Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21846 del 07/09/2018

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, (ud. 10/05/2018, dep. 07/09/2018), n.21846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2144/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

I.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Costantino Catapano,

presso il quale ha domicilio eletto in S. Gennarello di Ottaviano

(Napoli) via Pappalardo n. 95, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 626/9/10, depositata il 1

dicembre 2010;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio

2018 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– I.A., esercente attività di commercio al dettaglio di casalinghi, cristallerie e vasellame, impugnava l’avviso di accertamento, adottato dall’Agenzia delle entrate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, con cui era stato accertato un maggior reddito d’impresa per Iva, Irpef ed Irap per l’anno d’imposta 2003;

– l’impugnazione proposta dal contribuente era accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino, sentenza poi confermata dal giudice d’appello che riteneva la percentuale di ricarico, pari all’80%, applicata dall’Ufficio (in luogo di quella del 53% praticata dal contribuente) ed unica per tutti gli articoli, non attendibile e non sorretta da elementi presuntivi idonei a fondare un accertamento induttivo;

– l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico articolato motivo, cui resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– il motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo, nonchè violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e degli artt. 2729 e 2697 c.c.;

– il ricorso è fondato;

– la CTR, invero, ha fondato la sua decisione su una asserita illogicità della percentuale di ricarico applicata, unica nonostante la varietà di articoli ed in assenza di una valutazione di abnormità che giustificasse i presupposti per dare corso ad un accertamento induttivo;

– non ha considerato, peraltro, la varietà di elementi introdotti dall’ufficio – e desumibili dall’avviso di accertamento riprodotto per autosufficienza – e, in primo luogo, proprio la contestata antieconomicità della condotta del contribuente, che dalla sua attività traeva, per quanto dichiarato, un reddito lordo (pari ad Euro 22.774,00) neppure sufficiente a sostenere le spese per il personale (pari a Euro 22.598,00), e, a maggior ragione, a sostenere l’attività d’impresa (tra l’altro a fronte di rimanenze elevate – 37% degli acquisti – e in rapida ed elevata crescita, nonchè con esercizio di ampie dimensioni posto nella zona centrale della città), elemento dunque decisivo, idoneo e sufficiente a fondare l’accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, a fronte del quale incombe sul contribuente l’onere della prova contraria;

– secondo la consolida giurisprudenza, infatti, “in tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento su base presuntiva, ed il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie” (Cass. n. 9084 del 07/04/2017; Cass. n. 20060 del 24/09/2014);

– la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, al giudice competente, in diversa composizione, per una nuova valutazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2018

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