Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21850 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 30/07/2021), n.21850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16373-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

RADIO LAGOUNO S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura a margine

del controricorso, dagli Avv.ti MICHELE MARANO’ e LIVIA SALVINI,

presso lo studio della quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE G.

MAZZINI, n. 11;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7092/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LOMBARDIA, sez. st. di BRESCIA, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/4/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

OSSERVATO

che:

l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide alla ripresa, nei confronti della RADIO LAGOUNO S.R.L., dell’IVA detratta negli anni di imposta 2006 e 2007 relativamente all’acquisto di impianti radiofonici dalla RADIO REPORTER S.R.L., considerando la complessiva operazione negoziale conclusa con quest’ultima (comprensiva oltre che delle apparecchiature, anche dei diritti d’uso della frequenza radiofonica, dei diritti, degli interessi legittimi e delle aspettative connesse alla titolarità del decreto di concessione, della domanda di verifica del possesso dei requisiti per la prosecuzione dell’attività e del subentro in tutti i contratti stipulati per lo svolgimento dell’attività, nonché dell’avviamento) alla stregua di una cessione di ramo di azienda;

che la contribuente impugnò tali provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Bergamo la quale, con sentenza 60/10/13, accolse il ricorso;

che tale decisione fu appellata dall’AGENZIA DELLE ENTRATE innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia la quale, con sentenza n. 7092/2014, depositata il 22.12.2014, lo rigettò ritenendo – per quanto in questa sede ancora interesse inapplicabile ratione temporis, al caso di specie, il D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 27, comma 7-bis, introdotto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 40, conv. con mod. dalla L. n. 214 del 2011, con conseguente intangibilità, ai fini fiscali, delle cessioni intervenute tra la RADIO REPORTER e la RADIO LAGOUNO;

che avverso tale sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Si è costituita, con controricorso illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la RADIO LAGOUNO S.R.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, l’AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, lett. b) e art. 19, comma 2, nonché del D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 27, comma 7-bis, nonché del D.L. n. 201 del 2011, art. 40, comma 9-bis, per “non avere (la C.T.R.) applicato ad una chiara fattispecie di cessione di rami aziendali, così come emersa dagli atti di causa, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2, che esclude la detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto nei casi di operazioni non soggette all’imposta” (cfr. ricorso, p. 5, terzultimo cpv.), essendo pacifico che “la cessione (originante le riprese) abbia avuto ad oggetto le attrezzature, gli impianti e le relative frequenze radiofoniche…il subentro dell’acquirente nei contratti di locazione e fornitura in essere” (cfr. ricorso, p. 6, terzultimo e penultimo cpv.);

che il motivo è infondato;

che è noto che, ai fini dell’imposta di registro, per qualificare la cessione di beni come cessione di azienda è sufficiente che essi abbiano l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa (cfr., ex multis, Cass., 25.1.2002, n. 897, Rv. 551846; Cass., 19.11.2007, n. 23857, Rv. 601114);

che, tuttavia, pur avendo recepito tale criterio, con l’introduzione del D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 27, comma 7-bis (per cui “la cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d’azienda”), il legislatore (cfr. il D.L. n. 201 del 2011, art. 40, comma 9-bis, conv. con mod. dalla L. n. 214 del 2011) ha, nel contempo, precisato che “gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari”.

che questa Corte (Cass., Sez. 5, 14.7.2017, n. 17515, Rv. 644911-01) ha già chiarito (cfr. pp. 3-4 della motivazione, sub p. 2.1) che “introdotta da un testo normativo emergenziale (c. d. decreto salva-Italia), la disposizione ha stabilito per le future cessioni d’impianto un rigido criterio di qualificazione, ma ha inteso assicurare l’intangibilità fiscale delle cessioni pregresse, onde garantire certezza di programmazione agli operatori di un delicato settore economico… La ratio di certezza vale per tutti i negozi anteriori alla novella, che del resto non opera distinzioni: il D.Lgs. n. 177 del 2005, art. 27, comma 7-bis, introdotto dal D.L. n. 201 del 2011, art. 40, conv. L. n. 214 del 2011, stabilendo che le anteriori cessioni di impianti radiotelevisivi non sono rettificabili ai fini tributari, fa salva agli effetti fiscali la qualificazione negoziale data dalle parti anche se – come nella specie – sia già stata oggetto di rettifica impugnata con giudizio in corso”;

che, peraltro, in caso analogo al presente, esaminando il contenuto della Risoluzione n. 33/E del 10 aprile 2012, questa Corte (cfr. Cass., Sez. 5, 21.12.2018, n. 33230, Rv. 65199401) ha osservato “come la stessa amministrazione finanziaria abbia riconosciuto l’intangibilità, ai sensi di legge, delle cessioni pregresse; per le quali resta ferma la qualificazione giuridica datane dalle parti” (cfr. motivazione, p. 4, cpv.);

che, dunque, non solo alcuna rilevanza assume la circostanza pure rimarcata dalla difesa erariale – per cui gli avvisi di accertamento sono stati notificati prima dell’entrata in vigore del citato art. 27, comma 7-bis (cfr. ricorso, p. 8, quarto cpv.), ma trova smentita, negli stessi atti dell’Amministrazione finanziaria, l’interpretazione, proposta in questa sede dalla difesa dell’AGENZIA, per cui “la norma…ha inteso…salvaguardare esclusivamente l’ipotesi… che in luogo di un’effettiva cessione di singole apparecchiature i contribuenti avessero qualificato l’operazione come cessione di ramo di azienda…” (cfr. ricorso, pp. 8, ult. cpv. e 9, prime quattro righe);

che agli esposti principi si è attenuta la C.T.R. la quale, sia pur con estrema sintesi, ha chiarito essere “il passato…salvo” (cfr. motivazione, p. 1, penultimo cpv.) e, dunque, non rettificabili, in termini di cessione di azienda, le singole operazioni negoziali sottese dall’Ufficio alle riprese per cui è causa, formalmente e pacificamente (cfr. ricorso p. 2 e controricorso, p. 2) qualificate dalle parti contraenti in termini di “compravendite”;

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la conferma – sia pure con l’ampliata motivazione che precede – della sentenza impugnata e la condanna dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della RADIO LAGOUNO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della RADIO LAGOUNO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 7.200,00 (settemiladuecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% sulle somme dovute a titolo di compenso professionale per rimborso forfetario spese generali, nonché agli accessori di legge, se dovuti.

Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

 

 

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