Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21847 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5944-2017 proposto da:

G.C. LAVORI SRL in persona del legale rappresentante

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI

11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA PICCOLI;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA RIETI in persona del l.r.p.t. Il Presidente

R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO CAVALLI;

GENERALI ITALIA che ha incorporato ALLEANZA TORO ASSICURAZIONI SPA,

in persona del procuratore speciale S.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

e contro

T.V.A.P., N.E.V.;

– intimati –

Nonchè da:

N.E.V., T.V.A.P., domiciliati ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CLAUDIA ARIANNA MILARDI;

– ricorrenti incidentali –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA, G.C. LAVORI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6695/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società G.C. Lavori, già S.r.l. ed oggi S.a.s. (d’ora in poi, “società C.”), ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 6695/16, dell’8 novembre 2016, della Corte di Appello di Roma che – respingendo il gravame principale da essa esperito contro la sentenza n. 282/12, del 18 maggio 2012, del Tribunale di Rieti, ed accogliendo, invece, quello incidentale della Provincia di Rieti – ha affermato la responsabilità esclusiva dell’odierna ricorrente in relazione al sinistro verificatosi il (OMISSIS) sulla (OMISSIS), condannandola a risarcire ad T.V.A.P. ed N.E. i danni dagli stessi subiti in conseguenza dello stesso.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di essere stata convenuta in giudizio, unitamente alla Provincia di Rieti, dal T.V. e dalla N., lamentando, rispettivamente, il primo, danni alla propria autovettura e, la seconda, danni alla propria persona, in particolare deducendo che la vettura di proprietà dell’uomo, guidata dalla donna, aveva perso improvvisamente aderenza, nelle circostanze di tempo e luogo sopra meglio identificate, in prossimità di una curva, e ciò a causa del manto stradale ghiacciato, andando a sbattere contro altro veicolo, a propria volta uscito di strada pochi istanti prima.

Deducevano gli attori di aver inizialmente indirizzato, in via stragiudiziale, la propria domanda risarcitoria nei confronti della Provincia di Rieti, senza successo, atteso che la società assicuratrice della stessa, Toro Assicurazioni S.p.a. (poi divenuta Generali Italia S.p.a.), aveva negato la responsabilità della propria assicurata, richiamandosi al contratto di appalto concluso dalla stessa e dalla società odierna ricorrente per il servizio di snevamento e spargimento di materiali antigelo, circostanza, quest’ultima, che avrebbe obbligato l’odierna ricorrente alla manleva della Provincia.

Convenuto in giudizio, pertanto, sia la società C., che la Provincia di Rieti, la prima, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, attesa l’inesistenza di un’azione diretta degli attori nei propri confronti, deducendo, altresì, nel merito, di aver sempre svolto con puntualità e diligenza il servizio oggetto dell’appalto e, dunque, indicando, per tale ragione, nella condotta esclusiva della conducente N. la causa del sinistro.

Autorizzata dal Tribunale di Rieti la chiamata in causa della Toro Assicurazioni, la causa veniva istruita anche con lo svolgimento di CTU medico legale. All’esito del primo grado di giudizio, l’adito giudicante accoglieva la domanda attorea nei confronti di entrambi i convenuti, riconoscendoli solidalmente responsabili e ritenendo, altresì, fondata anche la domanda di manleva proposta dalla Provincia nei confronti dell’odierna ricorrente, in difetto di prova della diligenza della società C. nello svolgimento del servizio appaltatole. Il primo giudice, infine, escludeva l’operatività della polizza stipulata dalla società ricorrente nei confronti della propria compagnia di assicurazione.

Proposto dalla società C. appello principale, nonchè dalla Provincia di Rieti appello incidentale, la Corte capitolina, respingendo il primo ed accogliendo il secondo, affermava l’esclusiva responsabilità della odierna ricorrente nella causazione del sinistro, condannandola a risarcire in via esclusiva il danno cagionato agli attori, confermando il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla C. nei confronti della Toro Assicurazioni.

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione la società C., sulla base di due motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi, congiuntamente, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4 e 5), – si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,2043 e 2051 c.c. e del principio generale che distingue obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, oltre che nullità della sentenza e/o del processo, in relazione all’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1, ed infine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che i mezzi utilizzati dall’odierna ricorrente, con il primo spargimento di sale, erano insufficienti a garantire aderenza al percorso, ciò di cui essa avrebbe dovuto immediatamente rendersi conto, operando di conseguenza.

Siffatta affermazione, secondo la ricorrente, sarebbe viziata sotto più profili.

Innanzitutto, perchè il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che agli atti del giudizio era stata prodotta copia del disco cronotachigrafo, dal quale si evinceva che la società C. era intervenuta puntualmente, sul tratto di strada in questione, tra le 5:45 e le 7:00 del (OMISSIS). Pertanto, sarebbe del tutto apodittica l’affermazione della Corte capitolina secondo cui l’odierna ricorrente non avrebbe fornito prova di essere intervenuta in modo adeguato. D’altra parte, non essendo in contestazione la circostanza dell’espletamento del servizio di spargimento di sale sulla strada, bensì il fatto che tale intervento fosse, o meno, sufficiente per esonerare l’odierna ricorrente da responsabilità, il giudice d’appello, in tale prospettiva, avrebbe dovuto considerare che l’obbligazione assunta dalla società C. è da ricondursi nell’alveo delle obbligazioni di mezzo e non già di quelle di risultato, sicchè la prova dell’espletamento del servizio sarebbe stata sufficiente ai fini dell’esonero da responsabilità. Sotto questo profilo, quindi, risulterebbe in contrasto con i principi che regolano l’onere della prova, oltre che con la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui dalla sola sollecitazione, da parte della Provincia, di un ulteriore intervento di spargimento sale sarebbe possibile far discendere la responsabilità dell’odierna ricorrente.

Inoltre, si censura la sentenza impugnata giacchè essa avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione relativa al caso fortuito costituito dalla imprudente condotta di guida della N., e ciò sul rilievo che il Tribunale aveva affermato che la società C. non ebbe ad invocare il caso fortuito al fine di ritenere interrotto il nesso di causalità tra la propria condotta e la verificazione del sinistro.

Siffatta affermazione non corrisponderebbe al vero, sicchè il giudice di appello avrebbe omesso ogni indagine sulla esclusiva, o comunque concorrente, responsabilità di uno degli attori, oltretutto stravolgendo tutti i più basilari principi sulla onere probatorio, invertendolo a danno dell’odierna ricorrente, essendo l’attrice a dover provare di aver adoperato tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il verificarsi dell’evento, in modo che risultasse certo che quest’ultimo non potesse essere in alcun modo di ricollegabile alla sua condotta di guida.

3.2. Con il secondo motivo – proposto anch’esso ai sensi, congiuntamente, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4 e 5), – si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,1362,1363 e 1367 c.c. e art. 1370 c.c., comma 2, oltre che nullità della sentenza e/o del processo, in relazione all’art. 116 c.p.c., ed infine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata laddove ha escluso che l’odierna ricorrente potesse essere manlevata dalla propria assicuratrice, società Toro (oggi Generali), esito al quale la sentenza impugnata, al pari di quella resa dal giudice di prime cure, è pervenuto sul rilievo che la polizza menzionava, in via del tutto generica, l’attività delle imprese edili, di talchè il rischio verificatosi non sarebbe rientrato tra quelle assicurati.

Siffatta decisione – secondo la ricorrente si potrebbe, innanzitutto, in netto contrasto con i canoni legali dell’interpretazione contrattuale di cui all’art. 1362 e ss. c.c., giacchè il giudice di appello mostra di non aver compiuto alcuna indagine sull’effettiva volontà dei contraenti e sulla effettiva portata della polizza, arrestandosi al dato letterale. In particolare, si assume che il generico riferimento all’attività delle imprese edili debba intendersi come riferito a tutte le conseguenze derivanti dall’attività per le quali la polizza era stata accesa, ovvero anche all’attività di manutenzione e sorveglianza di cui al contratto in essere con la Provincia, e ciò sul presupposto che un servizio del tipo di quello appaltato è sempre svolto da un’impresa edile (viene richiamata, a sostegno dell’interpretazione proposta, Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2005, n. 15030).

4. Il T.V. e la N. hanno resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza, esperendo anche ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

4.1. Quanto all’avversaria impugnazione, i controricorrenti ritengono che la stessa sia inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., comma 1, nn. 1) e 2).

In ogni caso, si assume l’infondatezza di entrambi i motivi del ricorso principale.

In particolare, quanto al primo, si evidenzia come la presenza di una sottile lastra di ghiaccio lungo il manto stradale, in corrispondenza del luogo teatro del sinistro, costituisce circostanza risultante dal rilevamento tecnico descrittivo redatto dai carabinieri, accorsi nell’immediatezza sul luogo dell’incidente, documento mai contestato dalle parti e, quindi, facente piena prova fino a querela di falso. Si sottolinea, inoltre, come la società C. fosse contrattualmente tenuta ad effettuare, 24 ore su 24, servizio di sgombero neve e ghiaccio lungo l’intero tratto stradale, ogni qualvolta le condizioni meteorologiche lo richiedessero, e ciò al fine di garantire, in ogni momento, la continuità della circolazione in condizioni di sicurezza. Nella specie, entrambi i giudici di merito hanno accertato che la società C. non ebbe ad effettuare i necessari trattamenti, preventivi e successivi, antighiaccio, affermando, pertanto, su tali basi la sua responsabilità. Corretta, infine, appare la decisione impugnata, laddove ha escluso la condotta colposa della N., atteso che lo sbandamento su strada ghiacciata costituisce evento inevitabile da parte di qualsiasi automobilista.

In ordine, invece, al secondo motivo del ricorso principale, si sottolinea come corretta sia stata l’interpretazione del contratto di assicurazione fornita dal Tribunale e, successivamente, dalla Corte di Appello, non risultando la stessa sindacabile in sede di legittimità, in quanto assistita da congrua motivazione

4.2. Il ricorso incidentale, come detto, si basa su di un unico, complesso, motivo, destinato ad articolarsi in tre diverse censure.

La prima – proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – ipotizza violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043,2051 e 2055 c.c., nonchè dell’art. 1665 c.c..

Si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa di entrambe le convenute, assumendo i controricorrenti che, quantunque la società C. fosse contrattualmente tenuta ad effettuare i trattamenti antighiaccio, non per questo poteva dirsi interamente trasferito ad essa l’obbligo di custodia della strada gravante sulla Provincia. Pertanto, ai sensi dell’art. 2055 c.c., deve ritenersi il concorso delle responsabilità della proprietaria della strada e custode della stessa, ai sensi dell’art. 2051 c.c., nonchè della società appaltatrice, ex art. 1665 c.c. (viene citata Cass. Sez. 3, sent. 14 novembre 2006, n. 24211).

La seconda censura deduce nullità della sentenza e del processo, in relazione all’art. 329 c.p.c., per non avere la Corte capitolina valutato l’acquiescenza delle altre parte alla sentenza di primo grado. Infatti, essendo stata la sentenza del Tribunale di Rieti notificata, a tutti i procuratori costituiti, su istanza della società Toro, il termine di trenta giorni per proporre appello sarebbe decorso, per ciascuna delle parti, a far data dalla prima notificazione, e dunque da quella effettuata il 26 ottobre 2012 al procuratore degli odierni controricorrenti; di conseguenza, l’appello proposto il 7 dicembre 2012 dalla società C. dovrebbe ritenersi tardivo.

La terza censura ipotizza violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento alla valutazione delle prove e, nello specifico, al contratto di appalto intercorso tra la Provincia di Rieti e la società C., oltre che omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa le condotte poste in essere dalle due convenute. La sentenza impugnata viene censurata per non avere pronunciato sulla operatività del contratto di appalto, che legittimava l’accoglimento della domanda di regresso proposta nella Provincia di Rieti nei confronti della società C. e, di conseguenza, la condanna di quest’ultima a manlevare la prima.

5. Anche la società Generali Italia S.p.a. (nella sua veste di incorporante la società Alleanza Toro S.p.a., a proprio volta conferitaria dell’azienda assicurativa di Toro Assicurazioni), ha proposto controricorso, per resistere all’avversaria impugnazione.

Viene, in primo luogo, eccepita inammissibilità dell’impugnazione principale, sul rilievo che essa, in modo confuso e generico, avrebbe formulato censure eterogenee, peraltro dirette a sindacare, in modo inammissibile, il merito del giudizio effettuato dalla Corte d’Appello. In ogni caso si ritiene il ricorso principale non fondato, soprattutto in relazione al secondo motivo, stante l’esattezza dell’interpretazione che è stata proposta del contratto di assicurazione.

6. Con due distinti atti, la Provincia di Rieti ha proposto controricorso, per resistere sia all’impugnazione principale che a quella incidentale. Con riferimento ad entrambe, la controricorrente evidenzia come esse si basino su una inammissibile mescolanza di censure. Nel merito, si sottolinea che, per effetto della stipulazione del contratto di appalto, gli obblighi di custodia della strada risultano essere stati trasferiti dal committente all’appaltatore.

Quanto all’asserito passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (sostenuto dai ricorrenti incidentali), si assume la novità della questione.

7. Hanno presentato memoria la ricorrente principale, i ricorrenti incidentali e la società Generali, insistendo nelle rispettive argomentazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Deve essere esaminato, con priorità, il ricorso incidentale.

Difatti, la seconda delle censure in cui si articola l'(apparentemente) unitario motivo di impugnazione, proposto dal T.V. e dalla N., presenta carattere pregiudiziale, essendo astrattamente idoneo a definire il giudizio.

8.1. La censura ipotizza che – essendo stata la sentenza del Tribunale di Rieti notificata, a tutti i procuratori costituiti, su istanza della società Toro – il termine di trenta giorni per proporre appello sarebbe decorso, per ciascuna delle parti, a far data dalla prima notificazione, e dunque da quella effettuata il 26 ottobre 2012 al procuratore degli odierni controricorrenti/ricorrenti incidentali; di conseguenza, l’appello proposto il 7 dicembre 2012 dalla società C. dovrebbe ritenersi tardivo.

8.1.1. Il motivo è fondato, alla stregua del principio ancora di recente ribadito da questa Corte e secondo cui nei “processi con pluralità di parti”, non solo quando si configuri l’ipotesi di litisconsorzio necessario, ma anche quella del “litisconsorzio processuale (cd. litisconsorzio “unitario o quasi necessario”), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicchè la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 7 giugno 2018, n. 14722, Rv. 649046-02; in senso analogo Cass. Sez. Lav., sent. 20 gennaio 2016, n. 986, Rv. 638865-01).

Nè in senso contrario può invocarsi la circostanza – addotta dalla Provincia di Rieti nel proprio controricorso al ricorso incidentale – costituita dalla, supposta, “novità” della questione, nel senso che essa avrebbe dovuto essere sollevata già in appello.

Al riguardo, infatti, va notato che – a prescindere da ogni altra considerazione – la censura ipotizza l’esistenza di un giudicato interno, in conseguenza dell’intempestività del gravame principale proposto dalla società C. (e dell’inefficacia di quello incidentale della Provincia di Rieti, in quanto tardivo), sicchè “la Corte di cassazione è obbligata a rilevarlo anche d’ufficio, a prescindere cioè da qualsiasi istanza di parte che, se avanzata, vale quale mera sollecitazione all’esercizio di poteri officiosi” (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2006, n. 1099, Rv. 586500-01).

8.1.2. In accoglimento della censura suddetta va dichiarato – in uno con l’inammissibilità del ricorso principale, atteso il passaggio in giudicato della sentenza resa dal Tribunale di Rieti, conseguente alla dichiarata intempestività dell’appello principale della società C. (e all’inefficacia del gravame incidentale della Provincia di Rieti) l’assorbimento delle restanti, sempre oggetto del ricorso incidentale.

9. Quanto alle spese di lite, quelle del giudizio di appello, sopportate dal T.V. e dalla N., vanno poste, solidalmente, a carico dell’odierna ricorrente, società C., e della Provincia di Rieti, liquidandole – non presentando la causa problemi di speciale difficoltà – in Euro 2.000,00 (di cui Euro 600,00 per studio, Euro 500,00 per la fase introduttiva, Euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre I.V.A. e c.p.A.. Quanto, invece, a quelle sopportate dalla società Toro (oggi Generali Italia), vanno poste a carico della sola società C., avendo essa reiterato la domanda di manleva verso la compagnia assicuratrice, liquidandole – per le medesime ragioni – in Euro 1.950,00 (di cui Euro 550,00 per studio, Euro 450,00 per la fase introduttiva, Euro 950,00 per la fase decisionale), oltre I.V.A. e c.p.A..

Analogamente, in relazione alle spese del giudizio di legittimità, quelle sopportate dal T.V. e dalla N. vanno poste, solidalmente, a carico dell’odierna ricorrente, società C., e della Provincia di Rieti, mentre quelle sopportate dalla società Generali Italia vanno poste a carico della sola società C., liquidando sia le une che le altre come da dispositivo.

10. A carico della ricorrente principale sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso principale, e, decidendo nel merito, dichiara il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Rieti, n. 282/12, del 18 maggio 2012, condannando, per l’effetto, la società G.C. Lavori S.a.s. e la Provincia di Rieti, in solido, a rifondere ad T.V.A.P. e a N.E. le spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 2.100,00, oltre I.V.A. e c.p.A., nonchè la sola società G.C. Lavori S.a.s. a rifondere alla società Generali Italia S.p.a. le spese di appello, che liquida in Euro 1.950,00, oltre I.V.A. e c.p.A.; condanna, altresì, sempre in solido, la medesima società G.C. Lavori S.a.s. e la Provincia di Rieti a rifondere ad T.V.A.P. e a N.E. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge; condanna, infine, la società G.C. Lavori S.a.s. a rifondere alla società Generali Italia S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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