Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2185 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2185 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 5886 del ruolo generale dell’anno
2017, proposto
da
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.:
00884060526), in persona del funzionario legale rappresentante pro tempore, Armando Avallone
rappresentato e difeso dall’avvocato Ettore Lo Nigro (C.F.:
LNG TTR 54P24 H501D)
-ricorrentenei confronti di
NINO Enrico (C.F.: NNI NRC 60820 G261G)
ATANESE Giovanna (C.F.: TNS GNN 60H64 G942F)
rappresentati e difesi dall’avvocato Michele Valente (C.F.: VLN
MHL 52C17 G942Z)
-controricorrentiper la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Potenza emessa nel procedimento iscritto al n. 3517/2015 R.G., pubblicata in data 14 gennaio 2017;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 4 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Nel corso di un procedimento di esecuzione per espropriazione
immobiliare promosso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (che era stato sospeso dopo la sospensione
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Data pubblicazione: 30/01/2018

dell’efficacia esecutiva

del titolo azionato),

il giudice

dell’esecuzione ha rigettato l’istanza proposta dagli esecutati
Enrico Nino e Giovanna Atanese, ai sensi dell’art. 624, comma
3, c.p.c., volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione della
procedura per la mancata tempestiva instaurazione del giudizio di merito a seguito del provvedimento di sospensione.
Il Nino e l’Atanese hanno proposto reclamo avverso tale prov-

Il reclamo è stato accolto dal Tribunale di Potenza che, con
ordinanza, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento.
Avverso tale ordinanza ricorre la Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., sulla base di un unico motivo.
Resistono con controricorso il Nino e l’Atanese.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia «art. 360, comma 1, n. 3 C.D.C. – violazione e falsa applicazione di legge in
relazione agli artt. 623 e 624 c.p.c.».
Assume carattere pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del
ricorso.
Il provvedimento impugnato ha deciso in ordine a reclamo
proposto avverso un’ordinanza del giudice dell’esecuzione che
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vedimento.

aveva rigettato l’eccezione di estinzione del processo esecutivo, proposta dai debitori ai sensi dell’art. 624, comma 3,
c.p.c..
Si tratta quindi di un provvedimento collegiale che, ai sensi
dell’art. 630 c.p.c., avrebbe dovuto essere emesso in forma di
sentenza invece che in forma di ordinanza.
Esso ha comunque la sostanza di una sentenza avverso la

del ricorso per cassazione (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2500 del 19/02/2003, Rv. 561049 – 01: «in tema di esecuzione forzata ed in ipotesi di estinzione del processo esecutivo, contro l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione
ai sensi dell’art. 630 c.p.c. è ammesso reclamo, con
l’osservanza delle forme di cui all’art. 178 c.p.c., dinanzi al
collegio che provvede in camera di consiglio con sentenza
soggetta ad appello, secondo le regole ordinarie e, pertanto,
non ricorribile per cassazione ex art. 111 Costituzione»; conf.,
ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 4875 del 07/03/2005, Rv.
580776 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14096 del 01/07/2005, Rv.
582634 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14574 del 22/06/2007, Rv.
598152 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11036 del 13/05/2009, Rv.
608013 – 01).
Ed è appena il caso di osservare che la circostanza che il tribunale si sia erroneamente pronunziato adottando la forma
dell’ordinanza non potrebbe evidentemente ritenersi di per sé
idonea a giustificare, neanche sotto il profilo dell’apparenza,
l’eventuale ammissibilità del ricorso per cassazione.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base
del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
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quale è proponibile l’appello, con conseguente inammissibilità

all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del
giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, li-

esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2017.
Il presidente
Adelaide AMENDOLA

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quidandole in complessivi C 2.500,00, oltre C 200,00 per

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