Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21847 del 27/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 21847 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 2822-2011 proposto da:
FERRARI

NICOLETTA FRRNLT27P701480T,

domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO,

elettivamente
66, presso lo

studio dell’avvocato ROSSI ENRICO – DE NARDO ROBERTO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA BAVA;
– ricorrenti 2015
1517

contro

COMUNE SAVONA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T.;

intimato

avverso la sentenza n. 639/2010 del TRIBUNALE di
SAVONA, depositata il 28/06/2010;

Data pubblicazione: 27/10/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per

l’assorbimento del resto.

l’accoglimento del primo motivo del ricorso,

Ferrari Nicoletta proponeva opposizione ex art. 204 bis
C.d.S. 1992 avverso il verbale di accertamento della
Polizia municipale di Savona n. 12105/2005 per asserita
violazione dell’art. 21, comma 1 e 4 del medesimo C.d.S. )
consistitcv nell’aver depositato un cumulo di sabbione
sulla via Priocco di quella stessa città.
Nella costituzione dell’opposto Comune di Savona,
l’adito Giudice di Pace della medesima città —con
sentenza n. 1423/2007- rigettava la proposta
opposizione.
Avverso tale sentenza interponeva appello, chiedendone
la riforma, la Ferrari.
Non si costituiva in secondo grado l’Amministrazione
appellata.
Con sentenza n. 639/2010 il Tribunale di Savona
rigettava l’appello.
Per la cassazione della succitata decisione ricorre la
Ferrari con atto affidato a cinque ordini di motivi.
Non ha svolto attività difensiva il Comune di Savona.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.
380 bis c.p.c., cui seguiva relazione (tesa
all’affermazione della manifesta fondatezza ed
all’accoglimento del primo motivo de proposto ricorso) e
fissazione della pubblica udienza.
RITENUTO in DIRITTO
1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
“violazione e/o errata interpretazione di norma di legge
(art. 6 1. 689/81) — Omessa motivazione su un punto
decisivo della controversia”
Col motivo si deduce l’erroneità della decisone gravata
in relazione all’irrogazione, sotto il profilo soggettivo,

3

CONSIDERATO in FATTO

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di
“violazione e/o erronea interpretazione degli artt. 21 e
26 C.d.S. 1992 in relazione agli artt. 37 e 71 del D.P.R.
n. 753/1980.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia la
violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 2 del
D.L.vo n. 285/1992 oltre alla carenza e/o totale assenza
di motivazione.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio
di violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 26,
commi 4 e 5 C.d.S. 1992.
5.- Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e/o erronea interpretazione dell’art. 9 della
legge n. 689 del 1981 in relazione all’art. 37 del D.P.R.
n. 753 del 1980.
6.- Procedendo all’esame del dirimente primo motivo del
ricorso la Corte osserva quanto segue.
Il motivo è fondato.
Con la sentenza impugnata è stata ritenuta l’aScrivibilità
alla Ferrari della irrogata ed opposta sanzione.
Senonchè tale decisione ha del tutto disatteso il noto
principio giurisprudenziale di questa Corte, già
richiamato dalla odierna ricorrente, in base al quale la
sanzione di cui all’art. 21 Cd.S. non poteva viceversa
essere, come nella fattispecie, irrogata.
4

della sanzione per cui è causa conseguente al succitato
deposito di sabbia.
Sanzione irrogata nei confronti esecutore materiale
condotta (non a committente lavori)
CASS. n. 8757/2005

Infatti “la sanzione prevista dall’art. 21 cod. strada per
lavori o deposito di materiali su aree destinate alla
circolazione o alla sosta di veicoli senza l’adozione degli
accorgimenti indicati dalla stessa norma deve essere
irrogata nei confronti dell’esecutore materiale
(la Ferrari, in ipotesi) in favore del quale la stéssa viene
esplicata, non avendo il committente dei lavoridiversamente dall’imprenditore, dal dirigente e dal
proponente- poteri di vigilanza e direzione
sull’appaltatore” ( Cass. civ., Sez. I , Sent. 27 aprile
2005, n. 8757).
j o bbí, ;1 p1.43a del

vi2; o di olot v’42;ohe-,

Il motivo in esame quindi, in quanto fondar6nómporta
l’accoglimento del ricorso.
7.- L’accoglimento del primo motivo del ricorso
comporta l’assorbimento di tutti i rimanenti motivi.
8.- L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con
rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Savona in
diversa composizione.
P.Q.M.

La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i
rimanenti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per
le spese, al Tribunale di Savona in differente
composizione.

5

dell’attività e non anche del proprietario dell’immobile

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

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