Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21846 del 30/08/2019

Cassazione civile sez. III, 30/08/2019, (ud. 18/01/2019, dep. 30/08/2019), n.21846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7555-2017 proposto da:

M.M.G.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIAN COMITA RAGNEDDA, SARA MIGLIORE;

– ricorrente –

contro

BANCO DI SARDEGNA SPA in persona del legale rappresentante,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO ATTILIO

MILIA;

– controricorrente –

e contro

ITALFONDIARIO SPA, P.T., MA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 568/2016 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

SASSARI, depositata il 14/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/01/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 568/2016 del 14/11/2016 la Corte d’Appello di Cagliari ha respinto il gravame interposto dal sig. M.M.G.M. in relazione alla pronunzia Trib. Sassari n. 438/2011, di accoglimento della domanda nei suoi confronti proposta dal Banco di Sardegna s.p.a. di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita a rogito notaio Galletta del 18/12/2007 dal medesimo stipulato con la sig. Ma.Ma..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il M. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Resistono con separati controricorsi la società Banco di Sardegna s.p.a., la società Italfondiario s.p.a. -quale mandataria della società Castello Finance s.r.l..

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 102 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 2901 c.c., artt. 244 e 245 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 1339,1419 e 2901 c.c., artt. 244 e 245 c.p.c., L. n. 865 del 1971, art. 35,D.P.R. n. 380 del 2001, art. 18, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” degli artt. 2901 e 2729 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5 motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 2901 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 6 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 295 c.p.c., art. 654 c.p.p., art. 211 disp. att. c.p.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a suo fondamento atti o documenti del giudizio di merito (in particolare, l'”atto di citazione (doc. n. 1 fascicolo primo grado)”, l'”atto pubblico di vendita… redatto dal notaio G. in data 13.09.2007… relativo all’immobile sito in (OMISSIS)”, il “decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 1432/2008”, il “decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 1409/2008”, le “prove dedotte nella memoria art. 183 c.p.c., comma 6 nn. 2 e 3 depositate (che si richiamano integralmente)”, la sentenza del giudice di prime cure, l’atto di appello, l'”art. 11 Convenzione “Serra Secca” del 28.01.1986 rep. 20044″, l'”art. 8 Convenzione “San Giovanni” del 24.05,2001″, l'”art. 12 della citata Convenzione”, i “singoli atti di vendita oggetto delle revoche, che sono allegati al fascicolo processuale (da intendersi ivi espressamente richiamate)”, l'”attività imprenditoriale della Aries srl”, l’essere “la Aries srl e il sig. M…. proprietari di numerosi beni immobili”, la “comparsa di costituzione in appello del terzo acquirente”, gli “atti di causa… (si veda doc. 6 allegato al fascicolo di primo grado di parte ricorrente)”, il “procedimento penale”) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua, non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare e intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444; Cass., 10/2/1995, n. 1161).

Orbene, non sono sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Va ulteriormente osservato, come il ricorrente in realtà prospetti doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omesso e a fortiori l’erroneo esame di determinate emergenze processuali (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può infine sottacersi che il ricorrente in sostanza inammissibilmente richiede la rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tal fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la confluenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire a un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti società Banco di Sardegna s.p.a. e società Italfondiario s.p.a. -quale mandataria della società Castello Finance s.r.l.-, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti società Banco di Sardegna s.p.a. e società Italfondiario s.p.a. -quale mandataria della società Castello Finance s.r.l.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019

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