Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21849 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16828-2010 proposto da:

D.C.A. (OMISSIS), R.R.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TACITO 23,

presso lo studio dell’avvocato DEL BUFALO LAURA, che le rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

DAG SRL in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 36/A, presso lo studio dell’avvocato PISANI FABIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato EQUIZZI AGOSTINO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 503/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

2.4.09, depositata il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

La Corte d’appello di Palermo, sezione lavoro, con sentenza depositata il 4.5.2009, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, rigettava le domande proposte da R.G. – al quale in appello erano subentrati gli eredi D.C.A. e R.R. – contro la DAG s.r.l., dirette a conseguire il pagamento di conguagli retributivi per un dedotto rapporto di lavoro subordinato e a contestare il licenziamento orale che sarebbe stato intimato il 26.10.2001.

I suindicati eredi del R. hanno proposto ricorso per cassazione. La D.A.G. s.r.l. resiste con controricorso.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile, in quanto notificato il 17.6.2010 sulla base di richiesta in pari data e quindi dopo il decorso del termine di decadenza annuale di cui all’art. 327 c.p.c. Ciò tenuto presente che alle cause in materia di lavoro non si applica la sospensione feriale dei termini, neanche ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 749/2007).

Del controricorso non può essere verificato il regolare perfezionamento, non essendo stata prodotto l’avviso di ricevimento della relativa notificazione a mezzo posta. Non devono quindi essere liquidate spese del giudizio in favore della parte resistente, di cui non è intervenuta ulteriore attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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