Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2185 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 27/11/2018, dep. 25/01/2019), n.2185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON E. – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. L. – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI G. – Consigliere –

Dott. TRISCARI G. – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 21976 del ruolo generale dell’anno 2013

proposto da:

Sintex s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante

pro tempore, nonchè M.A., M.C., M.V.,

M.F., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maddalena

Merafina e Saverio Belviso per procura speciale a margine del

ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, via Ofanto, n. 18,

presso lo studio dell’Avv. Antonia Antezza;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, n. 31/10/2013, depositata il giorno 12

febbraio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre

2018 dal Consigliere Dott. Triscari Giancarlo.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso, nei confronti della società contribuente, relativamente all’anno di imposta 2005, un avviso di accertamento con il quale, constatata la mancanza delle scritture contabili, era stato determinato un maggiore reddito imponibile ai fini Ires, Irap e contestata l’indetraibilità dell’Iva, nonchè, nei confronti dei soci, degli avvisi di accertamento per maggiore reddito di partecipazione; avverso i suddetti atti impositivi avevano proposto ricorso la società contribuente ed i soci; la Commissione tributaria provinciale di Bari, riuniti i ricorsi, li aveva rigettati; avverso le suddette pronunce avevano proposto appello la società contribuente ed i soci;

la Commissione tributaria regionale della Puglia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: era da accogliere il motivo di appello relativo alla pronuncia della sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza di potere rappresentativo del soggetto che lo aveva proposto; era tuttavia infondato il motivo di appello con il quale si era censurata la sentenza di primo grado per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, tenuto conto del fatto che ricorrevano nel caso in esame gravi violazioni di legge, in particolare l’inesistenza dei registri e delle scritture contabili;

avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso dinanzi a questa Corte la società contribuente ed i soci affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao, ha formulato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

in particolare, parte ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata, avendo ritenuto che la ripresa era avvenuta mediante accertamento induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, non ha comunque riconosciuto la deducibilità dei costi documentati dalla contribuente e indicati nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2005 ovvero proceduto alla determinazione del giusto reddito ragionevolmente attribuibile; lamenta, altresì che, ove si dovesse ritenere che l’accertamento era stato compiuto sulla base del metodo analitico, non sussisteva nella fattispecie alcuna correzione o esame o valutazione di singoli elementi contenuti nella sezione costi del bilancio e della dichiarazione dei redditi presentata; infine, lamenta che il giudice del gravame ha dato atto del fatto che l’emersione delle gravi operazioni economiche e finanziarie attribuite alla società trovavano fondamento nell’occultamento di ricavi, del volume di affari e di passaggi simulati di beni strumentali che avevano beneficiato di notevoli agevolazioni pubbliche nazionali e comunitarie, pur non essendo state, tali circostanze, provate e nonostante che il Tribunale di Bari avesse pronunciato nei confronti degli amministratori della società sentenza n. 1079/12 di assoluzione dai reati ascritti;

il motivo è inammissibile;

il giudice del gravame ha ritenuto che l’accertamento dell’ufficio finanziario era stato compiuto con metodo induttivo, come si ricava dal riferimento alla inesistenza dei registri e delle scritture contabili e dall’espresso riferimento alla previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 2;

parte ricorrente, sul punto, non censura la valutazione compiuta dal giudice del gravame della riconducibilità dell’attività accertativa secondo il suddetto metodo induttivo, ma la mancata pronuncia sulla deducibilità dei costi documentati dalla società in base alle risultanze contabili allegate al fascicolo di causa che legittimano i valori/costi espressi nelle dichiarazioni dei redditi/iva regolarmente presentate per l’anno di imposta 2005 ovvero ricostruibili secondo il giusto reddito ragionevolmente attribuibile al caso di specie;

sul punto, va osservato che, secondo questa Corte, in sede di accertamento induttivo, l’Amministrazione finanziaria deve procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente tenendo conto anche delle componenti negative del reddito, a condizione però che esse siano state dimostrate dal contribuente o che risultino in altro modo dagli accertamenti compiuti (Cass. civ. Sez. 5, 4 ottobre 2018, n. 24306; cfr. Cass. civ., 28 dicembre 2017, n. 31024; Cass. civ., 19 aprile 2017, n. 9888);

per quanto concerne poi, più specificamente, l’i.v.a., va rammentato che ai fini della detrazione consentita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, il contribuente è tenuto a dimostrare, oltre alla qualità di imprenditore, anche l’inerenza o strumentalità del bene (o servizio) acquistato all’attività imprenditoriale, senza alcuna particolare deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova (cfr., ex multis, Cass. 31 gennaio 2013, n. 2362; Cass. 17 febbraio 2006);

parte ricorrente, con la proposizione del presente motivo, prospetta una mancata considerazione dei costi deducibili ai fini della determinazione del reddito della società, sicchè lo stesso, in realtà, si traduce in un vizio di motivazione della sentenza, prospettabile, eventualmente, secondo la previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

d’altro lato, pur valutando il motivo di ricorso sotto quest’ultimo profilo, lo stesso, oltre che contenere deduzioni difensive prospettate dai ricorrenti, e dunque non risultando comunque riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), risulta genericamente proposto, in quanto censurare la pronuncia del giudice del gravame, secondo i profili sopra evidenziati, limitandosi ad allegare di avere documentato la sussistenza dei costi deducibili, senza, tuttavia, in difetto del principio di autosufficienza, riprodurre espressamente il contenuto dei medesimi, al fine di consentire a questa Corte di valutare la rilevanza dei medesimi;

inoltre, seguendo la linea sopra esposta, la prospettazione della censura relativa anche all’eventuale utilizzazione del metodo analitico si rileva priva di rilevanza, non avendo, come detto, parte ricorrente proposto alcuna ragione di contestazione in ordine alla valutazione compiuta dal giudice del gravame del corretto utilizzo, nel caso di specie, del metodo induttivo;

anche la diversa ragione di censura, pur proposta con il presente motivo, relativa all’omesso esame della pronuncia di assoluzione del giudice penale, è priva di rilievo sotto diversi profili: in primo luogo, la questione attiene, eventualmente, ad un vizio di motivazione della sentenza, non di violazione di legge, come invece prospettato in rubrica dai ricorrenti; non viene dato conto, nell’illustrazione della censura in esame, che la pronuncia del giudice penale era stata posta all’attenzione del giudice del gravame prima della pronuncia della sentenza impugnata, sicchè non può ritenersi che nella fattispecie vi sia stato un omesso esame di fatti decisivi ai fini della decisione; non è documentato il passaggio in giudicato della sentenza che solo avrebbe potuto comportare una eventuale efficacia della medesima nel giudizio tributario; non è riportato in alcun modo il contenuto della stessa, al fine di valutare la corrispondenza dei fatti contestati con quelli posti all’esame del giudice del gravame;

con il secondo motivo si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere fondato la decisione sull’assunto della inesistenza della società, mentre, in realtà, i fatti relativi alle gravi operazioni economiche e finanziarie si riferivano all’anno 2008, mentre la ripresa riguardava il 2005, sicchè il giudice del gravame ha omesso di valutare, come invece richiesto dai ricorrenti, di verificare se i fatti avvenuti nel 2008 potessero avere incidenza sull’accertamento;

il motivo è inammissibile;

lo stesso non coglie la ratio decidendi della pronuncia in esame, in particolare la circostanza che, sussistendo una grave violazione in materia di contabilità, consistente nell’accertata inesistenza dei registri e delle scritture contabili, correttamente l’ufficio finanziario aveva proceduto a rideterminare il reddito della società secondo la previsione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55;

in questo contesto, la questione prospettata, relativa alla verifica dell’esistenza o meno della società tutto inconferente con la decisione quanto attiene a circostanze non decisione, incentrata sui presupposti metodo induttivo;

le considerazioni sopra esposte

nell’anno 2005, si rivela del giudice del gravame, in aderenti alla ragione della corretta applicazione del rendono superfluo l’esame dell’eccezione prospettata dalla parte controricorrente di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardiva proposizione;

in conclusione, vanno dichiarati inammissibili i motivi di ricorso, con conseguente rigetto del medesimo e condanna dei ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite;

infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 27 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA