Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21851 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. II, 09/10/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 09/10/2020), n.21851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2765/2016 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA IANNOTTA,

FEDERICA IANNOTTA;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

MONTE CERVINO SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A RESP. LIM., in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENZO PIETROSANTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

D.F.F.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 114/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PEPE

Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato Federica IANNOTTA, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati e insiste per accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Gianfranco PALERMO, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 11 gennaio 2016 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’opposizione di terzo proposta da O.F., in proprio e quale erede di O.V., nei confronti della Monte Cervino soc. cooperativa edilizia a r.l. (d’ora innanzi, la società Monte Cervino) e di D.F.F.L., quale erede di N.C., avverso la sentenza del 4 maggio 2005 della medesima Corte che aveva accolto la domanda di rivendicazione proposta dalla società cooperativa nei confronti della N., rigettando la domanda di usucapione proposta da quest’ultima.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha rilevato: a) che il titolo fatto valere dall’ O. a sostegno del diritto di proprietà pregiudicato dalla sentenza opposta, ossia l’avvenuta usucapione del fondo, non risultava da alcuna sentenza accertativa; b) che, pertanto, l’ O. poteva opporre, avverso la sentenza impugnata, soltanto una situazione di mero possesso dell’immobile.

3. Avverso tale sentenza l’ O. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi cui ha resistito con controricorso la società Monte Corvino, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi. L’ O. ha resistito con controricorso. La D.F. non ha svolto attività difensiva. L’ O. e la società Monte Cervino hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c., comma 1, per avere la Corte territoriale escluso che egli fosse legittimato a proporre opposizione di terzo, nonostante che il possesso (nella specie: il compossesso) qualifichi la posizione del convenuto in rivendica.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale completamente omesso di esaminare la problematica esposta nel primo motivo.

3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare quanto dedotto dall’opponente, in merito alla violazione del principio del contraddittorio, nel processo concluso con la sentenza oggetto dell’opposizione di terzo, con riguardo alla situazione possessoria di O.V., prima, e di O.F., successivamente.

4. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c., comma 1, per avere la Corte d’appello escluso che la situazione possessoria legittimasse il titolare a proporre opposizione di terzo.

5. I primi quattro motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretto connessione, sono infondati.

Va, premesso con riferimento al secondo e al terzo motivo che, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì – come nella specie – un’astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l’eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (v., ad es., Cass. 28 maggio 2019, n. 14476).

Ciò posto, è certamente esatto che il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo e incompatibile, il falsamente rappresentato e il titolare di status incompatibile con quello accertato tra altre parti), ai sensi dell’art. 404 c.p.c., è ammesso all’opposizione ordinaria avverso la sentenza resa in un giudizio inter alios (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238).

Tuttavia la generica deduzione dell’ O. di essere compossessore non consente, nel caso di specie, di individuare alcuna situazione litisconsortile rispetto all’azione di rivendica esercitata da colui che assuma di essere proprietario nei confronti di chi detenga il bene (la N., appunto) al fine di ottenerne il rilascio.

In altre parole, l’accoglimento della pretesa della società Monte Cervino nel separato giudizio non ha comportato (nè poteva comportare) alcun pregiudizio alla posizione di possessore dell’Orsetto, rimasto estraneo a tale processo e non destinatario della pronuncia di condanna al rilascio.

E ciò a differenza di quanto invece rilevabile – e sul punto si rinvia alla trattazione del quinto motivo – con riguardo all’asserita posizione di proprietario, per intervenuta usucapione del bene.

6. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c., comma 1, per avere la Corte d’appello ritenuto che la legittimazione a proporre opposizione di terzo, da parte di colui che assumesse di essere stato pregiudicato nel diritto dominicale acquisito per usucapione, richiedesse il conseguimento in altra sede di una sentenza dichiarativa dell’avvenuta usucapione.

La doglianza è fondata.

La natura meramente dichiarativa della sentenza che accerti l’esistenza dei presupposti della fattispecie acquisitiva a titolo originario dell’usucapione esclude, infatti, che questi ultimi non possano costituire direttamente oggetto di verifica nel giudizio di opposizione introdotto, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1, da parte di chi deduca che proprio il diritto in tal modo acquistato sia stato pregiudicato dalla sentenza resa inter alios.

Un’indicazione in tal senso si desume a contrario dal percorso motivazionale di Cass. 23 aprile 2007, n. 9647, la quale, muovendo dalla premessa che non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell’opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata, ne ha tratto la conseguenza che esattamente i giudici di appello avessero escluso l’ammissibilità dell’azione in capo a un soggetto che si affermava proprietario per usucapione di un fondo di cui era stata contesa la proprietà, benchè a sostegno della domanda esponesse di essere nel possesso del bene immobile da soli otto anni.

In realtà, come chiarito dalla citata Cass., Sez. Un., n. 1238 del 2015, per tutte le situazioni che legittimano l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (vale a dire, la situazione del litisconsorte necessario pretermesso, quella del terzo titolare di un diritto autonomo e incompatibile, quella del falsamente rappresentato e quella del titolare di status incompatibile con quello accertato tra altre parti) tale opposizione si articola in una prima fase, rescindente, diretta ad accertare che la dedotta situazione legittimante sia effettivamente esistente, e, ove a tale accertamento si pervenga, in una seconda fase, rescissoria, diretta a sostituire la sentenza impugnata con altra sentenza che tenga conto della situazione legittimante dedotta dal terzo opponente. L’errore della corte capitolina è stato di negare la sussistenza della situazione legittimante dedotta dall’ O. (la proprietà dell’immobile, acquisita per usucapione) per mancanza di una sentenza che avesse dichiarato la sua usucapione, invece di procedere essa stessa all’accertamento positivo o negativo – della dedotta usucapione e, quindi, del diritto di proprietà dedotto dall’opponete come situazione legittimante.

7. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, violazione o falsa applicazione degli artt. 116 e 295 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la documentata circostanza dell’avvenuta proposizione di un giudizio finalizzato ad ottenere sentenza dichiarativa dell’avvenuta usucapione, in pendenza del quale – alla stregua di quanto ritenuto dalla Corte d’appello, circa la rilevanza di siffatta sentenza – si sarebbe dovuto sospendere il processo promosso con l’opposizione di terzo.

L’accoglimento del quinto motivo comporta, per evidenti ragioni logiche, “assorbimento del sesto che presuppone la necessità di una previa c.c. autonoma declaratoria dell’intervenuta usucapione.

8. Sono invece inammissibili i due motivi del ricorso principale condizionato, con i quali si denuncia: a) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, rappresentato dal fatto che, in altro processo promosso dalla società Monte Cervino nei confronti della N. e di O.V., al fine di conseguire la reintegra nel possesso, la N. aveva affermato di avere avuto una relazione esclusiva col bene e l’ O. aveva dedotto di essere mero ospite della suocera, ossia della N. (primo motivo); b) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e violazione dell’art. 1165 c.c., art. 2943 c.c., n. 1, art. 2945 c.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tenuto conto che la società Monte Cervino aveva contestato la sussistenza degli elementi costitutivi dell’invocata acquisizione, dal momento che il possesso che sarebbe stato esercitato da O.V. era comunque stato interrotto per effetto della ricordata domanda di reintegra (secondo motivo).

Entrambi i motivi (e il primo nella sola misura in cui il possesso rileva ai fini della invocata usucapione, dal momento che i primi quattro motivi del ricorso principale sono stati rigettati), infatti, concernono circostanze non esaminate dalla Corte d’appello perchè ritenute assorbite sul presupposto della irrilevanza di siffatta fattispecie acquisitiva, in difetto di una distinta sentenza accertativa.

E, tuttavia, nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorchè in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio (v., ad es., Cass. 23 luglio 2018, n. 19503, secondo un ordine di idee riproposto in motivazione, da Cass., Sez. Un., 21 marzo 2019, n. 7940).

9. In conclusione, va accolto il quinto motivo del ricorso principale, con rigetto dei primi quattro motivi e assorbimento del sesto motivo del medesimo ricorso; il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo del ricorso principale, con rigetto dei primi quattro motivi e assorbimento del sesto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; in relazione al disposto accoglimento, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA