Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21849 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7119-2017 proposto da:

ASSICURATORI DEI LLOYD’S con Rappresentanza Generale in Italia, in

persona del Rappresentante Generale in Italia Dott. S.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40, presso lo

studio dell’avvocato DAVID MORGANTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P., A.M.A., AZIENDA OSPEDALIERA

SAN CAMILLO FORLANINI, R.M., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA,

ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL

CERTIFICATO N (OMISSIS), FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E

RIASSICURAZIONI SPA IN LCA, C.A.,

B.R., BA.GI., AN.AR.;

– intimati –

Nonchè da:

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI in persona del legale

rappresentante pro tempore nonchè Direttore Generale Dott.

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

GIANICOLENSE 87, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO MAMMONE, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VINCENZO

GAMBARDELLA, GIUSEPPE FRATTO;

– ricorrente incidentale –

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD’S CHE HANNO ASSUNTO IL RISCHIO DEL CERTIFICATO

N (OMISSIS), C.P., A.M.A.,

R.M., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, C.A., FARO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN LCA,

ASSICURATORI DEI LLOYD’S, MILANO ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5398/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Gli Assicuratori dei Lloyd’s assuntori del rischio derivante dalla polizza di cui al certificato n. 1320167, sulla base della quale erano stati chiamati in causa da R.M. in una controversia instaurata nel febbraio 2012 contro di lui ed altri soggetti da C.P., A.M.A., hanno proposto ricorso per cassazione contro le medesime, l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, il R., l’UnipolSai Assicurazioni s.p.a., gli Assicuratori dei Lloyd’s assuntori del rischio derivante dalla polizza di cui al certificato n. (OMISSIS), sulla base della quale erano stati chiamati in causa dalla detta Azienda, la Faro Compagnia di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., C.A., B.R., Ba.Gi. e An.Ar..

Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza del 13 settembre 2016 della Corte d’Appello di Roma.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale condizionato, l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini.

I ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso.

3. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 e, in vista dell’adunanza della Corte i Lloyd’s ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia notificato alla resistente (dando atto che la posizione fatta valere con il ricorso avrebbe trovato soddisfazione a seguito di adozione da parte della corte capitolina di ordinanza di correzione della sentenza impugnata, che hanno pure depositato) e, successivamente memoria con allegato atto di adesione alla rinuncia da parte di quest’ultima con rinuncia al ricorso incidentale condizionato.

4. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che:

1. Il Collegio rileva che la rinuncia da parte del ricorrente principale è rituale e che altrettanta ritualità presenta l’adesione – superflua la rinuncia ai ricorso incidentale condizionato – da parte della resistente.

Ne segue che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese ai sensi dell’art. 391, u.c..

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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