Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21848 del 20/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 20/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 20/10/2011), n.21848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16051-2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA

SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI

CLAUDIO giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 831/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

12/06/09, depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

Impugnati da C.R. davanti al Tribunale di Firenze alcuni contratti di lavoro intercorsi tra il medesimo e la s.p.a.

Poste Italiane, il Tribunale dichiarava la nullità del termine finale apposto al primo dei suindicati contratti in questione, svoltosi dal 2.8.1997 al 30.9.1997/ e condannava l’azienda al pagamento della retribuzione dalla data di notificazione del ricorso giudiziale.

A seguito di appello delle Poste, la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza impugnata.

Rilevava che il contratto a termine sopra indicato, stipulato in relazione all’esigenza di “espletare il servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, doveva ritenersi illegittimo, quanto all’apposizione del termine, in relazione all’eccezione di mancato rispetto delle percentuali massime di ricorso ai contratti a termine previste dalla contrattazione collettiva. Infatti doveva ritenersi che, il relativo onere probatorio, gravante sul datore di lavoro, non era stato assolto dalla società appellante.

Quanto all’eccezione di “mutuo consenso” sulla risoluzione del rapporto, doveva rilevarsi che i lavoratori delle Poste erano chiamati anche con intervalli di mancata – prestazione di anni, cosicchè era del tutto verosimile che essi si astenessero dall’instaurare una controversia o una rivendicazione nella speranza di ottenere una nuova chiamata. Peraltro, nella specie il C. era stato richiamato nel 2000 e nel 2001 e un verbale di mancata conciliazione in data 17.1.2001 attestava la mancanza di accettazione di un “licenziamento” da parte sua.

La Società Poste Italiane ricorre per cassazione con tre motivi.

L’intimato resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.

Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 e segg. c.c., oltre a vizi di motivazione, censura la tesi, attribuita al giudice a quo, secondo cui, per riportare a razionalità il sistema, si dovrebbe correlare la facoltà di introdurre nuove causali di contatto a termine L. n. 56 del 1987, ex art. 23 a una precisa limitazione temporale.

Il motivo è qualificabile come inammissibile in quanto non correlato alla motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 1372 c.c., commi 1 e 2, nonchè vizi motivazione, propone censure relative alla ipotesi di una risoluzione dei rapporti di lavoro per mutuo consenso. Si sostiene in linea di principio la valutabilità alla stregua di una dichiarazione risolutoria un comportamento protratto che si risolva nella totale mancanza di operatività del rapporto di lavoro e si lamenta la mancata considerazioni di elementi della fattispecie come la breve durata del contratto a termine, la mancanza di contestazioni del lavoratore circa la conclusione del rapporto e l’accettazione da parte sua del TFR, la proposizione di contestazione dopo molti anni.

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato (sul presupposto dell’illegittima apposizione al relativo contratto di un termine finale ormai scaduto) per la con figurabilità di una risoluzione del rapporto per mutuo consenso è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè alla stregua delle modalità di tale conclusione, del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (Cass. 23554/2004 e in termini sostanzialmente analoghi numerose altre successive, tra cui Cass. 20390/2007 e 26935/2008; anche Cass. 9924/2009, richiamata nella memoria, si riferisce ad una fattispecie in cui insieme all’inerzia e al passaggio del tempo concorreva una circostanza significativa come il pensionamento dei lavoratori). La Corte d’appello, nel caso in esame ha logicamente motivato la decisione,,sulla base della considerazione di vari elementi della fattispecie, nè nel ricorso tale puntuale motivazione ha formato oggetto di specifica considerazione.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. anche ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, censurando la sentenza per avere ritenuto non provato il rispetto da parte della società della percentuale massima ammessa di rapporti di lavoro a termine, fissata dalla contrattazione collettiva all’epoca applicabile, laddove l’onere della prova relativa graverebbe invece sul lavoratore.

Al riguardo deve rilevarsi che secondo la orami consolidata giurisprudenza di questa Corte è sul datore di lavoro che grava l’onere di provare il rispetto, nelle assunzioni a termine L. n. 56 del 1987, ex art. 23 della percentuale stabilita dalla contrattazione collettiva in esecuzione di quanto disposto dalla legge medesima (cfr. Cass. n. 6010/2009, 839/2010).

In proposito il giudice di appello ha correttamente ritenuto privi di efficacia probatoria gli elenchi prodotti dalla società, la quale omette di indicare quale fosse il loro effettivo contenuto se e in quali termini abbia chiesto di integrare la prova attraverso l’esercizio dei poteri d’ufficio del giudice.

Circa la rilevanza, dedotta nella memoria, dello ius superveniens di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32 in materia di limiti al danno risarcibile in caso di illegittimità della clausola appositiva del termine, in senso ostativo opera la circostanza della mancata formulazione con il ricorso per cassazione di censure specifiche a tale capo della sentenza, in applicazione del principio di diritto secondo cui: “Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare di regola applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perchè, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti; e, dall’altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell’ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi dì ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d’ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorchè dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità” (Cass. n. 10547/2006 e, in termini analoghi, Cass. 4070/2004 e 11894/2004;

cfr., con riferimento alla specie, Cass. n. 65/2011).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, di cui è stata chiesta la distrazione, sono regolate in base al criterio legale della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro trenta per esborsi ed Euro duemila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, distratte agli avvocati Sergio Vacirca e Claudio Lalli.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2011

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