Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21851 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 07/06/2018, dep. 07/09/2018), n.21851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paol – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO R. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26745/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

FRO – Air Liquide Welding Italia s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Livia

Salvini, Elenio Bidoggia e Giovanna Oddo, con domicilio eletto

presso lo studio del primo, sito in Roma, via Mazzini, 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, sez. dist. di Verona, n. 143/21/10, depositata il 15

dicembre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2018

dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, depositata il 15 dicembre 2010, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della FRO – Air Liquide Welding Italia s.p.a. per l’annullamento di una cartella di pagamento con cui si intimava il pagamento di Euro 189.739,05, in virtù di una sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto passata in giudicato;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudice di primo grado aveva annullato la cartella di pagamento per difetto di motivazione;

– il giudice di appello, disattesi i motivi di appello vertenti sulla valida instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, ha respinto il gravame confermando la valutazione della Commissione provinciale in ordine al difetto di motivazione dell’atto impugnato;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso la FRO – Air Liquide Welding Italia s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo del ricorso l’Agenzia denuncia la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3, e la falsa applicazione dell’art. 7, comma 1 stessa legge, per aver la sentenza impugnata escluso che il riferimento contenuto nella cartella di pagamento all’avviso di accertamento fonte della pretesa erariale e alla sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, passata in giudicato, che si era pronunciata sul ricorso proposto avverso tale avviso e che era stata posta a fondamento della cartella medesima, costituissero elementi idonei ad assolvere all’onere motivazionale;

– con il secondo motivo deduce la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, per aver il giudice di appello annullato la cartella di pagamento per difetto di motivazione, benchè questa avesse un contenuto vincolato dal giudicatosi formatosi in ordine alla pretesa posta a fondamento dello stesso;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– la Corte territoriale ha accertato il difetto di motivazione dell’atto impugnato ritenendo sussistente l’obbligo di motivare la cartella di pagamento, benchè emessa per un credito fiscale riconosciuto con sentenza passata in giudicato, in relazione alla quantificazione degli interessi applicati;

– ha evidenziato, in proposito, che nella cartella di pagamento impugnata – non accompagnata dall’allegazione della sentenza passata in giudicato ivi richiamata – non vi era “traccia alcuna” del criterio utilizzato per la determinazione degli interessi richiesti, per cui la contribuente non era stata messa in grado di intelligere le ragioni della pretesa fiscale;

– orbene, l’indicazione nella cartella di pagamento degli estremi degli atti costituenti il presupposto della stessa, ossia dell’avviso di accertamento notificato alla contribuente e della sentenza di secondo grado, passata in giudicato, emessa all’esito dell’impugnazione dell’avviso medesimo, consentendo di individuare agevolmente e senza possibilità di errore tali atti, soddisfa l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr. Cass. 18 gennaio 2018, n. 1111, e Cass. 25 maggio 2011, n. 11466, secondo cui, al fine del soddisfacimento di tale esigenza, non è indispensabile neanche l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica degli atti su cui la riscossione sì fonda laddove siano indicate circostanze univoche ai fini dell’individuazione di tali atti);

– tuttavia, nel caso in cui la cartella di pagamento non segua ad uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione (cfr. Cass., sez. un., 14 maggio 2010, n. 11722; vedi, anche, Cass. 19 aprile 2017, n. 9799; Cass. 18 novembre 2014, n. 21177; Cass. 18 dicembre 2013, n. 28276);

– tale obbligo di motivazione deve essere differenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicchè, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’obbligo di motivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perchè, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. Cass., ord., 20 settembre 2017, n. 21804; Cass., ord., 7 giugno 2017, n. 14236; Cass. 11 maggio 2017, n. 11612);

– con riferimento alla cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, il richiamo alla pronuncia giudiziale e all’atto impositivo su cui la stessa è intervenuta, risulta idoneo ad assolvere all’onere motivazionale solo limitatamente alla parte del credito erariale fatto valere interessato dall’accertamento, divenuto definitivo, compiuto dal giudice, ma non anche alle altre ulteriori voci di credito che non sono state in precedenza richieste;

– infatti, relativamente a tali voci, è con la cartella di pagamento che, per la prima volta, viene esercitata la pretesa impositiva, con la conseguenza che il criterio utilizzato per la loro individuazione e quantificazione deve essere ivi esplicitato e posto a conoscenza del contribuente;

– in applicazione di tali principi, deve concludersi che la cartella di pagamento emessa per un debito riconosciuto in una sentenza passata in giudicato deve essere motivata in ordine al criterio utilizzato per la quantificazione degli interessi richiesti per la prima volta con tale atto, dal momento che il contribuente dev’essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi medesimi (cfr. Cass., ord., 22 giugno 2017, n. 15554; Cass. 21 marzo 2012, n. 4516; Cass. 9 aprile 2009, n. 8651);

– con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la Corte territoriale omesso di determinare l’imposta dovuta;

– il motivo è fondato;

– il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicchè il giudice, ove, come nel caso in esame ritenga invalido l’atto impositivo per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (cfr. Cass. 28 giugno 2016, n. 13294; Cass. 19 novembre 2014, n. 24611; Cass. 13 luglio 2012, n. 11935);

– la Corte territoriale, limitandosi ad annullare l’atto impugnato senza sostituire la propria valutazione a quella operata dall’Ufficio, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi;

– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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