Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21852 del 20/10/2011
Cassazione civile sez. lav., 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21852
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17802-2010 proposto da:
F.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SANTA COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato MANCINI
LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato RIELLO VINCENZO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
SRL CATURANO AUTOTRASPORTI (OMISSIS) in persona
dell’amministratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.
D’OVIDIO 83, presso il dr. P.R., rappresentato e difeso
dall’avvocato RICCIARDELLI LUIGI, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2805/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
29.4.09, depositata il 17/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO
FEDELI.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva accolto alcune domande proposte da F.E. contro la Caturano Autotrasporti s.r.l. in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, confermava in particolare la pronuncia di rigetto della domanda di impugnativa del licenziamento orale che il lavoratore assumeva essergli stato intimato in data 17.4.2000.
La Corte osservava al riguardo che il F. si era limitato a dichiarare di essere stato licenziato oralmente ma nulla aveva detto circa le modalità di tale licenziamento, omettendo di indicare anche chi glielo aveva intimato, e che, viceversa, la società appellata aveva prodotto una dichiarazione a firma del F. in data 18.2.2000, con cui quest’ultimo aveva dato le proprie dimissioni, solo genericamente impugnata in giudizio.
Il F. ricorre per cassazione con un motivo. La società intimata resiste con controricorso.
L’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e omessa e insufficiente motivazione circa un fatto decisivo, risulta inammissibile.
Infatti, in relazione alla denuncia di violazione di legge deve rilevarsi la assenza del prescritto (ratione temporis) quesito di diritto. Rispetto alla censura di vizio di motivazione, con la quale si lamenta la mancata ammissione delle richieste probatorie circa la continuazione del rapporto successivamente alla data della lettera di dimissioni invocata dalla controparte e alla cessazione del medesimo il 17.4.2000, deve rilevarsi che nulla di concreto è riferito nel ricorso circa le prove al riguardo formulate.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, dovendo rilevarsi – nell’assenza di ulteriore attività difensiva della parte – l’inammissibilità del controricorso, che non risulta perfezionato non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011