Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21848 del 09/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 09/10/2020), n.21848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34551-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO

D’AQUINO 83, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO LONGO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO MANNO;

– ricorrente –

contro

OLYMPUS ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA, 670, presso

lo studio dell’avvocato PATRIZIA MARINO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati PIETRO FERRARIO, ANDREA PERANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1355/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1355 pubblicata il 17.9.2018 la Corte d’appello di Milano, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 26475 del 2017) ha respinto le domande proposte col ricorso introduttivo di primo grado da V.A., agente della Olympus Italia s.r.l., dirette alla declaratoria di illegittimità della risoluzione dei due contratti di agenzia (relativi a distinte linee di prodotti) e alla condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali:

2. la Corte territoriale, richiamati i principi contenuti nella sentenza rescindente e adottato il criterio della ragione più liquida, ha accertato come legittimamente la preponente avesse azionato, con lettera dell’1.4.2004, la clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 11 lett. e) dei contratti sottoscritti tra le parti, legata al mancato raggiungimento del budget espresso attraverso il fatturato prodotto dalla Olympus s.r.l. nell’anno gestionale di riferimento in virtù dell’attività di intermediazione dell’agente;

3. ha aggiunto, per mera completezza, come la domanda del V. di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dell’immagine professionale fosse priva delle necessarie allegazioni;

4. avverso tale sentenza V.A.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso Olympus Italia s.r.l.;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. col primo motivo di ricorso V.A. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’artt. 1362 c.c., commi 1 e 2, artt. 1366,1367 e 1370 c.c.;

7. col secondo motivo ha censurato la decisione d’appello per erronea, contraddittoria e insufficiente motivazione quanto al significato da attribuire agli accordi intercorsi tra le parti relativamente al budget annuale di riferimento per l’attivazione della clausola risolutiva di cui all’art. 11, lett. e), dei contratti di agenzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

8. ha sostenuto come la Corte di merito avesse omesso di valutare il comportamento tenuto dalle parti fin dai contratti conclusi nel 2000 e di anno in anno rinnovati, fino a quelli relativi all’anno gestionale 2003-2004, oggetto di causa; ha spiegato che la società aveva avuto sempre cura di fatturare per intero e nello stesso anno gestionale tutto quanto prodotto dall’agente, come risultante dai tabulati prodotti nel giudizio di primo grado, dando in tal modo una interpretazione della clausola di cui all’art. 11, lett. e), diversa da quella posta a base della risoluzione e adottata nella sentenza d’appello;

9. ha aggiunto che, se interpretata nel senso fatto proprio dalla Corte di merito, la clausola in oggetto integrerebbe una condizione meramente potestativa ai sensi dell’art. 1335 c.c., e sarebbe affetta da nullità insanabile in quanto attribuirebbe alla società debitrice l’arbitrio se fatturare o meno durante l’anno gestionale quanto prodotto dall’agente, con violazione dell’art. 1367 c.c.;

10. ha poi argomentato la violazione dell’art. 1370 c.c., per essere stati i contratti predisposti dalla società preponente;

11. i motivi, che lo stesso ricorso tratta congiuntamente, sono inammissibili;

12. le censure investono l’interpretazione della clausola contrattuale, sotto diversi profili ed in relazione a diversi canoni ermeneutici, ed è del tutto omessa la trascrizione e produzione dei contratti medesimi, in violazione degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, e art. 369 c.p.c., n. 6, (cfr. Cass. n. 12362 del 2006; n. 4840 del 2006);

13. il ricorrente assume, tra l’altro, che la Corte di merito nell’interpretare i contratti non avrebbe tenuto conto del comportamento delle parti nell’esecuzione dei pregressi rapporti contrattuali ed afferma che la società proponente aveva sempre fatturato per intero e nello stesso anno gestionale tutto quanto prodotto dall’agente. Tuttavia, il predetto non deduce in che modo e in quali atti processuali avrebbe allegato e chiesto di provare tali circostanze, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018);

14. si è più volte affermato che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n. 18795 del 2015; n. 11166 del 2018);

15. neppure può trovare accoglimento la denuncia del vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria in ragione dell’applicabilità del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che limita il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale, con la conseguenza che l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di qualsiasi rilievo del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass., S.U., n. 8053/14); nel caso di specie non si è in presenza di un vizio “così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, dal momento che la motivazione non solo è formalmente esistente come parte del documento, ma le argomentazioni sono svolte in modo assolutamente coerente e logico, sì da consentire di individuare con chiarezza la “giustificazione del decisum”;

16. per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile;

17. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

18. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

 

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