Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21852 del 28/10/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20627-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.L. & C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE

REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA STASI giusta delega

a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 14/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARSICO per delega verbale

dell’Avvocato STASI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso in via principale accoglimento del 1

motivo di ricorso, assorbiti gli altri, in subordine rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La società P.L. e C. s.a.s. proponeva ricorso avverso l’iscrizione dell’ipoteca effettuata dall’agente della riscossione Equitalia Foggia s.p.a. su cespiti immobiliari di sua proprietà a seguito della notifica di cartelle di pagamento non pagate. La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso. L’agente della riscossione proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, confermava la sentenza impugnata sul rilievo che il ricorso era tempestivo in quanto la comunicazione dell’iscrizione dell’ipoteca stessa, dalla cui data avrebbe dovuto decorrere il termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso, era avvenuta mediante lettera in busta raccomandata A/R e, in presenza di esplicita contestazione circa il contenuto della busta, sarebbe stato onere della concessionaria provare che la busta conteneva proprio la comunicazione di iscrizione dell’ipoteca. Inoltre non vi era la prova dell’avvenuta notifica da parte di Equitalia delle cartelle esattoriali, che costituivano il presupposto dell’iscrizione dell’ipoteca, non essendo stati prodotti in giudizio gli originali delle cartelle contenenti la relata di notifica; invero erano stati prodotti unicamente fotocopie delle relate di notifica e un documento chiamato “estratto di cartella o di ruolo” stampato in epoca successiva rispetto alla notifica della cartella.

2. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.A., subentrata per atto di fusione per incorporazione ad Equitalia Foggia S.p.A., svolgendo tre motivi illustrati con memoria. Si è costituita la contribuente con controricorso pure illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo Equitalia Sud S.p.A. deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1335 c.c., art. 2697 c.c., comma 2, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26. Sostiene che la CTR avrebbe dovuto considerare che l’art. 1335 c.c. prevede una presunzione di conoscenza della comunicazione derivante dal fatto che la stessa sia giunta all’indirizzo del destinatario. Ne consegue che la lettera raccomandata contenente la comunicazione di iscrizione dell’ipoteca costituiva prova della ricezione dell’atto da parte del destinatario sul quale incombeva l’onere di provare che il plico non conteneva alcuna lettera ovvero aveva contenuto diverso rispetto a quello indicato dal mittente. Con riguardo alla prova della notifica delle cartelle di pagamento, la concessionaria aveva prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle e copia degli estratti di ruolo di cui le cartelle erano espressione. Ed aveva errato la CTR nel ritenere necessaria la produzione della copia integrale delle cartelle di pagamento e delle relative relate di notifica dato che, in assenza di specifica contestazione che giustifichi la produzione dell’originale, è sufficiente produrre la copia conforme della cartolina di ritorno riferita alla cartella notificata e, quanto al contenuto di essa, è sufficiente l’estratto di ruolo in copia conforme.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Sostiene la ricorrente che la CTR non ha considerato che l’iscrizione ipotecaria è stata effettuata il 20 novembre 2007 e regolarmente comunicata il 24 novembre 2007 mentre il ricorso non era stato proposto nel termine di 60 giorni dalla ricezione dell’avviso.

5. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, derivante dall’omessa statuizione da parte della CTR circa la dedotta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77. Invero il giudice di prime cure aveva rilevato che l’iscrizione ipotecaria era stata eseguita dal concessionario in assenza di un titolo valido poichè erano stati esibiti alla conservatoria solo estratti conformi al ruolo e non già l’originale o la copia conforme di esso e la CTR aveva omesso di prendere in considerazione il motivo di doglianza proposto avverso tale statuizione.

6. Preliminarmente osserva la Corte che l’eccezione relativa al mancato deposito della procura speciale conferita da M.B., legale rappresentante di Equitalia ETR s.p.a., a T.M., il quale ebbe a conferire procura alle liti all’avv. Vincenzo Ragni, è inammissibile in quanto dispiegata con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e non con il controricorso.

7. Osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica.

Emerge dagli atti che l’iscrizione dell’ipoteca è avvenuta il 20 novembre 2007 mentre la comunicazione di tale iscrizione è avvenuta a mezzo lettera raccomandata in busta chiusa in data 24 novembre 2007 ed il ricorso originario è stato proposto in data 7 maggio 2009.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. e bis, include l’iscrizione di ipoteca su immobili, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, tra gli atti impugnabili. Il concessionario deve effettuare la comunicazione dell’iscrizione ipotecaria a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, secondo cui l’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, e della L. n. 212 del 2000, art. 17, secondo cui le disposizioni della legge stessa si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionarie di organi diretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di qualunque natura. Ora, il termine di 60 giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per proporre impugnazione non può che decorrere dalla comunicazione dell’iscrizione di ipoteca sia perchè lo prevede la norma stessa sia in quanto la conoscenza certa della data da cui decorre il termine per il gravame risponde ai principi di certezza dei rapporti giuridici e di buona amministrazione. Diversamente opinando, invero, il concessionario si troverebbe a non avere mai certezza della inoppugnabilità dell’iscrizione ipotecaria. Ne consegue che solo nel caso in cui la comunicazione non abbia avuto luogo il contribuente ha facoltà di proporre ricorso avverso l’iscrizione di ipoteca nel momento in cui ne abbia avuto effettiva conoscenza.

Ciò posto, va considerato che la fattispecie concerne la notificazione a mezzo posta dell’avviso di iscrizione per il quale l’ordinamento prevede che tale attività possa essere compiuta secondo schemi meno rigidi rispetto alla notificazione degli atti giudiziari, anche senza il ministero dell’Ufficiale giudiziario, direttamente dagli Uffici finanziari a mezzo posta (a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20, che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14). Ora, la sentenza impugnata si è posta in contrasto con il principio di conoscenza legale, da parte del destinatario, dell’atto ritualmente notificato a mezzo di servizio postale (come attestato dall’avviso di ricevimento), che esclude, in ogni caso, che sia il mittente a dover fornire la prova (anche) del contenuto dell’atto notificato. La lettera raccomandata o il telegramma, invero, costituiscono prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente. Proprio dalla prova contraria che lo steso destinatario dell’atto è tenuto a fornire (“se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”, recita lo stesso art. 1335 cod. civ. per gli atti negoziale ricettizi), deriva la presunzione legale di conoscenza dell’atto che è estesa al contenuto proprio dell’atto (Cass. n. 22133 del 24/11/2004; Cass. n. 10536 del 03/07/2003).

Dalla ritualità della notifica dell’avviso di iscrizione dell’ipoteca discende, quindi, la tardività della proposizione dell’originario ricorso.

8. L’accoglimento del motivo di ricorso formulato sul punto determina l’assorbimento degli altri motivi.

9. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti in considerazione delle alterne vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso di Equitalia Sud S.p.A., cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la contribuente a rifondere alla ricorrente le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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