Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 21845 del 20/09/2017


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Cassazione civile, sez. I, 20/09/2017, (ud. 04/07/2017, dep.20/09/2017),  n. 21845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. in liq., in persona del cur. fall. p.t.,

rappr. e dif. dall’avv. Casa Federico, elett. dom. presso lo studio

dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, come

da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

T.M., rappr. e dif. dall’avv. Marino Cavestro e dall’avv.

Antongiulio Lana, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma,

via Emilio Dè Cavalieri n.11, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Vicenza 24.2.2012, nel proc. R.G.

3230/2010;

letta la memoria del controricorrente;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 4 luglio 2017 dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Ferro;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. Il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in liq. impugna il decreto Trib. Vicenza 24.2.2012, nel proc. R.G. 3230/2010, di accoglimento della opposizione allo stato passivo del creditore T.M., alfine ammessovi per Euro 36.475,72 in via privilegiata ex art. 2751 bis c.c., n. 2, riconosciuto prestatore di lavoro autonomo, quale consulente in ambito stilistico;

2. con il ricorso, affidato a quattro motivi e al quale resiste con controricorso il creditore ammesso T., il fallimento contesta – in quanto nuova – l’ammissibilità di una domanda di privilegio ad un rango precisato solo in sede di opposizione, di contro ad un’originaria insinuazione formulata a titolo di credito privilegiato ma artigiano, conseguendone l’impossibilità di assumere le correlate produzioni, tenuto conto che comunque nulla provava il privilegio concesso e che la decisione era errata anche in punto di ripartizione delle spese, compensate solo per la metà.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sebbene notificato al procuratore rinunciatario dopo la sua sostituzione con altro procuratore, posto che il profilo di irregolarità appare denunciato in termini eccedenti rispetto alla fattispecie astratta invocata; la notifica dell’attuale ricorso è stata invero contemporaneamente indirizzata al procuratore sostituito ( B.) ma eseguita, come da esplicita richiesta, nei confronti del nuovo procuratore ( C.), pur se identificato nella relata come domiciliatario e nel frattempo in fatto divenuto anche difensore; tale circostanza toglie ogni pregio alla dedotta ratio del vizio sollevato, l’interruzione del rapporto fra luogo della notifica e parte (così come indicata in altri precedenti, Cass. 13477/2012), determinando così l’irrilevanza dell’errore dedotto, del tutto sanato dal pieno raggiungimento dello scopo e in concreto dal riscontrato pieno esercizio del diritto di difesa della parte, per come costituita;

2. i primi due motivi, da trattare in via congiunta perchè connessi, sono fondati, conseguendone – con l’assorbimento dei restanti – l’accoglimento del ricorso; risulta pacifico in causa che T. solo con il ricorso in opposizione allo stato passivo chiese, ed in via subordinata, il riconoscimento del privilegio spettante al lavoratore autonomo ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 2, dopo aver insinuato la propria pretesa inizialmente quale assistita dal privilegio dell’artigiano, ex art. 2751 bis c.c., n. 5, invero negata dal giudice delegato sotto il profilo dell’an debeatur, per difetto di prova delle prestazioni;

3. sul punto, questa Sezione ha condivisibilmente statuito che “nel giudizio di verificazione dello stato passivo, l’indicazione del titolo del privilegio di cui si chiede il riconoscimento non attiene alla semplice qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, bensì integra la “causa petendi” della domanda di ammissione. Ne consegue che, ove l’indicazione del titolo del privilegio venga mutata o specificata per la prima volta in sede di opposizione, la relativa domanda è inammissibile per il suo carattere di novità.” (Cass. 1331/2017); si tratta di orientamento che merita continuità, avendo riguardo, anche nella fattispecie, ad una domanda che, in sede di opposizione e nell’essenziale prospettazione del fatto costitutivo del diritto al riconoscimento della causa di prelazione denominativamente nuova, non si limita ad integrare ovvero specificare le prestazioni rese e così, con esse, la conseguente causa del credito, ma muta di questo i presupposti costitutivi, allegando infatti per la prima volta il creditore di aver svolto una inedita “attività intellettuale”, del tutto incompatibile con la configurazione originaria della manualità dell’apporto del prestatore artigiano dapprima prospettato;

4. nè la prospettazione duale, in sequenza subordinata o alternativa, può sorreggere un diverso profilo di ammissibilità ove ciò concreti l’indicazione di una causa petendi che anche in tal modo non rispetta il requisito di necessaria determinatezza imposto sia dalla L. Fall., art. 93, comma 3, n. 3 (la “succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto…ragione della domanda”), sia del n. 4 disp. cit. (la “indicazione di un titolo di prelazione”), alla cui puntualità il comma 4 reagisce con la grave sanzione della inammissibilità (Cass. 15702/2011, 4306/2012); ad essi si correlano in modo evidente i contenuti presupposti delle impugnazioni di cui all’art. 98 L. Fall., che, con chiarezza ex latere creditoris, descrivono l’opposizione come la “contestazione” della “propria domanda”, accolta in parte o respinta, divenendo logico allora che anche lo strumentario processuale, descritto alla L. Fall., art. 99, nn. 3) e 4), replichi ed implichi di necessità la individuazione delle statuizioni assunte nel provvedimento reclamato e non condiviso, ove abbia mal deciso o non deciso sulla pretesa in origine fatta valere, senza possibilità di introdurre domande nuove;

5. così, puntualmente la cit. Cass. 15702/2011 ha ricordato che “il fondamento di tale indirizzo interpretativo era fondato sul rilievo (formulato già da Sez. 1, Sentenza n. 5751 del 1990) per il quale non esiste nel nostro ordinamento una generale qualificazione dei crediti privilegiati fondata su un unico presupposto, ma esistono tanti privilegi quante sono le situazioni dalla legge qualificate come tali, ciascuna delle quali ancorate ad un determinato presupposto di fatto, costituente il campo di indagine necessario per il riconoscimento del singolo titolo di prelazione richiesto.

La qualifica privilegiata può essere assunta concettualmente nella sua unitarietà come categoria logica, solo in quanto si tratti di contrapporla a quella chirografaria di altri crediti concorrenti; peraltro, il riconoscere un privilegio significa essenzialmente accertare la causa del credito da cui la prelazione assume collocazione in una situazione di concorso. Ed invero, secondo il dettato dall’art. 2745 c.c., il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito e l’allegazione, nonchè l’accertamento, della singola causa di credito costituisce la causa petendi (ed il campo di indagine singolare e relativo) di ciascuna domanda volta al riconoscimento di un privilegio. L’addurre, quindi, la singola causa di credito (nella specie, la qualifica artigiana del creditore) di fronte ad un’originaria generica domanda, pur non immutando il petitum introduce un campo di indagine di fatto del tutto nuovo, tale da incidere sulla novità della domanda rendendola inammissibile nella fase eventuale dell’accertamento del passivo”; a maggior ragione alle medesime conclusioni occorre addivenire ove la citata mutatio non abbia riguardato l’integrazione della domanda tempestiva, prima dell’esame dello stato passivo e però dopo il progetto del curatore (questione affrontata nel precedente), bensì l’atto di impugnazione, avanti a giudice diverso, del decreto di esecutività dello stato passivo;

6. ne deriva l’accoglimento del ricorso con cassazione e rinvio avanti al Tribunale di Vicenza.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso quanto ai motivi primo e secondo, assorbiti i restanti, cassa e rinvia avanti al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2017

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