Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21851 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 20/09/2017, (ud. 06/12/2016, dep.20/09/2017),  n. 21851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Rel. Pres. Sezione –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5093-2015 proposto da:

COMUNE DI TARANTO, in persona del Dirigente pro tempore agli Affari

Generali, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO MALENA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO MORETTI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FINTECNA S.p.A., succeduta alla Servizi Tecnici S.p.A. in

liquidazione, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo

studio dell’avvocato BENEDETTO GIOVANNI CARBONE, che la rappresenta

e difende, giusta procura a maRgine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 337/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 29/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2016 dal Presidente Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MASSIMO MORETTI;

udito l’Avvocato BENEDETTO GIOVANNI CARBONE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO

IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

Il Comune di Taranto, con atto di convenzione del 5 agosto 1988, affidò alla Edilfer (poi Servizi Tecnici, poi ancora Fintecnica), nella qualità di concessionaria per gli interventi relativi al sistema integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il compito di provvedere alla progettazione delle opere, di attivare per conto dell’Ente territoriale le procedure concorsuali per la scelta dell’appaltatore, di svolgere le attività di direzione dei lavori e di verificarne la corretta esecuzione.

Il pagamento dei lavori e delle forniture erano previsti direttamente a favore del concessionario, ex art. 9 della convenzione, il quale, nei successivi 15 giorni, avrebbe dovuto corrispondere all’appaltatore l’importo di sua spettanza.

Lamentando la mancata corresponsione dei compensi dovuti, la Servizi Tecnici chiese al tribunale di Taranto la condanna del concedente al pagamento della somma di circa 2,5 milioni di Euro.

Il giudice di primo grado, rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione, di incompetenza e di litispendenza proposte dal Comune, accolse la domanda.

La sentenza fu impugnata dinanzi alla Corte di appello di Lecce dall’ente territoriale, che lamentò, con due motivi di gravame, il mancato riconoscimento della competenza arbitrale prevista dall’art. 18 della convenzione e la prescrizione del diritto della concessionaria per intervenuto decorso del termine decennale a partire dal collaudo delle opere, avvenuto il 4 ottobre 1995, poichè la raccomandata del 3 agosto 2004, inviata dalla Servizi Tecnici a scopo interruttivo della prescrizione, era sfornita dell’avviso di ricevimento.

Il gravame fu rigettato.

Il giudice d’appello osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

1) che la clausola compromissoria non era stata stipulata su base negoziale, ma risultava imposta da fonte una normativa primaria (la L.R. n. 27 del 1985, art. 52,che rinviava al capitolato generale sulle opere pubbliche di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962);

2) che, sopravvenuta la dichiarazione di incostituzionalità della norma (la L. n. 741 del 1981, art. 16) che aveva reso obbligatorio l’arbitrato nelle controversie nascenti dall’appalto di opere pubbliche (Corte cost. n. 152 del 1996), così sostituendo il D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 47, doveva ritenersi consentita la deroga al ricorso all’arbitrato, come nella specie del tutto legittimamente accaduto;

3) che, quanto all’eccezione di mancata allegazione dell’avviso di ricevimento della raccomandata del 3 agosto 2004, ne era palese la tardività, nulla avendo dedotto in proposito l’appellante con la comparsa di risposta in prime cure, nonostante il documento fosse stato ritualmente allegato in quel grado di giudizio, e ne fosse stata fatta espressa menzione nell’editio actionis attorea;

4) che, in ogni caso, la tardiva contestazione aveva avuto ad oggetto la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento, e non la mancata ricezione dell’atto interruttivo, che doveva ritenersi, pertanto, un fatto del tutto incontroverso.

La sentenza della corte territoriale è stata impugnata dal Comune di Taranto con ricorso per cassazione sorretto da 9 motivi di gravame e illustrato da memoria.

Resiste La Fintecna con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Con il primo motivo, si denuncia difetto di giurisdizione del G.O. giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133 C.P.A..

Il motivo, prima ancora che manifestamente infondato nel merito (vertendosi, nella specie, in tema di pretese esclusivamente patrimoniali aventi ad oggetto il pagamento di corrispettivi in relazione ad un rapporto paritario tra il privato e la P.A., in relazione al quale non viene in rilievo alcun potere autoritativo esercitato dall’Amministrazione a tutela di interessi generali) è inammissibile in rito.

La questione della giurisdizione del G.A. non è mai stata sottoposta all’esame del giudice di merito, nè in primo nè in secondo grado, ove si è discusso esclusivamente di una competenza arbitrale asseritamente preclusiva della giurisdizione ordinaria, a tale aspetto dovendosi ritenere definitivamente circoscritto il thema decidendum controverso quoad iurisdicitionis.

Con il secondo motivo, si denuncia difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della competenza arbitrale.

Il motivo è inammissibile.

La questione sottoposta a queste sezioni unite ha ad oggetto, al di là della sua rappresentazione formale, l’interpretazione di una clausola negoziale, sottratta istituzionalmente al vaglio del giudice di legittimità, se, come nella specie, scevra da vizi logico-giuridici, avendo la Corte territoriale correttamente interpretato il combinato disposto normativo indicato in narrativa nella sua scansione diacronica, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, ed avendo puntualmente evidenziato, del tutto condivisibilmente: il carattere di rinvio per relationem a fonti normative della clausola contrattuale; la sua efficacia meramente ricognitiva di un precetto (in allora) normativamente cogente; la sua unilateralità in assenza di qualsivoglia espressione di volontà del privato – di tal che non giova al ricorrente il richiamo alla sentenza 20636/2012 di questa Corte, avente ad oggetto una diversa fattispecie concreta, nella quale le parti avevano manifestato una volontà specificamente derogatoria rispetto alla normativa legale.

Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’esistenza di altro giudizio avente ad oggetto identica domanda di pagamento di interessi per il ritardato adempimento dei s.a.l..

Il motivo è manifestamente inammissibile, non risultando la relativa questione mai prospettata nè discussa dinanzi al giudice di appello, senza che il ricorrente indichi, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, in quale fase di quel giudizio essa sia stata tempestivamente rappresentata ed illegittimamente pretermessa dalla Corte territoriale.

Con il quarto motivo, si denuncia omessa pronuncia sull’eccezione di litispendenza sollevata in primo grado.

La doglianza è inammissibile per le stesse ragioni esposte in precedenza, non essendo l’eccezione de qua mai stata sollevata dinanzi al giudice di appello attraverso l’esposizione di uno specifico motivo di censura rispetto alla sentenza di primo grado.

Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo costituito dall’avvenuta risoluzione del rapporto di concessione in data 28.2.1994, con conseguente prescrizione del diritto azionato.

La censura è inammissibile.

Dinanzi al giudice di appello, il thema decidendum relativo alla prescrizione è stato circoscritto dall’odierno ricorrente alla data del collaudo delle opere (4.10.11995), mentre della dedotta circostanza (un diverso dies a quo dell’exordium praescriptionis) non è traccia alcuna nei motivi e nella sentenza di appello – onde l’impredicabilità dell’esistenza di un fatto “oggetto di discussione tra le parti”.

Con il sesto motivo, si denuncia omesso esame della mancata produzione in giudizio della prova della ricezione della raccomandata contenente l’atto interruttivo della prescrizione.

Il motivo è manifestamente infondato.

Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la Corte territoriale ha espressamente considerato il fatto negativo della mancata attestazione di ricevimento della raccomandata, ritenendolo (tardivamente, in quanto eccezione preliminare di merito) allegato soltanto in sede di appello, ed aggiungendo, ad abundantiam, che nulla era stato osservato, in merito, dall’attore in prime cure con la comparsa di risposta, che non conteneva cenno alcuno della necessaria contestazione dell’effettiva ricezione della missiva (circostanza di fatto evidentemente diversa rispetto alla mancanza della ricevuta di ritorno).

Con il settimo motivo, si denuncia omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata in primo grado e vizio motivazionale con riguardo all’art. 345 c.p.c..

Il motivo è manifestamente infondato, attesa la assoluta genericità della contestazione de qua contenuta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado (“si eccepisce la prescrizione della domanda”), del tutto privo, in parte qua, della necessaria specificazione dei fatti costitutivi posti a fondamento di quanto dedotto – onde l’impossibilità, per il giudice di merito, di valutarne la fondatezza, e, per la parte avversa, di prendere specifica posizione sui fatti (non) contestati.

Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c. e art. 2697 c.c. con riguardo all’accezione di prescrizione.

La censura, sostanzialmente ripetitiva delle doglianze contenute nei due motivi che precedono risulta, al pari di esse, manifestamente infondata per le medesime ragioni svolte in precedenza.

Con il nono motivo, si denuncia violazione degli artt. 2935,2946 e 2948 c.c., per essere la prescrizione quinquennale e non decennale.

Il motivo è inammissibile.

La questione non risulta, difatti, mai sollevata in sede di appello, ed il relativo capo di sentenza risulta coperto da giudicato interno.

La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.

Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 7.200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA