Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21850 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17507-2010 proposto da:

L.N. (OMISSIS), L.D.

(OMISSIS), quali eredi legittime del sig. L.

A., elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato TRISCHITTA

GIUSEPPE giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, MAURO RICCI, PULLI CLEMENTINA giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), MINISTERO

DEGLI INTERNI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 852/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

11/06/09, depositata il 18/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Caliulo Luigi, (delega avvocato Riccio Alessandro)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che ha

concluso come da relazione.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Messina, con sentenza depositata il 18.6.2009, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, appellata dagli eredi di L.A. con cui era stato riconosciuto il diritto del medesimo all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal novembre 2001, e quindi successiva all’epoca della domanda amministrativa, presentata il 29.9.1999.

Gli eredi del L. ricorrono per cassazione. L’Inps resiste con controricorso.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile a norma dell’art. 366- bis c.p.c., nella specie applicabile ratione temporis, la cui prima parte richiede che, nelle ipotesi di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si concluda a pena di ammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto, e la cui seconda parte richiede che, nel caso previsto dall’art. 360, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo contenga, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (per la necessità di una specifica formulazione conclusiva e sintetica ai fini della chiara indicazione di tali elementi, analoga a quella relativa al quesito di diritto, cfr. Cass. S.U. n. 20603/2007, 16528/2008; Cass. n. 8897/2008).

Nella specie, come eccepito dall’Inps, non sono stati formulati i quesiti di diritto, sebbene il ricorso denunci, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e successive modifiche.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non deve disporsi per le spese del giudizio, ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, art. 42, comma 11, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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