Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2185 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/01/2017, (ud. 19/07/2016, dep.27/01/2017),  n. 2185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8956-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO PELLICANO’,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il DECRETO N. 37/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO DEL

27/06/2014, depositato il 04/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Relatore MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Antonino Pellicanò difensore della ricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto reso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art 5 ter, la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’opposizione proposta da C.M. avverso il decreto di inammissibilità emesso dal medesimo ufficio. A sostegno della pronuncia la circostanza che la domanda proposta era stata dichiarata inammissibile perchè non prodotti documenti in copia semplice – come asserito dalla ricorrente – ma in quanto non risultava comprovato l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel giudizio presupposto. Di qui il rigetto della domanda.

Per la cassazione di tale decreto ricorre la C. sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

In prossimità della pubblica udienza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte distrettuale ritenuto non compiutamente dimostrato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio presupposto al momento del deposito del ricorso per equa riparazione, così rigettando l’opposizione.

La censura è manifestamente fondata.

La L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 3, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, prevede che, unitamente al ricorso, deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

Da tale disposizione non si evince che la prova della irrevocabilità della decisione che definisce il giudizio presupposto debba essere data unicamente attraverso la certificazione di cancelleria attestante la mancata proposizione di impugnazioni apposta in calce alla sentenza, ben potendo la detta circostanza risultare dall’esame complessivo degli atti e dalla prova logica.

Nella specie, incontestato che la sentenza che ha definito il giudizio presupposto è stata depositata il 1 giugno 2011; deve stabilirsi se la stessa sentenza potesse essere considerata irrevocabile alla data di proposizione della domanda di equa riparazione, e cioè alla data del 25 gennaio 2013.

A tal fine la ricorrente ha prodotto – e l’attestazione è pacificamente allegata agli atti – una certificazione di cancelleria non apposta in calce alla sentenza in questione, ma rilasciata dal cancelliere in data 9 gennaio 2013, dalla quale emergeva che alla medesima data non risultavano proposte impugnazioni.

Dunque, se si considera che il termine “c.d. lungo” di proposizione del ricorso per cassazione è di un anno e quarantasei giorni ai sensi dell’art. 327 c.p.c., ratione temporis applicabile, e che detto termine decorreva dal 1 giugno 2011, appare del tutto evidente che la certificazione di cancelleria, ancorchè non apposta in calce alla sentenza impugnata, abbia una indubbia efficacia dimostrativa della definitività della sentenza in questione, essendo stata rilasciata il 9 gennaio 2013.

Quindi il decreto impugnato si rivela erroneo nella parte in cui ha escluso che potesse essere presa in considerazione la detta certificazione.

Passando all’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 sostiene l’Amministrazione che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che al termine semestrale per la proposizione del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001 sia applicabile la sospensione feriale di cui alla L. n. 742 del 1969.

Il ricorso incidentale è infondato, alla luce del principio, di recente ribadito da questa Corte, per cui “poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” (Cass. n. 5423 del 2016).

Nè tanto meno appare pertinente il richiamo alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 16783 del 2012, invocata dall’Amministrazione ricorrente, che ha escluso la decorrenza del termine ordinario di prescrizione per effetto dell’espressa previsione del termine semestrale di decadenza per la proposizione della domanda d’equa riparazione, che non consente di dedurre alcunchè sulla diversa e del tutto autonoma questione in oggetto.

In definitiva, va accolto il ricorso principale, respinto quello incidentale, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla doglianza fatta valere con il ricorso principale e con rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa Sezione.

Il giudice di rinvio provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso principale, rigettato quello incidentale;

cassa il decreto impugnato in relazione alla doglianza fatta valere con il ricorso principale, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Salerno, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte di Cassazione, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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