Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21852 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. un., 20/09/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/09/2017),  n. 21852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Rel. Pres. Sezione –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA, elettivamente domiciliata in

Roma, Viale dei Parioli 67, presso lo studio dell’avvocato Antonio

Lamberti, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

FERABECOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GENNARO D’ANDRIA,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3800/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MICHELE FERRANTE, per delega dell’Avvocato ANTONIO

LAMBERTI;

udito l’Avvocato GENNARO D’ANDRIA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO

IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

La curatela del fallimento della Casa di Cura S. Giuseppe convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere la ASL (OMISSIS), chiedendone la condanna al pagamento di prestazioni sanitarie erogate in regime di accreditamento.

Il giudice di primo grado dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in ragione dell’annullamento della convenzione autorizzativa di prestazioni specialistiche, disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza 2285/2002.

La sentenza fu impugnata dalla curatela del fallimento dinanzi alla Corte di appello di Napoli.

Il gravame fu accolto, con conseguente affermazione della giurisdizione del G.O., volta che – come correttamente rilevato dalla Corte territoriale – il petitum attoreo aveva ad oggetto non il contenuto autoritativo di atti amministrativi, ma il solo pagamento di prestazioni eseguite in regime di accreditamento, con riferimento al quale il giudice amministrativo aveva già determinato l’ambito e il contenuto del relativo rapporto, annullando le convenzioni prive di autorizzazione regionale.

La sentenza della Corte partenopea è stata impugnata dalla ASL con ricorso per cassazione sorretto da 2^ motivi di gravame e illustrato da memoria.

Resiste la Curatela del fallimento con controricorso illustrato a sua volta da memoria.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso (pur volendo prescindere dai non marginali profili di inammissibilità, attesa la assoluta genericità dell’intestazione dei motivi e la radicale mancanza di qualsivoglia richiamo alle norme di legge che si assumono in ipotesi violate) è manifestamente infondato nel merito.

Lamenta parte ricorrente (richiamando, impropriamente, la giurisprudenza di questa Corte in tema di espropriazione nell’ipotesi in cui il relativo decreto sia stato annullato):

– che, nella specie, non era stato precisato, in seno alla domanda attorea, la natura e il contenuto delle prestazioni per le quali era richiesto il pagamento;

– che la domanda subordinata di indebito arricchimento, in ragione della mancata valutazione degli effetti dell’annullamento sul corrispettivo dovuto, era comunque devoluta alla giurisdizione del G.A., attesa la necessaria e pregiudiziale valutazione dell’utilitas da parte dell’Amministrazione.

Le censure sono del tutto destituite di giuridico fondamento, avendo la Corte territoriale fatto corretta e condivisibile applicazione della più che consolidata giurisprudenza di queste sezioni unite formatasi in subiecta materia (tra le molte conformi, Cass. ss. uu. n. 2293 del 2014; n. 24474 del 2013; n. 16385 del 2012; n. 11512del 2012, e, con riguardo all’azione ex art. 2041 c.c., Cass. ss.uu. 23284/2010), specificando come, nella specie, la curatela non avesse chiesto l’accertamento dell’esistenza o del contenuto del rapporto di accreditamento, ma soltanto il pagamento dei compensi dovuti, onde l’indagine devoluta al giudice di merito non impingeva nella verifica dell’azione autoritativa della P.A. o dell’esercizio dei suoi poteri discrezionali, avendo già all’uopo provveduto il giudice amministrativo, che, con la sentenza citata in narrativa, aveva già definitivamente delimitato l’ambito e il contenuto del rapporto di accreditamento, annullando le sole convenzioni stipulate dalla ASL con la casa di cura in assenza delle autorizzazioni regionali, di tal che il giudizio (del tutto legittimamente) introdotto dinanzi al G.O. era circoscritto alla verifica della debenza delle somme richieste dalla curatela nell’ambito del (residuo) accreditamento esistente.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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