Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21848 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaol – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18237/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

APISOI SERVICE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Ferdinando

Carabba Tettamanti e dall’Avv. Felice Patrizi, con domicilio eletto

in Roma via Condotti, n.91, presso il loro studio;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle

Marche, n. 121/06/10 depositata il 28/5/2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/5/2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle MARCHE che (in seguito, CTR) veniva l’appello dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona (in seguito, CTP) n. 164/05/2007, avente ad oggetto un avviso di irrogazione sanzioni IVA in relazione all’anno di imposta 2001, per l’omessa regolarizzazione di acquisti non fatturati dal cedente nei termini di legge;

– In particolare, l’Amministrazione riteneva che le operazioni di acquisto di materiali contestate non fossero riconducibili ad un contratto di somministrazione, ma fossero vere e proprie cessioni per le quali il momento impositivo ai fini dell’IVA si manifestava al momento del prelevamento dei materiali e non all’atto del pagamento del corrispettivo;

– Il ricorso della contribuente, basato sulla diversa qualificazione contrattuale delle operazioni in termini di somministrazione e, di conseguenza, di differente realizzazione del momento impositivo, veniva accolto dalla CTP e il successivo appello dell’Agenzia rigettato dalla CTR;

– Avverso la sentenza propone ricorso l’Agenzia, affidato a quattro motivi, cui replica la contribuente con controricorso e con memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

– In via preliminare vanno disattese le generiche eccezioni di inammissibilità del ricorso, proposte in controricorso e su cui la contribuente insiste in memoria, in quanto da un lato l’atto introduttivo del giudizio di legittimità è immune da vizi formali nemmeno con precisione evidenziati e, d’altro canto, non sussiste una preclusione sulla qualificazione del rapporto contrattuale tra Api Raffineria di Ancona s.p.a. e Apisoi come contratto di somministrazione, coperta da giudicato; in particolare, la sentenza della CTR Lazio n. 133/09/09 del 19.11.2009 allegata al controricorso non è accompagnata da attestazione della Cancelleria di passaggio in giudicato, e le successive sentenze allegate alla memoria depositata in data 29.3.2018, CTR Marche n. 129/04/11 e n. 131/04/11 (del 4.10.2011 che espressamente richiamano CTR Lazio n. 133/09/09 sulla qualificazione, sono sì accompagnate da attestazione di passaggio in giudicato ma sono rese tra parti diverse; inoltre, non è nemmeno certo che la sentenza della CTR Lazio n. 133/09/09 abbia qualificato proprio il contratto oggetto della presente controversia, in quanto nel corpo motivo di quella sentenza non sono identificati gli estremi del contratto, in termini di oggetto, e data di stipula e, dunque, la pronuncia ben potrebbe riguardare un testo contrattuale diverso da quello su cui qui si controverte;

– Con il primo motivo, si censura la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 61 in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 4 per essersi la CTR limitata ad una “pedissequa e letterale trascrizione del contenuto della decisione di primo grado”;

– Con il secondo motivo, si deduce un ulteriore error in procedendo, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36,comma 2, n. 4 e art. 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essersi la CTR limitata a confermare la sentenza di primo grado sulla base di una “mera astratta indicazione dei fatti di causa e dei fatti di prova dei fatti di causa, omettendo completamente la descrizione dei comportamenti intellettivi adottati per valutare l'(in)idoneità dei fatti addotti come prova dei fatti di causa”;

– Con il terzo motivo, si lamenta, in subordine, l’omessa motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto “le affermazioni della CTR già censurate con i precedenti motivi di ricorso, risultano essere del tutto prive di motivazioni”.

– I motivi, strettamente connessi e, per tale ragione, da trattarsi congiuntamente sono infondati.

– Quanto alla dedotta nullità della sentenza, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che sussiste il vizio di motivazione apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inadeguata a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità, ovvero caratterizzata da un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e da “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 8053/2014);

– Nel caso di specie, premesso che le operazioni contestate dipendono da un contratto misto di global service maintenance (GSM) stipulato in data 23.6.2000 e riformulato in data 8.5.2001, la motivazione della sentenza gravata non è costruita attraverso il mero rinvio alla decisione di prime cure, ed è articolata, oltre che nell’esposizione in fatto, nel secondo capoverso della parte motiva, che qui si riporta per chiarezza: “il contratto oggetto di verifica è chiaramente un contratto di somministrazione e non di cessione di beni, dovendosi ciò desumere dalla circostanza che si è in presenza di pluralità di prestazioni non scindibili, finalizzate ad un’utilità di carattere continuativo e consistente nell’obbligo di svolgere l’attività di manutenzione in coincidenza con le esigenze che si verificano, anche indipendentemente da qualsiasi programmazione e, pertanto, senza poter preventivamente quantificare i beni necessari alla manutenzione”; in buona sostanza la CTR, come già i giudici di primo grado, individua nel contratto atipico di GSM il titolo delle obbligazioni in cui sono dedotte le prestazioni contestate, e lo qualifica in termini di prevalenza del contratto di somministrazione;

– Orbene, la linea di ragionamento, per quanto succinta, non rientra nel paradigma della motivazione apparente, in quanto vi sono adeguati richiami puntuali al caso concreto ai fini della qualificazione del contratto contestato in termini di somministrazione, in particolare la “pluralità di prestazioni non scindibili”, e il fine di “utilità di carattere continuativo e consistente (…)” nell’obbligazione di manutenzione; il fatto che l’Agenzia non concordi con tale qualificazione e con le ragioni esposte non rende la sentenza nulla ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

– Quanto al dedotto vizio motivazionale in relazione alle medesime affermazioni della CTR, la Corte osserva che dallo stesso atto di appello riportato in ricorso, non si evince la contestazione dell’effettuazione di prestazioni periodiche o continuative di cose da parte della contribuente, ma precisazioni compatibili con tale periodicità e continuazione, ossia che: a) i materiali necessari per i lavori di manutenzione vengono acquistati direttamente dall’Api Raffineria presso i propri fornitori, su specifica richiesta di acquisto del-l’Apisoi; b) quest’ultima li preleva direttamente dal magazzino della raffineria e li consegna per l’installazione dalle aziende sub appaltatrici dei lavori; c) il prelievo dei materiali è documentato da un prospetto denominato “prelievo materiale riservato” e, per l’addebito dei materiali, l’Api Raffineria emette periodicamente apposita fattura, oltre la data di consegna dei beni.

– Ciò che l’Agenzia ritiene decisivo nell’atto di appello, al fine di escludere la qualificazione del contratto in termini di somministrazione, è che: “le fatturazioni dei prelievi negli anni 2000 e 2001 aveva una cadenza annuale, successivamente si è trasformata in cadenza infrannuale (ogni nove mesi), quindi si è passati ad una fatturazione riepilogativa trimestrale, per giungere infine ad una fatturazione riepilogativa mensile”, senza prova scritta della modifica;

– Orbene, da quanto sopra discende, da un lato, che l’Agenzia non può ora, in sede di legittimità, contestare utilmente l’effettuazione di prestazioni periodiche o continuative di cose e, dall’altro, la deduzione della modifica della clausola in punto prezzo non è un fatto decisivo ai fini della esclusione della qualificazione negoziale in termini di somministrazione, in quanto non è in discussione che il prezzo fosse elemento del contratto e l’art. 1559 c.c. non richiede per la modifica la prova scritta o forma ad substantiam, nè risulta sia stata adottata dalle parti alcuna forma convenzionale;

– Con il quarto mezzo, si denuncia che “le affermazioni della CTR, già censurate con i precedenti motivi di ricorso, risultano essere inficiate da un palese error in iudicando”, in violazione degli artt. 1362,1363,1559,1655 e 1658 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 2, lett. a), artt. 63 e 64 della Direttiva 28 novembre 2006 n. 112, del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare, si lamenta il fatto che “il giudice di appello ha qualificato le cessioni effettuate dalla società Api Raffineria di Ancona s.p.a. nei confronti della società in epigrafe come afferenti ad un contratto di somministrazione”;

– Il motivo è inammissibile in quanto, sull’interpretazione di atti processuali, come di contratti (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465, Cass. 13 febbraio 2002, n. 2074), quale è il caso di specie irti cui l’Agenzia ritiene di qualificare come compravendita e non come somministrazione, la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando inoltre in ricorso a pena di inammissibilità le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione; dal momento che l’interpretazione di domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, è inibita la deduzione di violazione di legge (Cass. 2 agosto 2016 n.16057, e Cass. SS.UU. 20 novembre 2017 n.27435); nè è dedotto un error in procedendo che potrebbe introdurre una deroga al principio, ove si assuma che l’interpretazione degli atti processuali di secondo grado abbia determinato l’omessa pronuncia su una domanda che si sostiene regolarmente proposta e non venuta meno in forza del successivo atto di costituzione avverso l’appello della controparte, dal momento che la Corte ha il potere-dovere di procedere all’esame e all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti, come ritenuto da Cass. 25 ottobre 2017 n.25259; nel caso di specie l’Agenzia insiste (Un’opera di qualificazione giuridica alternativa a quella fatta propria e motivata dalla CTR che, in applicazione della giurisprudenza sopra richiamata e da cui non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie, è censurabile come vizio motivazionale e non come violazione di legge.

– Al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, secondo soccombenza.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese di lite, liquidate in Euro 10.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA