Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21850 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13987-2011 proposto da:

F.M.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAULUCCI

DE’ CALBOLI FULCIERI 60, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO

VIOLANTE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

STEFANO SUTTI, SIMONA MARIA CAZZANIGA, STEFANO MARZANO giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS), EQUITALIA ESATRI

SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 125/2010 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia riguarda l’impugnazione della cartella di pagamento con il quale il concessionario della riscossione ha chiesto un’integrazione dell’imposta di successione dell’anno (OMISSIS).

I primi giudici hanno ritenuto che la cartella in esame fosse una duplicazione di altra cartella definita con condono e che non vi fossero altri elementi utili descritti nell’atto impugnato per ritenere che quegli importi fossero riferibili ad altre liquidazioni della successione del (OMISSIS).

I giudici d’appello, invece, in accoglimento delle ragioni dell’ufficio, hanno evidenziato come solo i primi due avvisi di liquidazione, avverso i quali era stata interposta impugnazione erano stati definiti con istanza, L. n. 289 del 2002, ex art. 16 mentre nel terzo avviso, relativo a nuova liquidazione d’imposta principale, veniva solo riconosciuto la sgravio relativo agli importi condonati. Anche il terzo avviso veniva impugnato, ma nel contempo si era resa necessaria la verifica degli importi sgravati con il condono. Dal ricalcolo era emerso che lo sgravio precedentemente indicato non era corretto e dovevano essere, pertanto, richieste maggiori imposte, come avveniva con la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio. In sintesi, secondo i giudici d’appello, il condono riguardava solo la prima dichiarazione di successione e non quelle integrative e gli avvisi di liquidazione conseguenti, atteso che queste ultime costituirebbero una vicenda del tutto autonoma e scaturente dalla riliquidazione complessiva dell’imposta dovuta, diminuita degli importi già versati; tale ultima vicenda, non coperta dal condono, legittimava la ripresa a tassazione.

Avverso quest’ultima sentenza, la parte ricorrente ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, mentre l’ufficio ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, l’odierno ricorrente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare, del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44 convertito nella L. n. 248 del 2006, in quanto, la norma indicata in rubrica, non consentiva all’amministrazione di rimettere in discussione la definizione agevolata della controversia relativa alla medesima denuncia di successione, anche in caso di errore nei conteggi e di reiscrivere a ruolo imposte già sgravate, ma semmai di iscrivere a ruolo le rate di condono non pagate o di riliquidare l’importo del condono.

Il motivo di censura non merita adesione.

Ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44: “La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7, 8, 9, 14, 15 e 16 e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. a) e b) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi della citata L. n. 289 del 2002, art. 9 bis”. Nel caso di specie, dalla lettura della nota prot n. 33087 del 2008 (allegata alle controdeduzioni dell’ufficio prodotte in appello, in atti), è dato evincere come lo sgravio degli importi condonati, è stato effettuato dall’ufficio sul terzo avviso d’accertamento che era una riliquidazione dell’imposta principale a seguito delle dichiarazioni integrative; anche tale terzo avviso è stato oggetto d’impugnazione da parte del contribuente, nei gradi di merito, con esito favorevole all’ufficio. A seguito della nuova liquidazione dell’imposta principale, basata sulle denunce di successione integrative, l’ufficio si è accorto di aver sgravato nell’ambito del terzo avviso, un importo superiore rispetto a quello dovuto per la definizione agevolata dei primi due avvisi d’accertamento, e ciò ha fatto sulla base della norma di cui alla rubrica, che consente all’amministrazione di notificare cartelle di pagamento derivanti da iscrizioni a ruolo relative ad importi oggetto di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 e ciò entro il 31 dicembre 2008.

Nessun rilievo, merita la deduzione del ricorrente, secondo la quale, nei casi nei quali questa Corte ha avuto occasione di affrontare tematiche similari, il pagamento della prima rata di condono, rendeva definitiva e non più discutibile la controversia, in quanto nella presente vicenda, il citato D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44 convertito nella L. n. 248 del 2006, ha consentito all’ufficio di rivedere gli importi del condono, in sede di riliquidazione dell’imposta principale (dovuta a seguito delle denunce di successione integrative), in quanto la vicenda successoria, non si era esaurita a livello fiscale, con la definizione agevolata, relativa ai primi due avvisi d’accertamento.

La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente a pagare all’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso il Roma, alla Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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