Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21849 del 30/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/07/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 30/07/2021), n.21849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15628/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura

generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

N.F., rappresentato e difeso dall’avv. Gianni Di Matteo e

dall’avv. Saman Dadman ed elettivamente domiciliato presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, via Giuseppe Ferrari, 35, per procura

speciale a margine del controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 746/39/13 depositata il 9.12.2013.

Udita la relazione svolta alla udienza camerale del 13.4.2021 dal

Consigliere Rosaria Maria Castorina.

 

Fatto

OSSERVA

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di N.F. esercente attività di “intermediario commercio di vari prodotti senza prevalenza alcuna” un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2004, con il quale l’Ufficio, a seguito di una verifica condotta nei confronti della società “Euroservice di D.F.S. & C. s.a.s.” da cui risultava un conto corrente intestato al sig. N. ed altro intestato alla signora D.F. sul quale il primo aveva delega ad operare, recuperava a tassazione un maggior reddito di impresa.

A seguito dell’impugnazione del contribuente, la Commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’Agenzia delle Entrate e la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza 746/39/13, depositata il 9.12.2013, lo rigettava.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Lamenta che la CTR aveva rinviato alla motivazione della sentenza di primo grado senza esaminare i motivi di gravame sottoposti al suo esame.

La censura non è fondata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la motivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione stessa, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio, “mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (fra molte, da ultimo, Cass. n. 21978 del 2018, n. 22022 del 2017, n. 14786 del 2016).

Nella specie la motivazione della sentenza impugnata consente di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice

d’appello è pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di

infondatezza dei motivi di gravame, attraverso specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive e dei motivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017).

2. Con il secondo motivo l’ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 1, n. 2 e degli artt. 2697,2727 e 2728 c.c. e dell’art. 1965 c.c..

Lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto che il conto corrente intestato a D.F.S., ma con delega ad operare di N.F., nonché il rapporto affettivo tra i due, non fossero idonei a legittimare la riferibilità dell’imputazione al contribuente e che le fatture di vendita emesse nel 2004 giustificassero i versamenti in entrata, indipendentemente dal lasso di tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura.

La censura non è fondata.

Questa Corte ha affermato che “In tema d’imposta sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, giusta il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti”

La presunzione in virtù della quale le movimentazioni bancarie di denaro, risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio, si presumono conseguenza di operazioni imponibili, può essere, pertanto, vinta dal contribuente solo qualora il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. 9573/2007; 21132/2011; 1418/2013). E tuttavia, a tal fine non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, essendo, per contro, necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse (Cass. 1739/2007; 13818/2007; 9146/2010; 21303/2013).

E non può certo dubitarsi, al riguardo, del fatto che un elemento fortemente presuntivo potesse essere costituito, nella specie, dall’esistenza di una delega ad operare sul conto intestato alla D.F., legata sentimentalmente al N..

La CTR ha, tuttavia, affermato che “il contribuente ha dimostrato di aver tenuto conto dei versamenti registrati sui c/c ai fini della determinazione del reddito di impresa ai fini IRPEF e IRAP e della determinazione del volume di affari IVA. I predetti versamenti trovano, infatti, corrispondenza nelle fatture di vendita relative all’anno 2004, non rilevando a tal fine il lasso di tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura. A parere di questo Collegio, a confortare la fondatezza e la legittimità di tale determinazione anche il comportamento tenuto dall’ufficio il quale, nella fase precontenziosa, si era dichiarato disponibile a scomputare, in sede di accertamento con adesione, dai maggiori ricavi accertati i ricavi già dichiarati per effetto dell’emissione delle fatture di vendita relative all’anno 2004.”, e ha correttamente applicato il regime probatorio avendo accertato che il contribuente aveva fornito la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse.

Il ricorso deve essere, conseguentemente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e rimborso forfettario delle spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2021

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