Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21848 del 01/06/2011

Cassazione civile sez. III, 01/06/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 01/06/2011), n.21848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente –

Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere –

Dott. SARNO Giulio – Consigliere –

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere –

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. presso la Corte d’appello di Bari;

nel proc. c/o:

M.A., nato a (OMISSIS);

M.V., nato a (OMISSIS);

Mo.Va., nata a (OMISSIS)

imputati D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b e D.Lgs. n. 42 del

2004, art. 181;

avverso la sentenza del Tribunale di Lucera, sez. dist. Rodi Gaganico

in data 18.11.10;

Sentita la relazione del cons. Dott. Guicla Mulliri;

Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. SPINACI Sante, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

OSSERVA

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con la sentenza qui impugnata dal P.G., è stata dichiarata l’estinzione per prescrizione di tutti i reati ascritti agli imputati (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) sul rilievo che l’istruttoria dibattimentale non avesse permesso di chiarire quale fosse la data di esecuzione delle opere edilizie abusive.

Avverso tale decisione, il P.G. ha proposto ricorso deducendo un vizio motivazionale rappresentato da un “anacoluto motivazionale con contraddittorietà della motivazione medesima sub specie dell’onus probandi del dies a quo per il decorso del termine prescrizionale”.

Più precisamente, si sottolinea che il reato è stato contestato come commesso “tra il febbraio e l’aprile 2006”, con informativa di reato del 9.11.06 ed ordine di sospensione dei lavori del 17.11.06.

Il giudicante – in conformità con un principio enunciato anche da questa S.C. (Rv. 217575) – ha premesso che, in caso di procedimento per violazione della L. n. 47 del 1975, art. 20, pur restando in capo all’accusa l’onere di provare la data di inizio della prescrizione, “non basta una mera e diversa affermazione dell’imputato a far ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione”.

Nonostante ciò il giudice ha, poi, ugualmente dichiarato la prescrizione dinanzi ad una incertezza probatoria verificatasi all’esito dell’istruttoria dibattimentale volta a verificare la tesi difensiva secondo cui le opere sarebbero state risalenti nel tempo.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2. Motivi della decisione – il ricorso è fondato.

Sicuramente incoerente con le premesse, risulta la decisione del giudicante di dichiarare la prescrizione dei reati sebbene l’istruttoria dibattimentale – per ammissione della stessa sentenza – avesse lasciato ampi dubbi in ordine alla possibilità di verificare gli assunti difensivi di maggior risalenza nel tempo dei fatti.

Ed infatti, come ricordato dal ricorrente, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, “grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell’opera incriminata” (da ult. Sez. 3^, 24.3.09, Cusati, Rv. 243765).

Nella specie, però, la diversa deduzione dell’imputato non ha trovato riscontro e non vi era quindi spazio neppure per l’applicazione del principio in dubio pro reo.

La fondatezza del ricorso non impedisce, però, a questo punto di dichiarare la sopraggiunta obiettiva prescrizione dei reati.

Ed infatti, pur computando come dies a quo quello meno favorevole proposto dall’accusa, essendo la contestazione “tra il mese di febbraio ed il mese di aprile”, il termine ultimo è del 1 aprile da aumentare di 7 giorni di sospensione, sì che i reati si sono estinti il giorno 8.4.11.

Nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata, si deve dunque dichiarare la estinzione dei reati per prescrizione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 637 e ss. c.p.p.;

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara i reati estinti per prescrizione.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2011

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