Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21849 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9597-2011 proposto da:

EQUITALIA CERIT SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUNO CUCCHI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

M.A., A.S. entrambi nq di eredi dell’Avvocato

A.L., elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO VALESIO 1,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CONTI, che li rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3/2011 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE,

depositata il 10/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato LO MONACO per delega dell’Avvocato

PUOTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato DAMADEI per delega

dell’Avvocato CONTI che ha chiesto l’inammissibilità e in subordine

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una serie di cartelle di pagamento relative a vari tributi, da parte degli odierni ricorrenti, quali eredi del debitore originario, eccependone la nullità, in quanto non notificate nei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge.

La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto notificato oltre il termine di legge, mentre la CTR accoglieva le ragioni dei contribuenti, in merito allo spirare dei termini decadenziali e prescrizionali, previsti dalle singole leggi istitutive dei diversi tributi richiesti.

Avverso quest’ultima pronuncia, la società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre i contribuenti hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, Equitalia Cerit Spa denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, il debitore originario dante causa degli odierni ricorrenti e destinatario della notifica delle cartelle non le aveva nè pagate nè impugnate e una volta deceduto, l’agente della riscossione avrebbe provveduto a rinotificare le cartelle di pagamento agli eredi, coobbligati in solido. Il concessionario ha richiamato le relate di notifica delle cartelle inviate al debitore originario, già prodotte in atti, mentre invece alcune cartelle sarebbero state notificate direttamente agli eredi; infine, concludeva, che l’eccezione di prescrizione del credito impositivo, doveva essere rivolto agli enti impositori.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto il concessionario non ha riportato in ricorso le relate di notifica delle cartelle sulla cui base ha fondato, in questa sede, i propri assunti in termini di rispetto dei termini decadenziali, nè ha indicato la loro collocazione topografica nell’ambito della documentazione afferente ai giudizi di merito, nè le ha allegate (quantomeno in copia), ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4. E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, la nuova previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (come avvenuto nel caso di specie relativo alla proposizione di un regolamento di competenza avverso un provvedimento di sospensione del processo) (Cass. ord. n. 220535/09, 26174/14, Cass. sez. un. ord. n. 7161/10, Cass. sez. un. 28547/08). Nel caso di specie, l’agente della riscossione poggia le proprie difese, sull’esistenza delle menzionate relate, la cui effettiva produzione anche nei gradi di merito è contestata, di talchè questa Corte non è messa in condizione di verificare il rispetto dei termini decadenziali, circostanza esclusa dalla CTR e che fonda la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Condanna Equitalia Cerit SpA, in persona del legale rappresentante a pagare ai contribuenti in solido, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nella somma di Euro 1.300,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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