Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21847 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13775/2012 proposto da:

D.E. (CF (OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura a margine

del ricorso dagli avv. Riccardo Cinti e Giuseppe Gigli,

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma

alla v. Pisanelli n. 4;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. (CF (OMISSIS)) in persona del curatore,

rapp.to e difeso per procura a margine del controricorso dall’avv.

Gaetano Troiani, elettivamente domiciliato in Roma alla v. Tacito n.

90 presso lo studio dell’avv. Alessandra Piana;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Vicenza depositato il 3 maggio

2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 4 luglio 2017 dal relatore Dr. Aldo Ceniccola.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

con decreto del 3 maggio del 2012 il Tribunale di Vicenza accoglieva in parte l’opposizione proposta da D.E. ed ammetteva il credito al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. per l’importo di Euro 21.000 oltre interessi con il privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2;

osservava il Tribunale che il credito maturato dall’istante, per lo svolgimento di attività stragiudiziale per conto della società poi fallita, diretta ad accertare la praticabilità di soluzioni concordate della crisi finanziaria in un’epoca in cui vi era ancora tale possibilità in ragione dei contatti in corso con il sistema bancario, poteva essere remunerata solo in relazione al periodo intercorrente tra il mese di gennaio ed il mese di luglio del 2009, atteso che per il periodo successivo il venir meno del consenso del sistema bancario alla soluzione stragiudiziale e di una figura esterna che sostenesse una soluzione di tipo giudiziale, doveva indurre subito l’accesso al Tribunale per il fallimento, senza insistere ulteriormente nel protrarre, aggravandola, l’insolvenza;

ciò premesso, dichiarata l’inammissibilità della prova per testi, per mancato specifico collegamento dei testi alle circostanze su cui deporre, e ricorrendo ad un criterio equitativo attesa l’attuale abrogazione delle tariffe professionali, liquidava il compenso nella misura di Euro 3.000 al mese, pervenendo allo stesso risultato indicato dal c.t.u. su base tariffaria;

avverso tale decreto D.E. propone ricorso per cassazione affidato a 7 motivi;

la curatela resiste mediante controricorso;

il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della decisione per violazione dell’art. 115 c.p.c. per la mancata attribuzione di rilevanza decisoria alle circostanze dedotte dall’opponente e non contestate dalla controparte, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

con il secondo mezzo lamenta la nullità della decisione per violazione dell’art. 244 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per il rilievo d’ufficio dell’inammissibilità della prova testimoniale richiesta, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4;

con il terzo deduce la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c. per il rilievo d’ufficio dell’eccezione di inadempimento del professionista, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; con il quarto lamenta la violazione dell’art. 2233 c.c. sui criteri di quantificazione del corrispettivo dovuto al professionista, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e subordinatamente solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2233 c.c. come modificato dal D.L. n. 1 del 2002, art. 9, comma 5, conv. in legge con modif. dalla L. n. 27 del 2012, art. 1, comma 1, (in relazione agli artt. 3 e 4 Cost.);

con il quinto motivo deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione del corrispettivo dovuto al professionista, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

il sesto motivo attiene alla violazione dell’art. 2233 c.c. sui criteri di quantificazione del corrispettivo dovuto al professionista, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

con il settimo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e del D.P.R. n. 645 del 1994, art. 44 sui criteri di quantificazione del corrispettivo dovuto al professionista, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

i primi due motivi, con i quali il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale avrebbe ritenuto non provata la porzione di credito maturata successivamente al mese di luglio del 2009, dichiarando altresì d’ufficio inammissibile la prova per testi dedotta dall’opponente, sono infondati: il Tribunale, infatti, ha disatteso la pretesa dell’opponente non già riscontrando una carenza sotto il profilo probatorio, ma evidenziando, semmai, la concreta mancanza di utilità della prestazione svolta dal professionista;

il terzo motivo è fondato: il ricorrente evidenzia che il tribunale avrebbe escluso il credito, maturato successivamente al luglio del 2009, rilevando d’ufficio e senza alcuna contestazione svolta sul punto dal curatore, che la prestazione svolta dal ricorrente era stata sostanzialmente priva di qualsiasi utilità per società poi fallita;

premesso che la valutazione di concreta utilità della prestazione può condizionare, secondo la giurisprudenza della S.C., il riconoscimento della prededuzione (Cass. n. 7166 del 2012), va per altro evidenziato che nel caso in esame viene in rilievo un credito pacificamente concorsuale riguardo al quale il Tribunale ha effettivamente rilevato d’ufficio l’inutilità della prestazione e contestualmente anche l’inadempimento del ricorrente rispetto al corretto svolgimento del suo incarico, senza che risulti che il curatore abbia tempestivamente provveduto a sollevare la relativa eccezione;

nè al curatore può giovare la circostanza evidenziata nel controricorso (ossia di aver tempestivamente contestato l’inadempimento), avendo del tutto omesso di trascrivere in modo puntuale e specifico la parte di interesse della memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di opposizione;

risulta dunque che il tribunale, verificando l’inutilità di parte della prestazione svolta dal ricorrente, ha in definitiva pronunciato d’ufficio su un’eccezione in senso stretto (quella di inadempimento), riservata esclusivamente alla disponibilità della parte interessata (cfr. da ultimo Cass. n. 6168 del 2011);

l’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi che attengono alla quantificazione del compenso, operazione che dovrà essere compiuta dal giudice del merito;

in accoglimento del ricorso, dunque, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vicenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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