Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21846 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25834-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Z.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCO PALADIN con studio in SAN VENDEMIANO V.LE

EUROPA 30, (avviso postale ex art. 135) giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 04/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE.

p. 1. L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 58/25/10 del 4 ottobre 2010 con la quale la commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione notificato il 10 gennaio 2007 a Z.R. a titolo di decadenza dalle agevolazioni (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa, esenzione da imposta catastale) da lui fruite sull’acquisto, in data 21 febbraio 2002, di un fondo montano di arrotondamento della proprietà coltivatrice (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 comma 2).

In particolare, ha rilevato la commissione tributaria regionale che: l’amministrazione finanziaria era incorsa nella decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 7 non essendo applicabile alla materia agevolativa la proroga biennale dei termini di accertamento di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis; – in ogni caso, l’agevolazione in questione non presupponeva la qualità di coltivatore diretto in capo all’acquirente, quanto soltanto la funzione di accorpamento ed arrotondamento della proprietà agricola montana; – l’amministrazione era poi incorsa in altri vizi procedurali, stante la mancata preventiva comunicazione al contribuente del processo verbale redatto dall’Ispettorato dell’agricoltura sulle modalità di coltivazione del fondo.

Resiste con controricorso lo Z..

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 bis, nonchè L. n. 212 del 2000, art. 3; per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso la proroga biennale dei termini di accertamento, nonostante che quest’ultima fosse prevista da una norma (art. 11, comma 1 bis cit.) di portata generale ed applicabile anche alla decadenza dalle agevolazioni.

Il motivo – che censura la prima delle tre autonome rationes decidendi poste dalla commissione tributaria regionale a fondamento del rigetto dell’appello – è fondato.

Nell’affermare che la proroga biennale in oggetto, in assenza di espresse previsioni legislative in tal senso, non sarebbe applicabile alla revoca dei benefici in questione, la CTR ha stabilito infatti un principio errato.

Si è più volte sostenuto – con orientamento che non si ritiene qui di disattendere che il termine triennale per l’accertamento in materia di registro, previsto in via generale dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 è assoggettato alla proroga biennale dettata dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 ed 1 bis anche nella specifica materia della revoca delle agevolazioni. E ciò senza necessità di esplicito richiamo normativo, posto che una diversa soluzione determinerebbe una incongrua ed irrazionale disparità di trattamento tra ipotesi del tutto equivalenti (tra le molte: Cass. 23222/15; ord. 279/13; ord. 1672/11; 12069/10; 24575/10; ord. 15750/10; ord. 4321/09).

p. 3. Con il secondo motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9 posto che la necessità che l’acquirente del fondo rivestisse la qualità di coltivatore diretto del medesimo derivava, pur con riferimento ai terreni montani, non già dall’analogia ma dall’interpretazione letterale e sistematica della normativa; facente riferimento alli arrotondamento o accorpamento di proprietà “diretto-coltivatrici”.

Anche questa censura va accolta.

In base al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2: “Nei territori montani di cui al precedente comma i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni”.

L’interpretazione della norma fornita dalla commissione tributaria regionale non tiene conto della ratio legis volta a favorire, anche in ambito montano, l’arrotondamento e l’accorpamento non di qualsivoglia proprietà fondiaria, ma unicamente di quella diretto-coltivatrice; espressione, quest’ultima, che sostituisce quella di “piccole proprietà coltivatrici” di cui alla L. n. 991 del 1952, art. 56 e ss.mm., introduttivo del beneficio nell’ordinamento.

Il richiamo alla proprietà diretto-coltivatrice – vieppiù avvalorato dal testuale richiamo legislativo alle cooperative agricole “che conducono direttamente i terreni” sottende l’obiettivo di favore perseguito dal legislatore fiscale nei confronti del coltivatore diretto (persona fisica ovvero società agricola che abbia conseguito la qualifica – IAP – di imprenditore agricolo professionale: D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4); e ciò nell’ambito di un più vasto e sistematico regime agevolativo e di vantaggio riconosciuto all’esercizio diretto dell’agricoltura.

Rientra, in definitiva, nella lettera e nella ratio della norma che, per fruire dell’agevolazione in questione, l’acquirente debba rivestire in proprio la qualità di coltivatore diretto (così: Cass. 8303/93; 14294/03; 1948/13; 22001/14).

E’ vero che la normativa agraria non esclude tale qualifica allorquando il coltivatore diretto utilizzi, nelle proporzioni legislativamente indicate, anche forza-lavoro altrui; ma nel caso di specie non risulta che l’acquirente Z. coltivasse direttamente il fondo acquistato nè che i componenti del suo nucleo familiare, dediti all’attività agricola, fornissero all’epoca almeno un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione o l’allevamento del bestiame L. n. 590 del 1965, ex art. 31.

Sul punto, rileva l’atteggiamento processuale del contribuente il quale, nel corso del giudizio di merito, non ha contestato – in fatto – che il terreno acquistato non fosse coltivato da lui nè dal suo nucleo familiare, bensì dal titolare di una diversa ditta agricola, identificato dall’Ispettorato Agrario nel verbale in atti.

Diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, dunque, sussisteva nella specie la rilevata causa di decadenza dalla agevolazione.

p. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19; dal momento che la commissione tributaria regionale aveva evidenziato d’ufficio vizi dell’avviso di liquidazione (mancata preventiva comunicazione al contribuente del verbale ispettivo) non dedotti in giudizio dallo Z..

Si tratta, anche in tal caso, di censura fondata.

Nella sentenza in esame si individua un’ulteriore ratio decidendi, insita nel fatto che l’agenzia delle entrate non aveva previamente comunicato al contribuente il processo verbale redatto dall’Ispettorato dell’agricoltura. Senonchè, come rilevato dalla agenzia delle entrate – che ha riprodotto in ricorso, ai fini del requisito dell’autosufficienza del medesimo ex art. 366 c.p.c., n. 6), il contenuto essenziale del ricorso introduttivo del contribuente e del suo atto di costituzione in appello – non risulta che lo Z. avesse dedotto questo specifico profilo quale motivo di opposizione all’avviso di liquidazione.

Al contrario, dagli atti in questione (gli unici rilevanti a tal fine) emerge come tale opposizione sia stata da lui proposta, e coltivata, con esclusivo riguardo al duplice profilo: – dell’avvenuta decadenza dell’amministrazione dalla funzione accertatrice per decorso del termine triennale D.P.R. n. 131 del 19865, ex art. 76, comma 2, non prorogato ex lege; – della non necessità della qualità di coltivatore diretto in capo all’acquirente di fondo accorpante in territorio montano.

Ne segue l’effettiva violazione del divieto di ultrapetizione.

Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti della decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese del giudizio di legittimità vengono poste a carico di quest’ultimo; compensate quelle del merito.

P.Q.M.

LA CORTE

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente;

condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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