Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2185 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 30/01/2020), n.2185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27148-2017 proposto da:

PL PUBBLICITA’ SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO

MAGNO 10/B, presso lo studio dell’avvocato LAVIENSI MARIA ASSUNTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DI TOMMASO ROBERTO;

– ricorrente –

contro

ELPIS SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 63,

presso lo studio dell’avvocato CASTIELLO ANTONIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MICELISOPO SANDRO;

– controricorrente – avverso la sentenza o. 3379/2017 della

COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 10/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

Fatto

PREMESSO E CONSIDERATO

Che:

1. La srl PL Pubblicità ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania in data 10 aprile 2017,n. 3379, lamentando violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 62 per avere la commissione affermato che la pretesa impositiva avanzata nei confronti di essa ricorrente dalla srl Elpis, concessionaria del Comune di Napoli del servizio di accertamento e riscossione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, legittimamente superava il limite del 25% della precedente tariffa dell’imposta di pubblicità in quanto detta pretesa era relativa non solo a quel canone ma anche al canone di occupazione di aree pubbliche;

2. la Elpis resiste con controricorso; 3.1a società ha depositato memoria;

4. il ricorso è fondato. Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62, comma 1, stabilisce che “I comuni possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, dell’imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, Capo I, sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa”. Al comma 2 stabilisce che “Il regolamento è informato ai seguenti criteri: … d) determinazione della tariffa con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell’impatto ambientale in modo che detta tariffa, comprensiva dell’eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per l’imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’esposizione di cui alla lett. a) e deliberate dall’amministrazione comunale nell’anno solare antecedente l’adozione della delibera di sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone …”;

5. la commissione non ha tenuto conto del fatto che la soglia del 25% delle tariffe stabilite per l’imposta sulla pubblicità deve essere calcolata includendo anche “l’eventuale uso di aree comunali” ossia il canone o la tassa (v. art. 63, D.Lgs. cit.) di uso di tali aree;

6. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, è possibile decidere la causa nel merito con accoglimento dell’iniziale ricorso della contribuente;

7. le spese sono compensate in ragione della novità della questione affrontata.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’iniziale ricorso della contribuente;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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