Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21845 del 28/10/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/10/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 28/10/2016), n.21845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10253-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., B.F., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA G. MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SINESIO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERMINIO ARALDI

giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 53/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

BRESCIA, depositata il 28/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per i controricorrenti l’Avvocato BRESCIANI per delega

dell’Avvocato ARALDI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. L’agenzia delle entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza del 7/2/11 dep. 28 febbraio 2011 con la quale la commissione tributaria (sent. N. 53/66/11) regionale di Milano, sezione staccata di Brescia, ha ritenuto illegittimo, a conferma della prima decisione, l’avviso di liquidazione notificato a F.G. e B.F. (soci della società agricola F. s.s.) a titolo di decadenza parziale dai benefici fiscali (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa) dai medesimi ottenuti – ai sensi della L. n. 604 del 1954 sulla piccola proprietà contadina – sull’acquisto ((OMISSIS)) di un terreno agricolo in Asola; terreno che l’amministrazione finanziaria assumeva essere stato in parte affittato a terzi ((OMISSIS)) entro il quinquennio dall’acquisto, con conseguente revoca dei benefici ex art. 7, comma 1 cit..

In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto provato che l’affitto del (OMISSIS) riguardasse in realtà non una porzione del fondo acquistato con i benefici fiscali, come erroneamente indicato in contratto, bensì un fondo contiguo e di simile superficie; così come dichiarato dai contraenti, non appena comunicato il provvedimento di revoca dell’agevolazione, con scrittura di rettifica dell’errore registrata nel (OMISSIS).

Resistono con controricorso i contribuenti.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

p. 2. Con l’unico articolato motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio; nonchè violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, at. 7, comma 1 e ss.mm., art. 2702 c.c. e art. 116 c.p.c., comma 1. Ciò, per avere la commissione tributaria regionale, da un lato, attribuito efficacia probatoria privilegiata al contenuto della scrittura privata di rettifica; e, dall’altro, motivato in maniera incongrua ed insufficiente sulle ragioni per cui tale scrittura comprovasse in effetti l’errore nella identificazione della porzione di terreno originariamente affittato.

p. 3. La censura non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne l’efficacia probatoria attribuibile alla scrittura privata di rettifica, la commissione tributaria regionale non ha ripetuto l’errore del primo giudice il quale aveva, tra l’altro, fondato il proprio convincimento sulla mancata proposizione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di querela di falso; tralasciando in tal modo di considerare che l’efficacia probatoria della scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, soltanto della “provenienza” delle dichiarazioni rese con sottoscrizione riconosciuta, non anche del loro “contenuto” e dunque della veridicità dei fatti in esse descritti (art. 2702 c.c.).

Il ragionamento del giudice di secondo grado è stato, come detto, diverso; posto che nella sentenza qui impugnata l’efficacia probatoria della scrittura di rettifica è stata riguardata in sede di libero apprezzamento giudiziale, e nella considerazione di tutti gli elementi della fattispecie. Con esclusione, dunque, di qualsivoglia richiamo alla prova legale privilegiata del contenuto della rettifica.

Ciò premesso, la commissione regionale ha dato sinteticamente, ma compiutamente, conto degli elementi fattuali e logici che l’hanno indotta a ritenere veridica ed attendibile la dichiarazione di rettifica (mappale (OMISSIS)), con conseguente effettiva erroneità della iniziale descrizione catastale delle porzioni di terreno affittate (mappali (OMISSIS)); così da concludere nel senso che: “i cinque mappali originari non sono stati nè venduti nè affittati” nel quinquennio, con conseguente inesistenza dei presupposti di decadenza delle agevolazioni L. n. 604 del 1954, ex art. 7.

In particolare, la commissione tributaria regionale ha posto in evidenza i seguenti elementi: – il comportamento dell’affittuario che non avrebbe avuto ragione nè interesse di confermare e sottoscrivere la scrittura di rettifica, qualora non rispondente alla realtà di fatto; – la contiguità del mappale oggetto di rettifica con quelli erroneamente indicati nel contratto di affitto; – la sostanziale identità (“quasi uguale”) della superficie dei mappali “scambiati”; – la non decisività logica, a sostegno della tesi dell’amministrazione finanziaria, del fatto che la scrittura di rettifica fosse intervenuta poco dopo la notificazione dell’avviso di liquidazione per decadenza dei benefici, atteso che “è stato proprio l’intervento dell’ufficio, con l’emissione dell’avviso, a spiegare e far capire agli interessati l’errore commesso; costoro hanno rimediato nell’unico modo possibile, cioè con un nuovo contratto modificativo; non si vede in quale altro modo avrebbero potuto modificare i dati inesatti”.

Orbene, gli elementi così indicati – parte dei quali, tra l’altro, fondati su emergenze catastali oggettivamente rilevabili, e non fatte oggetto di prova contraria da parte dell’amministrazione che assumeva la strumentalità ed abusività della scrittura di rettifica – appaiono idonei, sul piano logico e giuridico, a dare contezza del convincimento del giudice di merito.

In ragione della non incongrua motivazione testè riportata, in definitiva, va dunque qui ribadito che alla cassazione della sentenza per vizio della motivazione può pervenirsi solo se risulti che il ragionamento del giudice di merito, come emergente dalla sentenza, sia incompleto, incoerente ed illogico; non quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi considerati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. Ne deriva che il controllo da parte della corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo che questi abbia indicato le ragioni del proprio convincimento con una motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass.742/15; 12799/14; SSUU 24148/13; 7201/04; 2222/03 ed innumerevoli altre).

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso;

condanna l’agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2016

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