capo a P.P. e Pe.Da., dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Avverso la sentenza della Corte di merito Pe.Da. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

Ha resistito con controricorso D.R..

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 595 e 185 c.p., in relazione all’art. 2059 c.c., quanto all’elemento oggettivo del reato di diffamazione a mezzo stampa”, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto integrato l’elemento oggettivo della diffamazione a mezzo stampa senza considerare che i fatti contestati al D. erano effettivamente accaduti e si sostiene che la Corte di merito avrebbe violato l’art. 595 c.p., affermando ad avviso del ricorrente “apoditticamente”, che costituisca lesione della reputazione e, quindi, che sussista l’elemento oggettivo sanzionato da tale norma, l’attribuzione di specifici fatti realmente accaduti, senza neppure specificare da quali elementi probatori si debba desumere che tale attribuzione sia lesiva dell’altrui reputazione.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 595 e 185 c.p., in relazione all’art. 2059 c.c., quanto all’elemento soggettivo del reato di diffamazione a mezzo stampa”, si deduce che la sentenza impugnata violerebbe l’art. 595 c.p. anche con riferimento all’elemento soggettivo del reato di diffamazione, sostenendosi che non sarebbe sufficiente asserire, ad avviso del ricorrente “apoditticamente”, che “dal tenore degli articoli emerge(rebbe) ictu oculi la coscienza e volontà discreditare il sindaco” ma sarebbe necessario individuare gli elementi di prova dai quali possa ragionevolmente desumersi ciò.

Si assume che, corrispondendo le circostanze narrate a verità, non potrebbe desumersi automaticamente la sussistenza della coscienza e volontà di screditare il sindaco, ben potendo il P. aver agito esclusivamente per informare i lettori in relazione a fatti da lui accertati e per sollecitare un chiarimento da parte dell’allora sindaco D.; si sostiene, inoltre, che, nel caso in cui il soggetto agente non colga gli effetti diffamatori della propria condotta, non sarebbe configurabile il reato di diffamazione per assenza dell’elemento psicologico richiesto dalla norma, a nulla rilevando gli eventuali profili ascrivibili allo stesso.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51 e 185 c.p., in relazione all’art. 2059 c.c. quanto al diritto di critica giornalistica”, si censura la sentenza della Corte di merito nella parte in cui è stato escluso che, nel caso all’esame, gli articoli contestati costituiscano esercizio del diritto di critica, in quanto difetterebbero i requisiti della verità e della continenza.

4. Con il quarto motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame di un fatto decisivo (consistente, segnatamente, nella valutazione della natura della tipologia editoriale di denuncia sociale del periodico “(OMISSIS)” e nella scarsa tiratura dello stesso)”, si lamenta il difetto di “indagine” in relazione alla tiratura alquanto scarsa del periodico “(OMISSIS)” e al dichiarato fine di denuncia sociale dello stesso, il cui stile usuale sarebbe caratterizzato, ad avviso dello stesso ricorrente, “da una pesante sottolineatura delle inefficienze, vere o presunte, che affliggono la comunità triestina”.

5. I primi quattro motivi – che ripropongono, in sostanza, almeno in gran parte, censure già avanzate in grado di appello, come si evince dalla stessa sentenza impugnata ben possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi.

5.1. Ed invero, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo della stampa, la valutazione del contenuto degli scritti e delle circostanze oggetto di provvedimenti giudiziali anche non costituenti cosa giudicata, l’apprezzamento, in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valutazione del superamento dei limiti del diritto di critica e di informazione (costituiti dall’interesse pubblico, dalla rispondenza a verità dei fatti esposti e dalla continenza formale), con, conseguentemente, esclusione dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica e attribuzione di rilevanza diffamatoria ad espressioni usate negli articoli di stampa, si risolve in giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretto – come nella specie, v. sentenza impugnata, segnatamente da p. 15 a p. 24 – da argomentata motivazione (Cass. 14/3/2018 n. 6133; Cass., 27/7/2015, n. 15759; Cass., 30/5/2017, n. 13520; Cass., 21/05/2014, n. 11268; Cass., 10/1/2012, n. 80; Cass., 18/10/2005, nn. 20138 e 20139; per completezza, v. pure Cass., ord., 26/10/2017, n.:5420 e Cass. 20/12/2007, n. 26964, secondo cui, in tema di responsabilità civile per diffamazione, è necessario e sufficiente che ricorra il cd. dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l’onore e la reputazione altrui, la quale si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate).

5.2. Nè può ritenersi di per sè decisiva la circostanza della connotazione del settimanale in parola quale “periodico di dichiarata denuncia sociale”, cui fa riferimento il quarto motivo, che, a tale riguardo, denuncia vizio di motivazione e deduce “la necessità” di un’analisi” o “indagine” “di tale aspetto” ma neppure prospetta la sua decisività.

5.3. Va evidenziato che, alla luce del testo della norma di rito appena richiamata, nella formulazione novellata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4) (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300) e va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 7/04/2014, secondo cui la già richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia – nella specie all’esame non sussistente – si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Le Sezioni Unite, con la richiamata pronuncia, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”.

5.4. Va pure evidenziato che le censure all’esame, al di là delle rubriche dei singoli motivi, si risolvono, in sostanza, inammissibilmente in una mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione, da parte del Giudice del merito, agli elementi valutati, pretermettendone altri, un valore ed un significato difformi dalle aspettative del ricorrente (ex plurimis, Cass. 20/10/2005, n. 20322).

6. Con il quinto motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in tema di prova presuntiva, nonchè dell’art. 2697 c.c., in materia di prova del danno”, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha condiviso il giudizio del Tribunale che ha quantificato il danno non patrimoniale subito dall’attore in Euro 25.000,00, pur in difetto – secondo il Pe. – di elementi di prova in ordine al preteso nocumento patito dal D.. Si sostiene che la Corte di merito avrebbe “aggirato” l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui la sussistenza del danno non patrimoniale non può essere ritenuta in re ipsa ma va sempre allegata e provata, nonchè il disposto dell’art. 2729 c.c., non avendo indicato in motivazione gli elementi gravi, precisi e concordanti da cui sia stato desunto “il turbamento della sfera interiore del soggetto leso”.

6.1. Il motivo va disatteso.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa” – come correttamente pure sostenuto dal ricorrente -, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale (lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (Cass., ord., 26/10/2017, n. 25420).

E’ stato pure affermato da questa Corte che, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione del danno non patrimoniale presuppone una valutazione necessariamente equitativa, la quale non è censurabile in Cassazione, sempre che i criteri seguiti siano enunciati in motivazione e non siano manifestamente incongrui rispetto al caso concreto, o radicalmente contraddittori, o macroscopicamente contrari a dati di comune esperienza, ovvero l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (Cass., ord., 25/05/2017, n. 13153).

Orbene, nella specie, la Corte di merito si è attenuta ai principi sopra richiamati, confermando al riguardo la motivazione della decisione del Tribunale, riportata in sintesi nella sentenza impugnata in questa sede, e sottraendosi così alle censure mossele, in quanto il giudice di appello ha comunque motivato in punto di sussistenza e consistenza del danno non patrimoniale assumendo come idonei parametri di riferimento la gravità dell’offesa (in tal senso dovendosi intendere il riferimento all’accertato fatto illecito della diffamazione idoneo a far ritenere la sussistenza del turbamento della sfera interiore del soggetto leso) nonchè calibrando la liquidazione anche in ragione di elementi idonei ad individuare in concreto il pregiudizio risarcibile. La Corte territoriale, infatti, nel confermare la motivazione sul punto del Tribunale, ha evidenziato i criteri seguiti per determinare l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum (sia, da un lato, l’intensità e la durata – circa sei mesi – della campagna giornalistica, le modalità tendenziose e fuorvianti con le quali erano state fornite le notizie, sia, dall’altro lato, l’interesse pubblico sotteso il contenuto discredito procurato alla persona diffamata, considerata anche la limitata diffusione del giornale). Nè va sottaciuta la posizione sociale del diffamato (all’epoca dei fatti sindaco della città di Trieste), cui più volte si fa riferimento nella sentenza impugnata.

Alla luce di quanto sopra rilevato, deve ritenersi che il ricorrente neppure coglie appieno la ratio decidendi sul punto in questione e che lo stesso neppure ha dedotto la violazione dell’art. 2697 c.c. secondo quanto indicato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sez. un., 24/01/2018, n. 1785).

7. Con il sesto motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.”, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia confermato la decisione del Tribunale che aveva rigettato la domanda di manleva avanzata dalla predetta parte nei confronti del giornalista P., sul rilievo che “non risulta che il Pe. si sia dissociato dall’attività del giornalista P.”, così incorrendo detta Corte in violazione dell’art. 1218 c.c..

7. Il motivo è inammissibile.

Dalla breve illustrazione del motivo all’esame emerge che è stata proposta dall’attuale ricorrente, nel giudizio di merito, una domanda di manleva nei confronti del P. e ora il ricorrente assume aver fatto riferimento ad un inadempimento da parte di quest’ultimo al contratto di collaborazione tra essi in essere.

Va, tuttavia, evidenziato che il ricorrente non ha, nel motivo all’esame, riportato il tenore testuale della domanda in questione nè in che termini la relativa questione sia stata riproposta al giudice dell’appello, con conseguente difetto di specificità del mezzo all’esame.

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in questa sede.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore del controricorrente, in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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