Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21851 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10513-2017 proposto da:

ROMA CAPITALE (OMISSIS) in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore R.V., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato

ENRICO MAGGIORE, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FEDERICA GRAGLIA;

– ricorrente –

contro

INTERNATIONAL TOUR SAS DI A.B. in persona del legale

rappresentante B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELL’ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIERO

SIVIGLIA, che la rappresenta e difende;

ROMA CAPITALE (OMISSIS) in persona del Sindaco e legale rappresentate

pro tempore R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

MAGGIORE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FEDERICA GRAGLIA;

– controricorrenti –

e contro

U.E.N., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

Nonchè da:

B.E., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEL CORSO, 4, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANFREDONIA,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), INTERNATIONAL TOURS SAS DI A.B.,

CONDOMINIO DI (OMISSIS), C.A., DITTA P.F., PETER

PAM SRL IN LIQUIDAZIONE, M.G.L. UNDEFINED;

– intimati –

avverso la sentenza n. 971/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal

Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

U.E.N. agì in giudizio per essere risarcito dei danni subiti a causa di un incidente stradale avvenuto in (OMISSIS) il (OMISSIS), allorquando l’autobus, in cui si trovava trasportato, era precipitato in un burrone fiancheggiante una curva della (OMISSIS), andando a schiantarsi nel cortile del condominio di via (OMISSIS) (incidente nel quale avevano perso la vita 12 cittadini di nazionalità turca e ne erano rimasti feriti altri 18). A tal fine, convenne avanti al Tribunale di Roma la Peter Pam s.r.l., la INTERNATIONAL TOURS di A.B., C.A. (la prima quale detentrice in leasing dell’autobus, la seconda in qualità di effettiva utilizzatrice e il terzo quale conducente), nonchè il Comune di Roma e il Condominio di via (OMISSIS), per sentire accertare che il sinistro si era “verificato per fatto e colpa di tutte le parti convenute, ovvero di ciascuna nei limiti delle proprie responsabilità”, con riserva di agire in separata sede per la quantificazione dei danni;

nel giudizio si costituirono tutti i convenuti, nonchè la ditta P.F. (chiamata in causa dalla Peter Pam s.r.l. per avere provveduto alla manutenzione dell’impianto frenante del mezzo);

vennero proposti 76 atti di intervento volontario da parte di soggetti (persone fisiche e giuridiche) che assumevano di avere riportato danni in conseguenza del sinistro ( T.K., + ALTRI OMESSI); intervenne altresì M.G.L., condomino del Condominio di via (OMISSIS);

il Tribunale di Roma dichiarò la responsabilità concorrente della INTERNATIONAL TOURS s.a.s. e del C. (nelle rispettive misure del 70 e del 30 per cento), rigettando ogni altra domanda e compensando le spese fra gli istanti, i convenuti diversi dai due condannati e il M.;

la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza, rigettando, sia l’impugnazione principale dell’Ustundag, che gli appelli incidentali proposti dagli interventori, dalla INTERNATIONAL TOURS, dal Condominio e dal M., con compensazione integrale delle spese del grado;

avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Ustundag, affidandosi ad otto motivi e ricorso incidentale adesivo gli altri danneggiati;

resistevano – a mezzo di controricorso – Roma Capitale (già Comune di Roma), la Peter Pam s.r.l., la Ditta P.F., la INTERNATIONAL TOURS s.a.s. (che proponeva ricorso incidentale cui resistevano l’Ustundag e Roma Capitale) e M.G.L. (che proponeva ricorso incidentale cui resisteva il ricorrente principale). Prima dell’inizio della causa, l’Aurora Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice dell’autobus) poneva a disposizione dei danneggiati il massimale di polizza, provvedendo al pagamento dell’intera somma;

questa Corte, con sentenza n. 9547 del 2015, accoglieva, per quanto di ragione, il ricorso principale e quello incidentale adesivo, dichiarando inammissibili gli altri ricorsi incidentali e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame della posizione del Comune (ora Roma Capitale) alla luce dei principi e delle norme di diritto richiamate demandando al giudice di rinvio di procedere ad una specifica valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla presenza della barriera di sicurezza;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 14 febbraio 2017 dichiarava la responsabilità concorrente di Roma Capitale unitamente al C. e alla INTERNATIONAL TOURS;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Roma Capitale affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso INTERNATIONAL TOURS s.a.s. di A.B. e con controricorso e ricorso incidentale condizionato T.K., + ALTRI OMESSI. Roma Capitale deposita controricorso avverso il ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

per una migliore comprensione della vicenda occorre premettere che questa Corte, con la sentenza n. 9547 del 12 maggio 2015, aveva accolto il ricorso principale e quello incidentale sotto due profili. Quanto alla violazione di legge, la Corte di merito avrebbe trascurato gli obblighi imposti al custode della strada dal complesso blocco normativo – costituito da fonti di rango primario e secondario – che disciplina le caratteristiche tecniche e costruttive delle barriere laterali di sicurezza da utilizzare sulle reti stradali. Tale disciplina fa perno sul principio generale che – allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione – impone agli enti proprietari delle strade di provvedere “al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze” (D.Lgs. 30 agosto 1992, n. 285, art. 14, comma 1, lett. b), sulla base della normativa regolamentare emanata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ai sensi del cit. D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, comma 1) e con possibilità di deroga limitata alle strade esistenti allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano l’adeguamento, ma “sempre che sia assicurata la sicurezza stradale” (art. 13, comma 2, D.Lgs. cit.);

in attuazione della delega contenuta nel D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 13, nonchè dell’analoga delega risultante dal combinato disposto dell’art. 144 vecchio C.d.S., comma 1, lett. b) e L. 21 aprile 1962, n. 181, art. 1, comma 1, lett. f), il competente ministero ha emanato, in più riprese, una nutrita disciplina regolamentare – contenuta, fra gli altri, nel D.M. 18 febbraio 1992, n. 223 (“Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”), nel D.M. 3 giugno 1998 (“Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”) e nel D.M. 21 giugno 2004 – di cui l’Ustundag e i ricorrenti incidentali adesivi hanno specificamente dedotto – col quinto motivo – la violazione o falsa applicazione;

quanto al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 dedotto, la Corte di legittimità ha evidenziato che la sentenza aveva ritenuto irrilevante la mancanza di qualunque protezione sulla base di una motivazione meramente apparente, che avrebbe omesso di valutare effettivamente la resistenza che una barriera di sicurezza avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo. Si trattava di una circostanza decisiva per il giudizio (e che aveva costituito oggetto di discussione tra le parti) rispetto alla quale la Corte si era limitata a richiamare “criteri di ragionevolezza e verosimiglianza” (in base ai quali ha concluso che “l’eventuale protezione della strada con il guard raill non avrebbe impedito al bus di precipitare nel vuoto”), ritenuti inadeguati a fronte di una materia connotata da peculiari aspetti tecnici (individuati dal menzionato D.M. n. 223 del 1992 e dall’ulteriore normativa regolamentare) che necessitavano di un vaglio specifico al fine di accertare se ed in quale misura, l’apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze;

la Corte territoriale, decidendo in sede di rinvio, rileva che il tratto stradale ove era avvenuto il sinistro presentava una forte pendenza ed era caratterizzato sostanzialmente da un tornante e tali caratteristiche potevano essere apprezzate quali concause di una fuoriuscita dalla sede stradale e ciò nonostante(l’ipotesi di guasto meccanico dell’impianto frenante del veicolo e di conduzione di un veicolo ad una velocità non consona alle caratteristiche stradali. Quanto alla seconda questione, relativa alla disponibilità sul mercato alla data del sinistro di tipologie di barriera idonee a impedire all’autobus di precipitare lungo la scarpata, riteneva condivisibile l’elaborato tecnico di parte che, sulla base del Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, individuava la tipologia di barriera prevista dal primo allegato, art. 1, lett. c). Le risultanze della consulenza tecnica non erano state specificamente contestate da Roma Capitale sebbene espressamente riportate alle pagine sette ed otto dell’atto di citazione. La non contestazione riferita alle risultanze di una consulenza tecnica si traduceva nella possibilità di valutare autonomamente tali elementi che, secondo la Corte territoriale evidenziavano una ricostruzione logica e coerente;

secondo il giudice di appello, il Decreto Ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223 sebbene riferito alle strade con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km all’ora (ipotesi non ricorrente nel caso di specie), si applicherebbe, ricorrendo l’ipotesi di dislivello tra sede stradale e giardino condominiale pari a metri 13,5. Sulla base di tali elementi dichiarava la responsabilità concorrente di Roma Capitale con C.A. e con la INTERNATIONAL TOURS s.a.s. di A.B.;

con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e l’omesso “riesame della posizione del Comune alla luce dei principi e della normativa di diritto sopra richiamati ed omessa specifica valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla presenza delle barriere di sicurezza”. La Corte territorialè nel ritenere attendibili e ragionevoli le conclusioni della consulenza di parte (“non vi è ragione di ritenere che la normativa richiamata sia stata male interpretata, nè che i calcoli sviluppati, in particolare quello con il quale era stata computata l’energia di impatto dell’autobus del sinistro, pari a KJ 228, quindi contenibile, quanto meno, con una barriera H2, siano errati”), avrebbe nuovamente adottato una motivazione sostanzialmente apparente, facendo riferimento ad una consulenza di parte attrice che non sarebbe stata specificamente contestata e che, invece, nei tre gradi di giudizio nessuno dei giudici di merito aveva ritenuto rilevante. La Corte di Cassazione aveva chiesto alla Corte d’Appello di Roma di riesaminare la posizione del Comune di Roma; e ciò non può identificarsi con una favorevole valutazione di una perizia stragiudiziale. A tale elaborato può, al più, attribuirsi un valore indiziario, trattandosi di semplice allegazione difensiva avente contenuto tecnico, valutabile discrezionalmente dal giudice che dovrà indicare le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto attendibile e convincente la relazione tecnica, peraltro non asseverata, nè giurata. Trattandosi di perizia non asseverata non assumerebbe la valenza di perizia stragiudiziale e quindi, neppure di indizio. La Corte territoriale avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio;

con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 perchè fondata su motivazione solo apparente. Infatti la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare gli obblighi imposti al custode dalla disciplina normativa di settore; invece, si è limitata a recepire le conclusioni di una perizia stragiudiziale senza verificare se la presenza di una barriera adeguata avrebbe determinato eventi analoghi e se la mancanza di una barriera abbia rappresentato una condizione necessaria dell’evento di danno;

sotto altro aspetto le valutazioni tecniche contenute nella perizia, e fatte proprie dalla Corte territoriale, si fondano su calcoli necessariamente approssimativi e, quindi, non idonei a fondare una pronunzia di responsabilità;

inoltre la Corte non ha preso in esame il dato fattuale dell’esistenza di una barriera rappresentata da un muretto alto 55 cm e dello spessore di 23 cm, corredato da una sovrastante barriera alta 75 cm e la circostanza che la eventuale presenza di un guard rail avrebbe potuto presentare inconvenienti maggiori rispetto ai vantaggi, a causa delle caratteristiche del manufatto;

con il terzo motivo si lamenta la nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e la violazione l’art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2698 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 In particolare, la Corte avrebbe omesso di considerare l’esito del processo penale e delle risultanze istruttorie. In quella sede il consulente del pubblico ministero aveva evidenziato l’abnormità della condotta di guida del conducente del pullman, l’evidente imprudenza, imperizia, negligenza e l’insufficienza dell’impianto frenante. Il conducente avrebbe adottato una velocità inadeguata alle condizioni critiche della strada, affrontando la curva con una traiettoria errata, senza porre in essere le misure di sicurezza allorchè il segnale acustico aveva segnalato l’insufficiente pressione dell’aria nei serbatoi dei freni e la conseguente inadeguatezza dell’impianto frenante dell’autobus. La Corte non avrebbe rilevato le insanabili divergenze tra la perizia stragiudiziale civile e quella del consulente del pubblico ministero, in quanto l’autobus aveva una massa superiore rispetto al modello prospettato dal consulente di parte civile;

in secondo luogo non è chiaro sulla base di quale norma la Corte avrebbe dedotto che per il tratto di strada in esame era prescritta la barriera classe H2;

con il ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La Corte avrebbe omesso di porre a fondamento della propria decisione il fatto, non contestato, della sussistenza, all’epoca dell’evento, di molteplici barriere protettive in grado di impedire al bus di precipitare nel burrone, fondando la pronunzia favorevole su di un differente profilo e, cioè, sulla condivisibilità del contenuto della consulenza tecnica di parte. Tali circostanze sarebbero state dedotte con l’atto di citazione e nella memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., n. 1, oltre che nell’atto di appello;

appare preliminare l’esame del secondo motivo, che è fondato;

con la decisione n. 9547/2015 questa Corte aveva richiesto di accertare se ed in quale misura l’apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze. Il precedente ricorso era stato ritenuto meritevole di accoglimento in considerazione dell’omesso esame di un elemento decisivo, individuabile, nella fattispecie, nella specifica valutazione degli effetti che sarebbero conseguiti dalla presenza di una barriera di sicurezza. Pertanto, il giudice del rinvio avrebbe dovuto verificare se l’utilizzazione di barriere di altra tipologia rispetto a quelle installate, avrebbero impedito all’autobus di fuoriuscire dalla carreggiata. Nello specifico la Corte territoriale affermava la responsabilità di Roma Captale sull’assunto che “potevano essere efficacemente utilizzate tutte le barriere di sicurezza omologate per la destinazione d’uso a bordo ponte, per le classi H2, H3, H2” e che sin dal 2004 esistevano in commercio n. 19 tipologie di barrire idonee a resistere ad un urto caratterizzato da un livello di contenimento pari a quello associabile all’incidente in esame, non procedendo ad un riesame nel merito della questione di cui si controverte;

il provvedimento impugnato è solo apparentemente motivato, fondandosi su argomentazioni prive di specifici riferimenti al rapporto in contestazione. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione essenzialmente sul contenuto di una relazione di parte, condivisa sulla base della considerazione secondo cui “non vi è ragione di ritenere che la normativa richiamata sia stata mal interpretata, nè che i calcoli sviluppati, in particolare quello con il quale era stata computata l’energia di impatto dell’autobus nel sinistro, pari a K3 228, quindi contenibile, quanto meno con una barriera H2, siano errati”. Il giudice di merito, al contrario, avrebbe dovuto verificare lo stato dei luoghi e l’eventuale esistenza di una barriera e le caratteristiche costruttive della stessa (altezza e spessore) e accertare se la presenza di uno dei 19 tipi di barriere avrebbe condotto ad un danno minore di quello verificatosi;

occorre considerare che la presenza di barriere avrebbe anche potuto determinare un ribaltamento del veicolo, in considerazione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dell’autobus, con la conseguenza che la sua assenza non necessariamente avrebbe potuto costituire un profilo causale rilevante rispetto alla condotta impudente, negligente o imperita dei soggetti identificati come responsabili;

il giudice di rinvio avrebbe dovuto motivare considerando tutte le variabili sopra evidenziate in quanto il principio illustrato dalla Corte di legittimità nel 2015 imponeva un’analisi, sia tecnica, che normativa, da riferire alle caratteristiche del tratto stradale in oggetto, al fine anche di valutare i risultati della perizia penale;

le valutazioni della Corte territoriale, al contrario, sono evanescenti, fondandosi sulla presunzione semplice della correttezza tecnica della consulenza di parte, senza specificarne il motivo e non aggiungono alcun ulteriore elemento rispetto al valore indiziario di quell’elaborato. Danno per scontato che il decreto ministeriale del 1992 si applichi al caso di specie, perchè affermato dalla Corte di Cassazione, la quale, al contrario, si era limitata ad rilevare che “appaiono però privi di qualsiasi concreto significato in riferimento ad una materia connotata da peculiari aspetti tecnici (individuati dal menzionato D.M. n. 223 del 1992 e dall’ulteriore normativa regolamentare) che necessitavano di un vaglio specifico al fine di accertare se ed in quale misura l’apposizione della barriera prevista per quel tipo di strada avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del mezzo dalla sede stradale o, comunque, ridurne le conseguenze”;

anche il riferimento all’art. 6 del DM è impreciso, poichè si assume che tale norma preveda l’apposizione di barriere in tutti i casi di sede stradale giacchè vi è un dislivello con il giardino in condominio di 13,5 m. Ma tale disposizione è contenuta nell’art. 3 e non nell’art. 6 del DM, che così recita: La protezione prevista dal decreto deve riguardare almeno:… i casi previsti dalle vigenti norme stradali del CNR, relative alla progettazione geometrica delle strade, escludendo il caso di rilevato con altezza del ciglio minore di 2,50 m purchè la pendenza della scarpata sia minore o uguale a 1/3;

aggiunge che l’apposizione di barriere si applicherebbe “in tutti i casi in cui la sede stradale sia in posizione di rilevato” e che non ricorrerebbero le due eccezioni (il ciglio della strada minore di 2,5 m e pendenza della scarpata minore di un terzo) omettendone l’accertamento e la descrizione fattuale;

in considerazione dell’accoglimento del secondo motivo sono assorbite le censure oggetto del primo e del terzo motivo e quelle proposte con il ricorso incidentale;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente al secondo motivo e dichiarati assorbiti gli altri; la sentenza va cassata con rinvio ed in quella sede saranno svolte le valutazioni analiticamente indicate in motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti il primo e terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Terza Sezione Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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