Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21848 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22830-2016 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS) in persona dei procuratori speciali

Dott.ri C.P. e P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASS.NI COOP ARL in persona del Procuratore Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso

lo studio dell’avvocato LORETTA INNAMORATI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ CATTOLICA ASSICURAZIONI COOP ARL, S.R., DUOMO

UNIONE ASSICURAZIONI SPA VERONA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

PROVINCIA RELIGIOSA S. PIETRO ORDINE OSPEDALIERO S. GIOVANNI DI DIO

FATEBENEFRATELLI in persona del legale rappresentante pro tempore

Fra P. (al secolo ” M.”) Dott. CI., domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIANO MARIA POMPA;

– ricorrente incidentale –

contro

CATTOLICA ASS.NI COOP ARL in persona del Procuratore Dott.

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7, presso

lo studio dell’avvocato LORETTA INNAMORATI, che la rappresenta e

difende;

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS) in persona dei procuratori speciali

Dott.ri C.P. e P.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio

dell’avvocato FRANCO TASSONI, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

FATA ASS.NI DANNI SPA, ITALIANA ASS.NI, SOC REALE MUTUA ASS.NI, TUA

ASS.NI SPA, ABC ASSICURA SPA, S.R., S.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4957/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La s.p.a. Generali Italia (già INA Assitalia s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione contro la Provincia Religiosa di S. Pietro dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli (di seguito indicata come PRSP) e nei confronti della Società Cattolica Assicurazioni coop. a r.l., di S.R., della Duomo Assicurazioni s.p.a. e della Verona Assicurazioni s.p.a., avverso la sentenza del 4 settembre 2015 della Corte di Appello di Roma.

1.1. Con tale sentenza è stato rigettato l’appello della ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Roma del 18 gennaio 2011, la quale – provvedendo sulla domanda introdotta dalla S. contro la PRSP per ottenere, nel presupposto della responsabilità dei suoi sanitari, il risarcimento dei danni sofferti a seguito di un intervento di “Addomininoplastica invertita”, cui si era sottoposta nel dicembre del 2000, nonchè sulle chiamate in garanzia fatte dalla convenuta, in forza di una polizza assicurativa vigente per il periodo dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2001 nei confronti della Cattolica in coassicurazione con la Verona Assicurazioni, di altra polizza vigente sempre in confronto della stessa Cattolica per il periodo dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, e, in forza di altra polizza assicurativa che era stata in vigore dal 31 dicembre 1998 al 31 dicembre 2000, nei confronti della Generali Italia (già Ina Assitalia) in coassìcurazione con la Fata, la Reale Mutua Assicurazioni e l’Italiana Assicurazioni – aveva, nella contumacia della Verona Assicurazioni e della Fata: a) accolto la domanda attorea e condannato la PRSP al risarcimento dei danni alla S.; b) nonchè accolto la domanda di manleva della PRSP, avanzata nei confronti della Generali, della Fata, della Reale Mutua Assicurazioni e della Italiana Assicurazioni.

L’accoglimento di quella domanda di manleva avveniva previo rigetto dell’eccezione proposta dalle assicurazioni con l’invocazione di una clausola di c.d. claims made: tale clausola veniva, infatti, ritenuta vessatoria.

2. La sentenza di primo grado veniva appellata in via principale dalle dette società assicuratrici. Si costituiva la PRSP, la quale, oltre a chiedere il rigetto dell’appello principale, in via di appello incidentale condizionato, chiedeva, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale, che fossero accolte le altre domande di manleva. Si costituiva, altresì, la Cattolica, mentre rimanevano contumaci la S., la Duomo Assicurazioni e la Verona Assicurazioni.

3. Il ricorso è stato notificato, come si evince dalla relata di notifica, alla PRSP, alla Cattolica, alla Tua Assicurazioni, indicata come “già Duomo UNI ONE Assicurazioni” a seguito di fusione per incorporazione, alla Cattolica, “quale cessionaria del portafoglio assicurativo ed avente causa di Verona Assicurazioni s.p.a., alla Fata Assicurazioni Danni s.p.a., alla Italiana Assicurazion s.p.a e alla Società Reale Mutua Assicurazioni s.p.a..

4. Al ricorso, che propone due motivi, hanno resistito con separati controricorsi la PRSP, che ha svolto ricorso incidentale condizionato (ed ha notificato l’atto alla Generali, alla Cattolica, alla Reale Mutua, alla Italiana Assicurazioni, alla Fata, alla Tua Assicurazioni, alla ABC Assicura s.p.a., indicandola come già Verona Assicurazioni, e alla S.) e la Cattolica (che ha notificato il suo controricorso alla Generali, alla PRSP, alla Reale Mutua, alla Italiana Assicurazioni, alla Fata, alla Tua Assicurazioni e alla ABC Assicura s.p.a., indicandola come “nuova ragione sociale di Verona Assicurazioni).

Al ricorso incidentale condizionato della PRSP, che è affidato a cinque motivi, hanno resistito con separati controricorsi la Cattolica e la ricorrente principale.

5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 e, in vista dell’adunanza della Corte, sono state depositate memorie dalle due ricorrenti, le quali hanno anche depositato documenti ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

6. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare si rileva che il ricorso incidentale dev’essere esaminato unitamente a quello principale, in seno al quale è stato proposto.

2. Il primo motivo del ricorso principale deduce “in merito alla questione della predisposizione unilaterale della disciplina contrattuale poi ritenuta vessatoria – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1341,2697,2727 e ss. c.c.”.

Esso concerne la sentenza impugnata “nella parte in cui la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto che la stipula del contratto su carta intestata Ina Assitalia fosse sufficiente a ritenere sussistente il requisito di cui all’art. 1341 c.c., comma 2; ciò in violazione del principio per cui, in tema di condizioni generali, non basta la predisposizione unilaterale del contratto (già insussistente nel caso di specie), ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate, mediante appositi strumenti (moduli o formulari), in vista della utilizzazione per una serie indefinita di rapporti; aspetto, questo, non solo non ricorrente nel caso di specie, ma neppure scrutinato dalla corte territoriale”.

Vi si censura – in sostanza – la sentenza impugnata là dove ha considerato che il contratto fosse riconducibile alla fattispecie dell’art. 1341 c.c. in funzione della successiva valutazione di vessatorietà della clausola c.d. claims made.

2.1. Con il secondo motivo si deduce “in merito alla questione della vessatorietà della clausola claims made contenuta nel contratto di assicurazione Generali Italia (già Ina Assitalia) – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli artt. 1341 e 1419 c.c.”.

Il motivo concerne la sentenza impugnata “nella parte in cui la Corte d’Appello di Roma ha erroneamente ritenuto che, nell’ambito di un regime temporale claims made, la facoltà di recesso concessa ad Ina Assitalia le avesse consentito di escludere e/o comunque limitare la propria responsabilità in relazione al sinistro; nonchè nella parte in cui, ritenuta la vessatorietà ex art. 1341 c.c., ha dichiarato la inefficacia non già della condizione contrattuale che prevedeva il diritto di recesso (anche perchè specificamente sottoscritta dalla assicurata), bensì di quella disciplinante il regime temporale claims made”.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale la PRSP deduce “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5)”, sotto il profilo che la corte territoriale – pur avendolo la PRSP dedotto nella conclusionale e documentato con produzione ad essa allegata – non avrebbe esaminato l’esistenza di un giudicato esterno nascente in forza della sentenza del Tribunale di Roma n. 785 del 2013, resa in un giudizio in cui essa ricorrente aveva fatto valere pretese di manleva, riguardo all’efficacia sia della polizza n. (OMISSIS) corrente con Ina Assitalia sia della polizza n. (OMISSIS) corrente con la Cattolica Assicurazioni e alla natura vessatoria della clausola claims made presente nelle polizze. In detto giudizio il Tribunale capitolino aveva condannato le dette società a manlevare in forza delle dette polizze la PRSP in relazione ad un sinistro intervenuto nell’arco temporale previsto dalle polizze e con riferimento ad una richiesta presentata alla stessa assicurata oltre il termine di validità delle polizze.

Si lamenta, dunque, che detta eccezione di giudicato esterno, che sarebbe stata rilevabile in ogni stato e grado del processo, non sarebbe stata esaminata dalla sentenza qui impugnata.

Il motivo, che è dedotto, peraltro, pure con riferimento alla posizione della Cattolica e, dunque, riguardo alla domanda di manleva contro di essa, ha natura, nella prospettazione della PRSP, subordinata, ma, ponendo una questione di giudicato esterno e dunque rilevabile d’ufficio in quanto assunta come introdotta nel processo di merito, in realtà l’allegazione che prospetta sarebbe esaminabile in via diretta e preliminare rispetto all’esame dei motivi dello stesso ricorso principale.

3.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce: “eccepita vessatorietà/inefficacia della condizione ciaims made in quanto contenente una limitazione di responsabilità dell’assicuratore, già in altra parte del testo di polizza individuata (“oggetto dell’assicurazione” art. 13), anche per quel che riguarda il tempo di accadimento dei fatti che la implicano. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5)”.

Con un terzo motivo si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5)”, in merito “all’eccepita nullità (della clausola) claims made ai sensi dell’art. 2965 c.c.”.

Con il quarto motivo si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5)”, in merito “all’eccepita nullità (della clausola) claims made per violazione del principio di buona fede”.

I tre motivi si dolgono, il secondo sotto il versante dell’inefficacia, gli altri due sotto quello della nullità, di vizi della clausola claims made che sarebbero stati dedotti e non esaminati dalla corte territoriale perchè essa ha ritenuto la vessatorietà sotto il profilo censurato dal ricorso principale. I tre motivi, dunque, pongono questioni rimaste assorbite e riguardo alle quali la ricorrente incidentale non ha posizione di soccombenza nemmeno virtuale proprio per tale ragione.

3.2. Con il quinto motivo è denunciato “omesso esame della validità della polizza Cattolica n. (OMISSIS) a coprire in manleva il danno subito dall’attrice S. in relazione agli interventi sulla stessa praticati sotto le date 21.12.2000/11.7.2001 (art. 360, comma 1, n. 5)”.

Il motivo è così illustrato: “In primo grado la Provincia Religiosa aveva dedotto come anche la polizza Cattolica n. (OMISSIS) (in coassicurazione con la Verona Ass.ni e Duomo), con validità 31.12.2000/31.12.2001 con effetto retroattivo al triennio precedente coprisse l’intervento a cui ebbe a sottoporsi l’attrice S. (il “fatto” contestato è del 21.12.2000/11.7.2001 (interventi e contestuali cure). Singolarmente il Giudice di primo grado così “liquidava” la questione: “…. Deve invece ritenersi respinta la domanda di manleva nei confronti della Soc. Cattolica e Verona Ass.ni e Duomo Ass.ni essendosi accertato che il fatto generativo del danno è da ricondurre al primo intervento eseguito nel 2000″ (sentenza pag. 18)”. Sul punto veniva proposto appello incidentale condizionato per vedere condannata anche tale Compagnia. La Corte di Appello, su tale indicato punto chiude la sentenza dichiarando “assorbito l’appello incidentale condizionato dalla Provincia Religiosa” (sentenza pag. 6). Orbene, è di tutta evidenza, salvo ogni diversa valutazione della clausola claims made, che, in ogni caso, anche Cattolica Ass.ni debba essere dichiarata tenuta a manlevare la concludente Provincia Religiosa in ordine al sinistro de quo, attesa la piena validità, ratione temporis, della polizza Cattolica”.

3.2.1. Questo motivo, che è rivolto a differenza degli altri, contro la Cattolica, è un motivo di ricorso con cui si censura una valutazione di assorbimento, così sembrando sostenersi che quest’ultima sarebbe stata erronea. Ma anch’esso – ancorchè sotto tale profilo, cioè a stare alla sua illustrazione, paia sottendere una critica non condizionata all’esito del ricorso principale e, dunque, tendente a censurare una soccombenza effettiva, atteso il riferimento ad altro rapporto processuale rispetto a quello oggetto del ricorso principale – in realtà, sia in ragione dell’espressa dichiarazione di subordinazione che apre l’esposizione dei motivi di ricorso incidentale a pagina 20 del controricorso, sia per l’espresso ribadire la richiesta di esame subordinato in chiusura dell’atto a pagina 35, deve intendersi come motivo da esaminarsi solo in caso di accoglimento del ricorso principale.

4. In via preliminare, va rilevato che il ricorso incidentale condizionato ha natura di impugnazione incidentale tardiva, essendo stato notificato quando ormai il termine lungo decorso dalla pubblicazione della sentenza impugnata era ormai scaduto.

La sentenza, infatti, è stata pubblicata il 4 settembre 2015 e il termine lungo, applicabile alla stregua del tenore dell’art. 327 anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, veniva a scadere il 5 ottobre 2016 (giorno in cui risulta notificato il ricorso principale), al lordo della sospensione feriale dal 1 al 31 agosto del 2016.

La notifica del controricorso è avvenuta, invece, a novembre del 2016.

5. I due motivi del ricorso principale non debbono essere esaminati, in quanto si deve rilevare l’esistenza di tre concordi giudicati esterni in punto di efficacia della polizza assicurativa fra la ricorrente principale e la PRSP e di affermazione della efficacia e validità della clausola claims made con esclusione, in particolare, della sua natura vessatoria. La loro rilevazione ed anzi già soltanto quella del primo verificatosi in senso temporale, somministrando una vera e propria regola giuridica nell’apprezzamento della polizza, alla quale si deve in questa sede dare rilievo, rende la sentenza qui impugnata ingiusta là dove ha considerato vessatoria la clausola e ciò al di là dell’esame dei motivi proposti dalla Generali, in quanto la regola emergente dal giudicato assume rilievo assorbente e preliminare in sede di loro scrutinio.

5.1. Uno dei tre giudicati, quello che opera per primo temporalmente, la cui possibile futura sopravvenienza era stata adombrata già nel ricorso dalla ricorrente principale, è stato determinato dalla pronuncia da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, successivamente alla notificazione del ricorso, della sentenza n. 24645 del 2016 del 2 dicembre 2016.

Tale sentenza è stata pronunciata sul ricorso iscritto al n. r.g. 5472 del 2014, proposto dalla PRSP, per quanto interessa, avverso la sentenza n. 4283 del 29 luglio 2013 dalla Corte d’Appello di Roma. In detto giudizio il giudice di primo grado, cioè il Tribunale di Roma, a seguito dell’accoglimento di una domanda risarcitoria per responsabilità professionale medica proposta contro la PRSP (e un medico dipendente) aveva pronunziato anche la condanna in manleva dell’allora Assitalia, quale assicuratrice della responsabilità civile della convenuta chiamata in causa dalla PRSP in forza e nei limiti della polizza n. (OMISSIS). La sentenza di primo grado era stata appellata in via principale dall’assicuratrice ed in via incidentale dal danneggiato e la corte capitolina aveva accolto l’appello principale, escludendo il carattere vessatorio e ogni altro profilo di invalidità o inefficacia della clausola “claims made” apposta alla polizza, così rigettando la domanda di manleva proposta dalla PRSP.

La citata sentenza delle Sezioni Unite, nel paragrafo C) della motivazione, provvedendo sul ricorso della PRSP con riguardo al secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso proposto dalla PRSP, ne ha disposto il rigetto, così determinando il passaggio in cosa giudicata della citata sentenza di appello.

I detti motivi, come emerge dalla sentenza, avevano il seguente tenore: il primo deduceva “violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1917 c.c. (ex art. 360 c.p.c., n. 3)”, nella parte in cui la sentenza di appello aveva disatteso “la natura vessatoria della clausola, negando l’atipicità del contratto assicurativo rispetto al modello legale previsto dall’art. 1917 c.c.”; con il terzo e quarto motivo, ci si era doluti di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1341, 1917, 2964 e 2965 (art. 360 c.p.c., n. 3), sotto il profilo della negata natura vessatoria della clausola anche a volere riconoscere l’atipicità del contratto rispetto al modello legale, sotto il profilo tanto della limitazione della responsabilità (terzo motivo), quanto della limitazione alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi (quarto motivo)”; il quinto motivo censurava la sentenza “per violazione e falsa applicazione dell’art. 2965 c.c., come pure per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostenendo la nullità della clausola, che impone(va) decadenze dall’esercizio del diritto, incompatibili con l’esercizio del diritto dell’assicurato”.

Le Sezioni Unite, prendendo posizione sui ricordati motivi, nel paragrafo C), li hanno rigettati: si vedano i subparagrafi da 21 a 26.

Nel subparagrafo 27 hanno, poi, anche notato, alludendo alla prospettazione della rilevanza del recesso ad nutum previsto nella polizza, che nella sentenza qui impugnata ha assunto rilevanza per il giudizio di vessatorietà della clausola claims, “che nessuna ulteriore eventuale questione proposta per la prima volta con una delle memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., come ad esempio quella della rilevanza del recesso ad nutum da parte dell’assicuratrice nel complessivo equilibrio del sinallagma contrattuale, sarebbe ammissibile, visto che il ruolo di quelle memorie è soltanto quello di illustrare le tesi già ritualmente proposte e non quello di ampliare il tema della decisione di questa Corte di legittimità”.

5.2. Ebbene è palese che il passaggio in cosa giudicata della sentenza della corte capitolina scrutinata dalle Sezioni Unite rappresenta un giudicato esterno che, al di là della stessa legittima deduzione nella memoria da parte della ricorrente principale, questa Corte avrebbe, essendo stato determinato da una propria sentenza, dovuto rilevare d’ufficio (ex multis: Cass., Sez. Un., n. 26482 del 2007, secondo cui: “Nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del “ne bis in idem”, ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario”).

Si tratta di giudicato che sull’operatività della clausola claims made e, quindi, sulla sua piena vigenza fra le parti stipulanti, cioè la PRSP e la Generali, ha determinato l’assorbimento di ogni questione, sia essa di inefficacia ai sensi dell’art. 1341 c.c., sia essa di nullità o di altra ragione invaliditrice.

Sotto il primo aspetto la formazione del giudicato ha efficacia preclusiva anche delle ragioni incidenti sull’operatività della clausola che sono state ritenute fondate dalla sentenza qui impugnata e riguardo alle quali sono dedotti i due motivi del ricorso principale. Dette ragioni, inerenti alla rilevanza della previsione del recesso ad nutum, avrebbero dovuto farsi valere dalla PRSP nel giudizio deciso dalla sentenza esaminata dalle Sezioni Unite.

In sede di chiamata in manleva effettuata nel giudizio deciso da quella sentenza la PRSP, di fronte alla invocazione da parte dell’allora Assitalia della clausola claims made, avrebbe dovuto controeccepire ogni profilo relativo alla sua inoperatività e, dunque, anche quello discendente dalla previsione del recesso e, per i profili rilevabili d’ufficio, parimenti la loro rilevazione, ove possibile, avrebbe dovuto farsi in quel giudizio.

L’estensione del giudicato sulla validità ed efficacia della clausola, d’altro canto, non postulava che, di fronte all’eccezione di sussistenza della clausola, la controeccezione in proposito, per essere idonea a determinare una decisione con efficacia di cosa giudicata sulla clausola e sulla sua incidenza sulla polizza sotto ogni aspetto, fosse trasformata in una domanda riconvenzionale di accertamento della sua inefficacia o della sua invalidità, sì che l’essere rimasta eventualmente sul piano della mera controeccezione possa dirsi ragione per cui il giudicato determinato dalla sentenza delle SS.UU. concernerebbe solo la pretesa di manleva fatta valere nel relativo giudizio.

Vi osta il principio di diritto secondo cui: “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo” (Cass., Sez. Un., n. 13916 del 2006, che espressamente proclamò tale principio anche peri rapporti di durata; in senso conforme: Cass. nn. 8650 del 2010, 20629 del 2016, 25269 del 2016; nonchè Cass. n. 11754 del 2018, pronunciata in un giudizio coinvolgente gli stessi ricorrenti e di cui fra breve).

Tanto si osserva non senza doversi rilevare che nessuna delle parti ha posto la relativa questione, cioè ha precisato se la questione della validità ed efficacia della clausola rimase su un piano di eccezione o, per iniziativa della stessa assicuratrice o della PRSP si trasformò in domanda. Si deve anzi rilevare che dal tenore della sentenza di primo grado siccome riportato dal ricorso principale e dalla sentenza emerge che il primo giudice espressamente dichiarò la nullità della stessa, il che sottende che vi doveva essere stata una domanda o riconvenzionale o nella forma della reconventio reconventionis.

Mette conto di rilevare che il giudicato nascente dalla citata sentenza delle Sezioni Unite si è formato successivamente alla proposizione del ricorso in decisione e, dunque, è escluso che la sentenza impugnata sia stata pronunciata contro di esso, sì da dovere essere impugnata con il mezzo della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5.

5.3. La ricorrente principale con la memoria ha invocato anche l’esistenza di altro giudicato esterno, che ha prodotto e che è costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4308 del 5 dicembre del 2016. Tale giudicato si sarebbe formato anch’esso nel senso di affermare la validità della clausola claims made e ciò sempre dopo la notificazione del ricorso in esame.

Effettivamente, al contrario di quanto deduce nella sua memoria la PRSP (che nella sua memoria adduce che la manleva verso la Generali sarebbe stata negata dalla sentenza per mancata prova del premio: lo è stata, infatti, anche con questa alternativa ratio decidendi), la citata sentenza, come emerge dalle pagine 6-7, ha espressamente affermato la piena validità ed efficacia della clausola claims made di cui alla nota polizza e lo ha fatto in un giudizio in cui pure la PRSP aveva esercitato manleva contro la Ina Assitalia.

L’esistenza del giudicato esterno è, dunque, anche dimostrata dall’allegazione di detta sentenza di merito, ancorchè meramente ad abundantiam rispetto alla sua conclamata emergenza dalla sopra citata, sentenza delle Sezioni Unite.

5.4. Il Collegio rileva, inoltre, che nella memoria la Generali ha anche dedotto la sopravvenienza nelle more di un terzo giudicato, che comunque questa Corte avrebbe dovuto rilevare d’ufficio emergendo esso dalla propria giurisprudenza (si veda la citata sentenza delle SS.UU.): esso emerge da Cass. n. 11754 del 2018, già citata, la quale ha giudicato in un giudizio coinvolgente le odierne ricorrenti principale e incidentale ed ha affermato espressamente l’esistenza del giudicato nascente dalla già ricordata sentenza della Corte di Appello di Napoli (pag. 26).

Va detto anzi che la stessa sentenza ha anche dato atto dell’esistenza del giudicato esterno nel rapporto fra le dette ricorrenti sul modo di essere della polizza n. (OMISSIS) in forza della sentenza delle SS.UU. n. 24645 del 2016.

5.5. La rilevazione dell’esistenza del giudicato esterno già emergente dalla sentenza delle Sezioni Unite sulla polizza ora detta determina l’erroneità della sentenza impugnata nel rapporto processuale fra ricorrente principale e ricorrente incidentale senza che occorra scrutinare i motivi proposti con il ricorso principale.

Tale illegittimità rende privi di rilievo i primi quattro motivi del ricorso incidentale condizionato, i quali concernono sempre l’efficacia e la validità della polizza. Essi, concernendo questioni al riguardo rimaste assorbite nel giudizio di merito, non avrebbero potuto essere scrutinati da questa Corte, che, una volta cassata la sentenza in accoglimento del ricorso principale, avrebbe dovuto rimetterne la cognizione e l’esame al giudice di rinvio.

Senonchè, la rilevazione dell’esistenza del giudicato esterno sulla validità ed efficacia della clausola claims made evidenzia una ragione in iure che rende inutile lo svolgimento del giudizio di rinvio sulla pretesa di manleva esercitata dalla PRSP verso la Generali, in quanto è idonea a giustificare in iure la reiezione della domanda e ciò anche perchè le ragioni di pretesa invalidità rimaste assorbite risultano irrilevanti per effetto della sopravvenuta (al ricorso) formazione del rilevato giudicato esterno sulla validità della clausola claims made.

Ciò è vero in primo luogo per le questioni di validità della clausola poste con il secondo, terzo e quarto motivo.

Ma è vero anche per la questione dell’esistenza del giudicato esterno determinato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 785 del 2013.

Essendosi formato tale giudicato esterno anteriormente a quello contrario emergente dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24645 del 2016 (ribadito altresì dalle due sentenze successive di cui si è discorso sopra), in questa sede rimane superato da esso sulla base del principio di diritto secondo cui, nel caso di giudicati contrastanti sulla stessa questione, prevale il secondo formatosi in senso temporale, a condizione che non sia rimosso con il mezzo della revocazione, ove possibile (ex multis, da ultimo, Cass. (ord.) n. 13804 del 2018: “Ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purchè la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione peraltro ammessa esclusivamente ove la decisione oggetto della stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato”). Nella specie, peraltro, il secondo giudicato sul piano temporale, in quanto nascente da sentenza della Corte di Cassazione, nemmeno sarebbe stato assoggettabile a revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5.

Tanto esime dal considerare la controeccezione svolta nel controricorso al ricorso incidentale dalla ricorrente principale nel senso che il giudicato esterno nascente dalla sentenza napoletana avrebbe potuto, in ragione della sua formazione, essere dedotto nel giudizio deciso dalla sentenza qui impugnata prima che con la conclusionale, cioè all’udienza di precisazione delle conclusioni, sicchè la deduzione sarebbe stata tardiva. Con la conseguenza che sarebbe stata irrilevante nel relativo giudizio e si sarebbe dovuta far valere con il mezzo della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5 e non in questa sede di legittimità.

Ebbene, non essendo necessari accertamenti di fatto per rilevare quanto appena osservato in ordine a tutte le questioni rimaste assorbite ricorrono le condizioni per decidere nel merito e, in accoglimento dell’appello della Generali e in riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda di manleva nei confronti della stessa.

Dunque, in accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata è cassata in relazione alla statuizione di rigetto dell’appello della Generali.

Pronunciando nel merito, questa Corte accoglie tale appello e rigetta la domanda di manleva della PRSP contro la Generali.

5.6 La sentenza di appello resta ferma quanto alle altre coassicuratrici.

Queste le ragioni.

Nel caso di coassicurazione le posizioni dei coassicuratori, sussistendo un’obbligazione parziaria, restano distinte, tanto che non ricorre una situazione di litisconsorzio necessario (si veda Cass. n. 3986 del 1989, secondo cui: “Nel caso di coassicurazione, cioè di garanzia assunta da più assicuratori per quote determinate (art. 1911 c.c.) ciascun assicuratore e contrattualmente obbligato nei limiti della quota di sua pertinenza, anche quando il contratto sia formalmente unico, restando conseguentemente esclusa, per l’esistenza di separati rapporti assicurativi nonostante l’unicità del contratto, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli assicuratori, ove la domanda sia stata proposta nei confronti di uno solo di essi. (V 6684/87, mass n 454905; (V 1372/87, mass n 450830; (V 2923/83, mass n 427840)”; adde, Cass. n. 9786 del 1995, secondo cui: “La norma dettata dall’art. 354 c.p.c., la quale dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice nel caso (fra gli altri tassativamente previsti) in cui riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, si riferisce solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario. Tale situazione non è configurabile quando la garanzia assicurativa viene assunta in “coassicurazione”, e cioè ripartita per quote determinate tra più assicuratori, poichè in tal caso ciascun assicuratore è obbligato, nei confronti dell’assicurato, solo nei limiti della quota di sua pertinenza, anche se unico è il contratto da essi sottoscritto (art. 1911 c.c.), e questo esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti, ove la domanda sia stata proposta contro uno di essi soltanto”).

Nel caso in esame è vero che la domanda di manleva è stata proposta contro tutte le coassicuratrici e che tutte avevano eccepito l’esistenza della clausola di claims made, ma ciò, in ragione della parziarietà della obbligazione di ciascuna non rende estensibile la decisione ottenuta al riguardo da una di esse alle altre.

D’altro canto, non consta che la Generali Italia avesse agito su delega pure per le altre e comunque non lo ha fatto in questa sede di giudizio di legittimità.

6. L’accoglimento del ricorso principale potrebbe comportare che anche il quinto motivo di ricorso incidentale, rivolto contro la Cattolica, non dovrebbe essere esaminato, ma rimesso al giudice di rinvio, dato che concerne un appello dichiarato assorbito.

La Cattolica ha però eccepito che l’appello in questione era inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e la questione risulta esaminabile, inerendo alla possibile formazione della cosa giudicata formale sulla sentenza di primo grado. Sarebbe stata anzi sotto tale profilo esaminabile d’ufficio da questa Corte.

Ora, l’esame dell’atto di appello incidentale condizionato (per la verità definito “subordinato”) palesa che esso effettivamente risultava proposto in violazione dell’art. 342 c.p.c..

Infatti, il suo tenore risulta, come da verifica della comparsa di costituzione recante l’appello incidentale, il seguente: “a garantire la Provincia Religiosa è stata chiamata in causa – in primo grado – anche la Cattolica Ass.ni, presso la quale la Provincia medesima era assicurata con polizze n. (OMISSIS) (in coassicurazione con la Verona Ass.ni e Duomo), con validità 31.12.2000/31.12.2001 e n. 3853 con validità dal 01.01.2004/31.12.2004 (prorogata al 31.12.2005), entrambe con effetto retroattivo al triennio precedente. Il “fatto” contestato è del 21.12.2000/11.7.2001 (interventi e contestuali cure). Le polizze(sic) de quibus avente retroattività triennale coprono pienamente il sinistro de quo. Alla stregua, ove comunque assolta l’Assitalia, non potrà che essere tenuta alla manleva la cattolica Ass.ni. Sul punto si propone appello incidentale”.

Detto tenore, da apprezzarsi secondo il paradigma dell’art. 342 c.p.c. anteriore a quello vigente, avuto riguardo all’epoca di proposizione dell’appello, risulta del tutto privo di alcuna argomentazione giustificativa in iure della postulata manleva non cogliendosi essa nemmeno in via di implicazione nella scansione delle date di vigenza delle polizze. Inoltre, nemmeno il detto appello, risolvendosi in una prospettazione subordinata e rimasta non scrutinata conteneva richiami alle eventuali ragioni giuridiche addotte nell’atto di chiamata in garanzia.

La rilevazione della fondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello comporta la possibilità di pronunciare sul merito l’inammissibilità del detto appello condizionato e ad essa il Collegio procede facendo luogo a tale declaratoria.

7. Conclusivamente, la Corte accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata in relazione alla statuizione di rigetto dell’appello della Generali. Pronunciando sul merito dell’appello della Generali lo accoglie e rigetta la domanda di manleva della PRSP contro di essa. Pronunciando sull’appello incidentale condizionato della PRSP contro la Cattolica lo dichiara inammissibile.

Le spese di tutti i gradi fra Generali e PRSP si intendono compensate, atteso che sulla materia del contendere ha avuto rilevanza la vexata quaestio della c.d. clausola claims made. Tale circostanza giustifica la compensazione delle spese di appello e del giudizio di cassazione anche nel rapporto fra PRSP e Cattolica.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale e cassa la sentenza impugnata in relazione alla statuizione di rigetto dell’appello della Generali. Pronunciando sul merito dell’appello della Generali lo accoglie e rigetta la domanda di manleva della PRSP contro di essa. Pronunciando sull’appello incidentale condizionato della PRSP contro la Cattolica lo dichiara inammissibile. Compensa le spese di tutti i gradi fra Generali e PRSP. Compensa le spese di appello e del giudizio di cassazione nel rapporto fra PRSP e Cattolica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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